2020-04-02

CIRCOLARE INPS N.47 DEL 28 MARZO 2020: PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI DELLE MISURE STRAORDINARIE INTRODOTTOE DAL DECRETO "CURA ITALIA"

L’INPS ha finalmente emanato la Circolare n. 47 del 28 Marzo 2020 (disponibile qui), con la quale illustra le misure a sostegno del reddito previste dal Decreto «Cura Italia» relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la procedura di concessione relativa a tali ammortizzatori sociali previsti dal citato Decreto.

La Circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal Decreto-Legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto, sottolineando anche come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Inoltre -chiarimento molto importante- l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento delle domande di integrazione salariale e richiama il principio di prevalenza del trattamento di cassa integrazione su quello di malattia.

Passiamo in rassegna i punti salienti della Circolare INPS.

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – art. 19

Per i datori di lavoro che sono stati costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, l’art. 19 del Decreto «Cura Italia» ha introdotto una procedura semplificata per la presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

La domanda di CIGO dovrà contenere la nuova causale «COVID-19 nazionale» e potrà essere presentata per periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane.

La Circolare n. 47/2020, inoltre, conferma le deroghe previste dal Decreto d’emergenza rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare:

  • non sarà dovuto il contributo addizionale;
  • non è necessario l’accordo sindacale, ma i datori di lavoro dovranno comunque svolgere l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con i sindacati entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • non si terrà conto dei limiti di durata previsti dalla legislazione ordinaria, quindi i periodi con causale «COVID-19 nazionale» non saranno conteggiati in caso di successive richieste di cassa integrazione;
  • alla domanda non dovrà essere allegata la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori;
  • non è richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente essere alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 Febbraio 2020. I lavoratori assunti dopo tale data, invece, non sono destinatari delle norme in oggetto e pertanto non possono usufruire delle integrazioni salariali;
  • il termine di presentazione delle domande con causale COVID-19 è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In merito alla modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. In quest’ultimo caso, non è previsto l’obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o hanno presentato domanda di CIGO non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO con causale «COVID-19 nazionale», anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

2. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) – art. 20

Le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) alla data del 23 Febbraio 2020 possono presentare domanda di concessione della CIGO nelle modalità semplificate e con le deroghe sopra illustrate, per un periodo non superiore a 9 settimane. Qualora dette aziende non rientrino nel campo di applicazione della CIGO -come specifica la Circolare INPS- possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale «COVID-19 nazionale – sospensione CIGS»; la successiva concessione di CIGO sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

3. Fondo di integrazione salariale (FIS)

Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ai sensi dell’art. 19 del Decreto-Legge n. 18/2020, i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione -ordinaria e straordinaria- e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

4. Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) – art. 22

Questi sono probabilmente i chiarimenti più attesi ed importanti. Il Decreto «Cura Italia» aveva infatti fatto sorgere vari dubbi interpretativi soprattutto in materia di Cassa integrazione in deroga (CIGD), disciplinata dall’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020. A tale riguardo, è intervenuta la nuova Circolare INPS n. 47/2020 fornendo ulteriori chiarimenti relativi al campo di applicazione e all’iter concessorio della CIGD.

L’art. 22 del citato Decreto prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

A tale proposito, l’INPS ribadisce che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali), dovranno richiedere la prestazione con causale «COVID-19 nazionale» alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Di conseguenza, potranno accedere alla cassa in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID-19.

In merito alla procedura di concessione della CIGD, l’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 prevede che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per aziende con più di 5 dipendenti la CIGD sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Sul punto, nelle scorse settimane le singole Regioni hanno già definito vari accordi quadro con le organizzazioni sindacali per definire la procedura di richiesta per la CIGD. Tuttavia, a fronte di accordi quadro alquanto diversi tra loro, l’INPS è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti:

  • non è necessario l’accordo sindacale, in quanto l’accordo si considera esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto come previsto per la CIGO (importante sottolineare che questa disposizione dell’INPS sembra contrastare con la lettera dell’art. 22 del Decreto-Legge, che invece richiede espressamente l’accordo sindacale, come sopra detto);
  • è riconosciuta ai beneficiari della CIGD la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti;
  • sono esclusi dall’applicazione della norma in commento i datori di lavoro domestico;
  • la CIGD si applica anche ai lavoratori intermittenti, qualora impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa;
  • non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale.

Le domande di accesso alla cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Successivamente, le Regioni invieranno all’INPS, in modalità telematica, il decreto di concessione e la lista dei beneficiari.

Invece, per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate -ossia i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome– la Circolare richiama il Decreto n. 3 del 24 Marzo 2020 del Ministro del Lavoro il quale ha previsto che la CIGD sarà concessa con decreto dello stesso Ministero. Pertanto, come specificato anche dalla nuova Circolare INPS, la domanda di accesso alla CIGD da parte delle aziende plurilocalizzate dovrà essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettuerà l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantificherà l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

5. Ferie pregresse, malattia e cassa integrazione

Infine, l’INPS evidenzia espressamente che, come già chiarito con il Messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di cassa integrazione. Pertanto, le aziende non dovranno fornire i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Inoltre, l’INPS sembra cambiare interpretazione in merito alla prevalenza del trattamento di cassa integrazione su quello di malattia, previsto espressamente dall’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Infatti, con la Circolare n. 197/2015, l’Istituto in taluni casi riteneva ancora prevalente l’indennità economica di malattia sull’intervento di cassa integrazione. Invece, la nuova circolare richiama espressamente l’art. 3 comma 7 ai sensi del quale «il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista».

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