2020-03-09

COVID 19 – NUOVE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO VALIDE NEL PERIODO 8.3.2020 – 3.4.2020 | 9 MARZO 2020

Misure riguardanti la “zona arancione”

  • Rimodulazione delle “aree a contenimento rafforzato”:
    • cessati gli effetti dei DPCM 1.3.2020 e 4.3.2020 (zona rossa e zona gialla);
    • creata una nuova “zona arancione” (Lombardia e altre 14 province).
  • Autorizzati gli spostamenti in entrata e in uscita, nonché all’interno della “zona arancione” (per spostamenti interni sembrano intendersi quelli tra comuni della zona arancione) soltanto per:
    • comprovate esigenze lavorative (a tal fine, il Ministero dell’Interno ha predisposto un modulo di autocertificazione per gli spostamenti, messo a disposizione delle forze dell’ordine per gli eventuali controlli. Si raccomandano comunque i datori di lavoro di fornire al proprio personale una comunicazione di autorizzazione agli spostamenti);
    • situazioni di necessità;
    • ovvero per motivi di salute;
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Adozione, in tutti i casi possibili, di modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
  • Sospensione delle attività di ristorazione e bar dalle 18.00 alle 6.00, e nei restanti orari obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Misure valide sull’intero territorio nazionale

  • Prosegue l’applicazione della modalità di lavoro agile “semplificato” (per saperne di più, clicca qui e qui).
  • Se non è possibile lavorare da remoto, si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie e permessi retribuiti durante il periodo in oggetto. In subordine, ove ne ricorrano i requisiti, sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione o concordare con i dipendenti periodi di aspettativa non retributiva.
  • Differimento di ogni attività convegnistica o congressuale a data successiva al 3 aprile 2020.
  • Sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, indipendentemente dalla possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
  • Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche e locali assimilati, musei e altri istituti e luoghi della cultura.
  • Presso gli esercizi commerciali, ristorazione e bar, il gestore è tenuto a garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sono fatte salve ulteriori misure adottate dalle singole Regioni.

Intesa siglata dall’Emilia Romagna con le parti sociali per lo sblocco della cassa integrazione in deroga (https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-in-emilia-romagna-primo-accordo-nel-paese-38-milioni-di-euro-per-garantire-continuita-di-reddito-dei-lavoratori)

  • messi a disposizione 38 milioni euro;
  • la cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio;
  • durata di un mese;
  • possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna che non possono accedere agli ammortizzatori ordinari (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale) o ne hanno già fruito nei limiti massimi;
  • a beneficio dei lavoratori subordinati, dipendenti al 23 febbraio 2020, anche non in possesso dei requisiti soggettivi ordinari (ad esempio anzianità aziendale), il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.

Nota del Ministero degli Esteri al DPCM 8 marzo 2020

  • Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.
  • Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
  • Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
  • Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati.
  • Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Massimiliano Biolchini
massimiliano.biolchini@bakermckenzie.com
Uberto Percivalle
uberto.percivalle@bakermckenzie.com
Sergio Antonelli
sergio.antonelli@bakermckenzie.com

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