2020-03-16

PROTOCOLLO CONDIVVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il DPCM dell’11 marzo L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus e della patologia da esso provocata denominata COVID-19 ha richiesto l’adozione di una serie di provvedimenti legislativi da parte del Governo. Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 il Governo ha applicato misure restrittive per l’intero paese, a valere fino al 25 marzo 2020, salvo modifiche e proroghe. Le misure del DPCM sostituiscono integralmente quelle contenute nei precedenti dell’8 (estensione della “zona rossa” a Lombardia e 14 province) e del 9 marzo (estensione a tutto il territorio nazionale), se incompatibili. Restano sicuramente in vigore le disposizioni in materia di mobilità giustificata da ragioni di lavoro, salute ed espletamento di attività essenziali alla vita, da certificarsi in caso di controllo che valgono per tutta Italia, anche per le regioni a statuto speciale, compatibilmente con le previsioni statutarie e norme attuative. Le principali disposizioni relative all’attività lavorativa sono le seguenti. L’art.1, n. 7 lett. a) prescrive che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il datore di lavoro può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart working ) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo “, va inserita la data di inizio dello smart working, come da indicazione fornita dal Ministero del Lavoro.

L’art.1, n. 7 lett. b) prescrive che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, quindi il datore di lavoro può disporre lo smaltimento delle ferie e dei permessi nei confronti dei dipendenti sospesi dal lavoro che non possano attuare lo smart working. L’art.1, n. 7 lett. c) prescrive che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. L’art.1, n. 7 lett. d) prescrive che le imprese assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, che siano adottati strumenti di protezione individuale; è quindi obbligatorio disporre protocolli di sicurezza anti-contagio coinvolgendo il medico competente e il RSSP.

L’azienda dovrà di conseguenza:

1. mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio, guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico

2. provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo

3. verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi simil-influenzali

4. informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In tutti i casi in cui il dipendente sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il datore di lavoro dovrà considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale, salvo diverse indicazioni da parte dell’INPS. Qualora invece il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trovi in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro dovrebbe considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria e, qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia. A causa del rischio epidemiologico creatosi pare opportuno aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto e fornire al personale i dispositivi di protezione individuali e quelli idonei ad assicurare per quanto possibile la sicurezza degli ambienti di lavoro, tipo erogatori di gel antibatterici, dotazione di guanti o mascherine protettive in relazione alla tipologia di attività produttiva. Sempre ai sensi del DPCM 11 marzo, al fine di prevenire la diffusione del virus all’interno dell’azienda, è obbligatorio contingentare l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc.) per evitare assembramenti nonché limitare la mobilità intra aziendale.

Per rendere effettiva tale misura, è necessario chiedere indicazioni al medico competente e poi portare a conoscenza dei dipendenti le prescrizioni da questi indicate, utilizzando gli strumenti di comunicazione più adatti (e-mail, sito web aziendale, affissione di avvisi all’ingresso).

L’art.1, n. 7 lett. e) prevede poi che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art.1, n. 8 raccomanda per le sole attività produttive che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Quindi occorrerà garantire la limitazione degli spostamenti nel sito produttivo, di fatto concentrando la presenza del singolo dipendente in uno spazio quanto il più possibile circoscritto, lontano non meno di un metro da altro soggetto.

L’art.1, n. 9 intende favorire, riguardo alle previsioni dei commi 7° e 8°, limitatamente alle attività produttive, intese sindacali. Si cerca di favore una gestione concordata invitando alla responsabilità delle parti. L’art.1, n. 10 ribadisce che per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Oggi, 14 marzo 2020, proprio in attuazione di quanto previsto all’art. 1 n. 9, il governo e le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. L’accordo passa in rassegna varie questioni (dall’accesso in azienda, alle precauzioni igieniche personali, dalla gestione degli spazi comuni agli spostamenti interni, fino alla gestione del dipendente sintomatico) e fornisce un insieme di regole che datore di lavoro e dipendenti sono tenuti a seguire per evitare i contagi che riguardano una serie di ambiti, illustrati sotto nel dettaglio.

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliants informativi. Le informazioni riguardano principalmente l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso; inoltre il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23.2.2020 art. 1, lett. h) e i): obbligo di segnalazione al Dipartimento di prevenzione e quarantena con sorveglianza attiva.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti e ridurre per quanto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.

Pulizia e sanificazione in azienda

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Il datore di lavoro, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Dispositivi di protezione individuale

Compatibilmente alla disponibilità in commercio è prescritto l’uso di mascherine in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Qualora le modalità di lavoro impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree per fumatori e distributori di bevande)

Accesso contingentato agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi con previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie e sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working e rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

⋅ disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza ⋅ procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi ⋅ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili ⋅ utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

– utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

– nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

– sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Favorire gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, ove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale e nel rispetto delle indicazioni aziendali, annullamento delle riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

Gestione di persona sintomatica in azienda

In caso di persona presente in azienda con febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Tutti i DPCM del Governo

Di seguito, tutti i provvedimenti legislativi adottati dal Governo, a partire dal più recente:

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; dei decreti in data 8 e 9 marzo 2020 restano in vigore solo le disposizioni compatibili con quest’ultimo

⋅ Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in materia di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID- 19

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Dal 10 marzo 2020, cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM dell’8 marzo 2020, ove incompatibili

⋅ Decreto-Legge, 8 marzo 2020, n. 11, in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui misure previste all’articolo 1, inizialmente efficaci solamente per la regione Lombardia ed altre 14 province, sono state estese all’intero territorio nazionale, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020

⋅ Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, in materia di ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 57 del 6-3-2020)

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti sono cessati dopo l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

⋅ Decreto-Legge, 2 marzo 2020, n. 9, in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 52 del 1-3-2020), i cui effetti sono cessati dopo l’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti sono cessati con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020

⋅ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, in materia di disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23- 2-2020), i cui effetti sono cessati a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020

⋅ Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge, 5 marzo 2020, n. 13

⋅ Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Avv. Matteo Amici

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