2018-12-12

BAKER MCKENZIE

Incostituzionalità delle ” tutele crescenti” del jobs act

a cura di Uberto Percivalle e Sergio Antonelli

Con la sentenza n. 194 del 26 ottobre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del criterio, previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. “Jobs Act”), sia nel testo originario sia in quello modificato dal D.L. 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), di determinazione dell’indennità spettante in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.

La disposizione in questione prevede che l’indennità che spetta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo debba essere pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio. Pertanto, con il Jobs Act, il legislatore italiano aveva introdotto un meccanismo automatico e predeterminato di calcolo della suddetta indennità, ancorata esclusivamente all’anzianità di servizio del lavoratore.

E proprio tale meccanismo è stato oggetto della censura da parte della Corte Costituzionale.  

Secondo la Corte, infatti, la previsione di una tutela risarcitoria commisurata sulla base dell’unico parametro dell’anzianità di servizio non permette di valutare ragionevolmente le differenze fattuali e valoriali tra i diversi casi di specie.

Tale criterio, quindi, a causa della sua rigidità viene definito irragionevole, contrario al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) ed in contrasto col diritto e la tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.).

Per queste ragioni, al fine di rispettare i dettami costituzionali, la Corte afferma la necessità che vi sia invece un margine discrezionale affidato ai giudici del lavoro che nel definire l’ammontare dell’indennizzo, tra un minimo (6 mensilità) ed un massimo (36 mensilità) definiti per legge, possano prendere in considerazione una serie di fattori (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) che meglio possano rappresentare il caso specifico di ogni lavoratore.

È evidente, quindi, che la reintroduzione della discrezionalità dei giudici abbia modificato profondamente l’impianto della normativa introdotta dal Jobs Act, finalizzata ad un alleggerimento e una certezza per i datori di lavoro sui possibili costi relativi ai licenziamenti.

Sui risultati che effettivamente la sentenza sortirà bisogna attendere la parola dei giudici.

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