2020-04-27

AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: INTEGRATO IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nella giornata del 24 aprile 2020, Governo e parti sociali hanno stipulato un Protocollo condiviso contenente misure di sicurezza volte a contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro, che integra quello sottoscritto in data 14 marzo 2020 (clicca qui per leggere il nostro approfondimento sul Protocollo del 14 marzo).

Le parti, tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 10 aprile 2020 e dell’esigenza di affrontare la c.d. “fase 2” il cui inizio è previsto per il prossimo 4 maggio,  hanno anzitutto chiarito come le imprese che non  siano in grado di assicurare adeguati livelli di protezione (rispettando il protocollo) saranno tenute alla sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Riportiamo di seguito le principali novità previste dal Protocollo, le cui misure si aggiungono a quelle già previste dal Protocollo siglato in data 14 marzo:

  • INFORMAZIONE
    Le imprese forniscono un’ informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
  • MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
    Rimane ferma la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura corporea, nonché quella di sottoporre i dipendenti a test sierologici/ tamponi prima dell’ingresso in azienda. Tali rilevazioni, comunque, devono essere condotte nel rispetto della normativa privacy e in osservanza delle indicazioni fornite dal medico competente.Inoltre, il Protocollo chiarisce che, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente può disporre misure aggiuntive specifiche (ad esempio: l’esecuzione del tampone per i lavoratori), rispetto alle quali il datore di lavoro sarà tenuto a fornire la massima collaborazione.
  • RIENTRO DI LAVORATORI RISULTATI POSITIVI AL COVID19
    L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che confermi l’ avvenuta “negativizzazione” del tampone.Inoltre, il medico competente dovrà, indipendentemente dall’effettiva durata della malattia, effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro normalmente prevista a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Nell’ambito di tale visita, il medico verificherà l’idoneità alla mansione, valutando anche profili specifici di rischiosità
  • MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
    In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
    L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
    Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (effettuato secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020).
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche mediante specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
    Le imprese saranno tenute ad adottare DPI idonei rispetto al complesso dei rischi valutati in azienda (a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda).
    Tutti i lavoratori che condividano spazi comuni dovranno essere muniti almeno di una mascherina chirurgica.
  • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
    Il lavoro a distanza (che ricordiamo essere modalità ordinaria di svolgimento del lavoro sino alla fine dello stato di emergenza) continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).È in ogni caso necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
    Nel caso di lavoratori che non necessitino di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possano lavorare da soli, il Protocollo suggerisce di collocare gli stessi, per un periodo transitorio, in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
    Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
    L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
    È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo il Protocollo suggerisce l’adozione di forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori quali il mezzo privato o le navette aziendali.
  • GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
    Il Protocollo precisa che il lavoratore sintomatico, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato di mascherina chirurgica.
  • SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
    Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.Alla ripresa delle attività, è opportuno che lo stesso medico competente venga coinvolto ai fini dell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
  • AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
    Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
    Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

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