COCUZZA & ASSOCIATI
LA NUOVA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING
La rivelazione del segreto scientifico ed industriale
di Giacomo Gori
Con la legge in commento il legislatore italiano ha definitivamente introdotto nel nostro ordinamento il c.d. whistleblowing, ovverosia un insieme di disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Attraverso le suddette disposizioni vengono approntate una serie di tutele ai soggetti denuncianti, volte a garantire l’anonimato delle segnalazioni, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti del segnalanti per motivi attinenti alla segnalazione stessa, la reintegra in caso di licenziamento illegittimo a causa della segnalazione e l’onere della prova in capo al datore di lavoro in merito all’estraneità, rispetto alla segnalazione, delle misure discriminatorie o ritorsive eventualmente adottate.
Oltre a quanto sopra, il perseguimento dell’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private e la prevenzione e la repressione delle malversazioni, divengono interessi primari a tal punto da costituire giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto (tra cui il segreto d’ufficio, il segreto professionale, il segreto scientifico o industriale) oppure dell’obbligo, in capo al prestatore di lavoro, di non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
Per comprendere gli effetti dell’esimente relativa alla rilevazione dei segreti scientifici industriali, in particolare, è necessario soffermarsi sulla portata della norma, l’art. 623 c.p., che si pone quale fattispecie specifica del segreto professionale e punisce chiunque rivela o impiega, a proprio o altrui profitto, notizie destinate a rimanere segrete, in merito a scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali di cui è venuto a conoscenza per ragioni sostanzialmente professionali.
La norma penalistica costituisce una sanzione del più generico obbligo di fedeltà e mira a tutelare non solo la segretezza delle notizie che possono rientrare specificatamente nelle mansioni a cui il lavoratore e preposto ma anche di quelle che lo stesso lavoratore è venuto a conoscenza in modo del tutto causale.
Con la legge sul whistleblowing, pertanto, l’interesse all’integrità delle amministrazioni pubbliche o private acquisisce un valore nuovo, idoneo a superare quello patrimoniale relativo allo sfruttamento economico ed esclusivo dell’innovazione.
Tuttavia, al fine di evitare inutili, pericolose o dannose divulgazioni, la legge prevede espressamente che le notizie e i documenti coperti da segreto (i) vengano comunicati esclusivamente agli organismi preposti e (ii) siano limitati a quelli strettamente necessari all’eliminazione dell’illecito (nell’ottica complessiva della legge stessa che è, appunto, quella di preservare l’integrità dell’amministrazione e non certo quella di consentire un’indebita rivelazione di segreti industriali o scientifici).
Peraltro è bene rilevare che la stessa normativa esclude l’applicabilità della giusta causa nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia a causa del rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.
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