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Procedure d’allerta
Una delle principali novità del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019) emanato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 è rappresentato dall’introduzione nel nostro ordinamento degli strumenti di allerta e di prevenzione della crisi.
Le misure di allerta devono essere adottate dalle imprese con aiuto degli organi di controllo, in maniera autonoma e prima di ricorrere a una qualsiasi delle procedure concorsuali previste, e soprattutto, senza coinvolgere i creditori.
Il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso imprenditore individuale che collettivo. Sono invece escluse le grandi imprese.
Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono previste agli articoli da 12 a 15 del testo.
Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico di determinati soggetti unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dall’imprenditore.
Gli organi di controllo societari, ovvero il revisore contabile e la società di revisione devono segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi
Si apre così la fase di allerta denominata da alcuni autori come “interna”.
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora con cadenza almeno triennale in riferimento ad ogni tipo di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T. i menzionati indici che valutati unitariamente fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi.
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI), costituito presso ciascuna Camera di Commercio.
Si apre così la denominata da alcuni autori come fase “esterna”
Hanno anche l’obbligo di segnalazione di allerta all’OCRI a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Ricevuta la segnalazione il referente procede a dare segnalazione agli organi di controllo delle società e alla nomina di un collegio di tre esperti dell’albo istituito presso il Ministero della giustizia.
Entro 15 giorni lavorativi della ricezione della segnalazione OCRI convoca dinanzi al collegio il debitore per l’audizione in via riservata e confidenziale.
Il collegio, sentito il debitore, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta dispone l’archiviazione. Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario se esistente o, in sua mancanza un professionista indipendente attesta la esistenza di crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla mesa in mora per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione.
Quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione, permanendo lo stato di crisi, il debitore potrà presentare istanza di composizione assistita della crisi.
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