2020-04-14

AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: LOCKDOWN PROROGATO SINO AL 3 MAGGIO

In data 11 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Il DPCM, che dispone la proroga delle misure restrittive attualmente in essere sino al 3 maggio, con riferimento alle imprese precisa che:

  • rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (clicca qui per l’elenco delle attività al dettaglio ritenute di prima necesità). Gli esercizi la cui attività non sia sospesa devono comunque garantire il rispetto delle misure di sicurezza, tra cui il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l’ingresso degli utenti in modo dilazionato e il divieto  di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • per tutte le attività, rimane consentito (e fortemente incoraggiato) il ricorso alle modalità di lavoro agile (smart working), anche in assenza di accordo individuale e fermo restando l’obbligo di fornire a ciascun dipendente l’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (clicca qui per scaricare il template predisposto dall’INAIL). Inoltre, è raccomandata la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie, di cui il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di fruire;
  • sull’intero territorio nazionale rimangono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al DPCM 10 aprile 2020, che rispetto all’elenco precedente fornito dal Decreto MISE 25 marzo 2020 esclude la sospensione di alcune attività dapprima sospese, quali la silvicoltura e l’industria del legno (clicca qui per l’elenco completo dei codici ateco aggiornato al DPCM 10 aprile 2020).

Il DPCM, inoltre, ribadisce che:

  1. le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  2. le attività di filiera e “funzionali” a quelle dell’allegato, nonchè quelle incluse nelle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, possono continuare ad operare previa comunicazione al Prefetto competente;
  3. è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari, nonchè ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza,
  4. rimangono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  5. rimangono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
  6. per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti,  nonchè attività di pulizia e sanificazione. Inoltre, è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

In ogni caso, le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (clicca qui per leggere il nostro approfondimento al riguardo).

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