Bocciato dalla corte costituzionale anche il meccanismo previsto dal c.d. “Jobs Act” di calcolo di un’indennità fissa, commisurata all’anzianità di servizio, per vizi formali o procedurali del licenziamento
A cura di Dott.ssa Elena Bissoli
Lo scorso 24 giugno, la Corte Costituzionale s’è pronunciata su talune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 (rubricato “Vizi formali e procedurali”), secondo cui “nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, c. 2, della L. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 della L. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.”.
La Consulta, con sentenza n. 150/2020, pubblicata il 16 luglio u.s., ha dichiarato incostituzionale tale norma nella parte in cui prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria per l’illegittimità del licenziamento “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto essa fissa un criterio di determinazione dell’indennità rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.
La pronuncia de qua è in linea con la precedente sentenza, la n. 194/2018, della stessa Corte, che ha dichiarato, con analoga motivazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. cit..
In punto di diritto, la Corte Costituzionale ha richiamato quanto già deciso nel 2018, affermando che “un criterio ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore”.
È stato, in particolare, confermato il principio generale, secondo cui il prevedere una misura risarcitoria uniforme, che non tenga conto delle peculiarità e della diversità dei licenziamenti, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e d’uguaglianza, così andando ad omologare situazioni tra loro differenti.
È interessante, comunque, evidenziare che la recente sentenza della Consulta ha riconosciuto al giudice non solo la possibilità di determinare l’indennità spettante al lavoratore, tenendo conto “innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione”, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dalla legge, ma anche, allo scopo di garantire un’adeguata tutela ai lavoratori, “con apprezzamento congruamente motivato” di “ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema”, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti, “che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto”.
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