2019-02-08

ABBATESCIANNI

Le criptovalute nell’aumento di capitale delle srl. Due pronunce che creano incertezza

di Francesco Lirangi

L’utilizzo delle criptovalute (valuta virtuale) quale mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è, come noto, un fenomeno in continua espansione. Basti pensare che secondo una stima del Parlamento Europeo a oggi esistono almeno 1.500 tipologie diverse di criptovalute.

Nel nostro ordinamento tale fenomeno riceve una prima regolamentazione attraverso il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il quale definisce la criptovaluta come: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Il medesimo decreto esclude poi che le valute virtuali siano assimilabili al denaro contante, la cui nozione ricomprende esclusivamente “le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale”, mentre sono da includersi nella definizione di mezzi di pagamento nella cui nozione, in via residuale, rientra “ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”.

Sulla base della normativa richiamata, pertanto, sembrerebbe che le criptovalute rivestano natura giuridica di “beni”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 810 c.c.

Orbene, individuate quelle che sono le principali caratteristiche delle valute virtuali, è ora necessario, ai fini del presente lavoro, capire se queste siano o meno compatibili con i principi sistematici dettati dal nostro ordinamento a tutela della effettività, integrità e intangibilità del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata.

Le prime e finora uniche decisioni che si sono occupate del tema sono il decreto n. 7556/2018 del 18 luglio 2018 e il decreto n. 26/2018 del 30 ottobre 2018, rispettivamente del Tribunale e dalla Corte di Appello di Brescia.

Nel caso di Brescia, una moneta virtuale era stata utilizzata quale conferimento per l’aumento di capitale di una società a responsabilità limitata.

Alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della delibera che decretava l’aumento, tuttavia, era seguito il diniego da parte del notaio, le cui censure investivano proprio la parte di delibera riguardante il conferimento della moneta virtuale, in riferimento alla quale evidenziava che le criptovalute, stante la loro volatilità, “non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla deliberazione dell’aumento di capitale sottoscritto” né di valutare “l’effettività del conferimento”.

Avverso tale diniego ricorreva in giudizio l’amministratore unico della società.

Il Tribunale, concordando sulla natura giuridica di bene delle criptovalute, prendeva in considerazione tre requisiti fondamentali che ciascun bene deve rispettare per poter essere oggetto di conferimento:

  • l’idoneità del bene a essere oggetto di valutazione in un dato momento storico;
  • l’esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante;
  • l’idoneità del bene a essere bersaglio dell’aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l’idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione.

Non ritenendo tuttavia che la specifica moneta utilizzata possedesse i requisiti elencati, rigettava il ricorso.

Le argomentazioni utilizzate dal Collegio al fine di decidere la causa rivestono fondamentale importanza, perché il Tribunale seppur nel caso specifico afferma l’inidoneità della moneta in esame a costituire oggetto di conferimento nel capitale sociale, in generale sembra ammettere l’utilizzo a tal fine delle criptovalute, qualora la natura e le caratteristiche in concreto delle stesse siano in grado di integrare i presupposti di cui all’art. 2464, secondo comma, c.c.

 La Corte d’appello, investita della questione, mischia le carte in tavola e pur confermando il rigetto del ricorso, utilizza motivazioni contrapposte a quelle dei giudici di primo grado.

La Corte, facendo riferimento alla “funzione di pagamento” della moneta virtuale, attribuisce alle criptovalute natura giuridica di “moneta” e non di “bene”. Essa serve “per fare acquisti proprio come l’Euro, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valori di scambio, dei beni, servizi o altre utilità ivi oggetto di contrattazione”.

Trattandosi di moneta e non di bene, viene esclusa la possibilità di determinarne il valore attraverso il meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 2464 e 2465 c.c.

Inoltre, non esistendo allo stato attuale un sistema di scambio idoneo a determinare l’effettivo valore delle criptovaluta ad una certa data, non è possibile attribuire alle stesse un controvalore in euro effettivo e certo.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte conferma il rigetto del ricorso, escludendo a priori l’utilizzo delle criptovalute quale oggetto di conferimento nel capitale sociale.

Le due pronunce riportate rischiano di creare molta incertezza circa l’utilizzo ai fini societari di uno strumento il cui uso nel mercato odierno è ormai generalizzato. Si auspica pertanto che la successiva giurisprudenza possa dettare un indirizzo stabile a favore del mercato.

 

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