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Le conseguenze dell’Hard Brexit sugli scambi commerciali con l’UE
Com’è noto, lo scorso 29 marzo 2017 il Regno Unito comunicava la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, così come espressamente previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’UE.
Tale decisione, salvo diversa disposizione, avrà efficacia dal prossimo 30 marzo 2019.
L’Agenzia delle Dogane, con nota del 26 febbraio u.s., ha illustrato le implicazioni in ambito I.V.A. e doganale derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, in assenza di uno specifico accordo che regoli in maniera transitoria le conseguenze derivanti da un siffatto scenario.
Qui di seguito si riepiloga lo scenario dei prossimi giorni.
Fiscalità indiretta
Come prima conseguenza, le merci vendute e spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, e analogamente le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.
Dopo il recesso, infatti, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell’UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.
Allo stesso modo, per l’introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana dei dazi nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise – qualora dovute – e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti.
Conseguenza diretta di tale situazione è che gli operatori economici:
- in relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti residenti nel Regno Unito, non dovranno presentare i modelli INTRA né ai fini fiscali né ai fini statistici.
- non saranno più tenuti all’integrazione ed alla registrazione della fattura ricevuta dal Regno Unito.
Applicazione delle disposizioni doganali
Queste le principali conseguenze analizzate dalle Dogane.
a) Importazioni
Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate.
b) Esportazioni
Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all’Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione.
c) Operatore economico autorizzato (AEO)
Tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall’Autorità doganale britannica, a decorrere dal 30 marzo p.v., saranno revocate automaticamente, e le eventuali istanze accettate dall’Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.
d) Autorizzazioni alle procedure speciali
Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione così come le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane a soggetti del Regno Unito.
e) Transito comune (regime sospensivo che consente la circolazione di merci senza pagamento di dazi doganali, iva, accise ed altri oneri)
A decorrere dal 30 marzo p.v., Il Regno Unito diverrà parte contraente alla Convenzione Transito Comune (CTC) e ne applicherà il relativo regime.
f) Deposito doganale (regime sospensivo che consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci ivi depositate)
I titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre, dal 30 marzo p.v., nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.
g) Esportatori autorizzati e registrati
Le autorizzazioni e le registrazioni effettuate dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori non sono più valide nell’UE. Ugualmente non sono più valide nell’UE le autorizzazioni e le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell’UE agli esportatori e stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell’UE ma con numero EORI – UK.
h) Garanzie
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle Garanzie Globali rilasciate dalle Autorità del Regno Unito e dall’Agenzia delle Dogane a soggetti del Regno Unito, non essendo più quest’ultimi operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.
Per l’elenco completo delle fattispecie analizzate dall’Agenzia delle Dogane, si rimanda alla nota da quest’ultima emessa.
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