COCUZZA & ASSOCIATI
La subfornitura – estensione della responsabilità solidale del committente
di Avv. Ottavia Colnago
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha esteso ai contratti di subfornitura la tutela della responsabilità solidale prevista in tema di appalto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003.
Come noto, la normativa citata dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente risponda in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati dai dipendenti di quest’ultimi nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
A lungo si è dibattuto se tale tutela fosse estendibile anche ad altri generi contrattuali, primo tra tutti al contratto di subfornitura, fattispecie definita dalla legge n. 192/1998, che ricorre allorquando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’altra azienda committente alcune lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime fornite direttamente dalla stessa, o si impegna a fornire prodotti o servizi finalizzati all’attività economica dell’impresa committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze, modelli o prototipi forniti direttamente dal soggetto committente.
La risposta è stata ora fornita dalla Corte Costituzionale, investita della questione ad opera della Corte di Appello di Venezia, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Nel prospettare la propria soluzione, la Corte Costituzionale ha prima ricostruito l’inquadramento sistematico delle due fattispecie contrattuali, sia sotto il profilo giurisprudenziale sia sotto quello dottrinale, arrivando a delineare i due principali orientamenti che nel tempo si sono contrapposti.
Secondo il primo di questi, tra le due figure vi sarebbe un rapporto di “species a genus”, in base al quale la subfornitura sarebbe un “sottotipo” del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale potrebbero rientrare diverse figure negoziali, tra cui l’appalto stesso; mentre il secondo ravviserebbe una rilevante differenza tra i rispettivi schemi negoziali rappresentata dalla “dipendenza tecnologica”, presente nel contratto di subfornitura, ma assente nel contratto di appalto, dove l’appaltatore gode di totale autonomia nella determinazione delle modalità operative.
Ripercorsi i diversi orientamenti, la Consulta osserva, tuttavia, come nessuna delle due tesi prospettate precluda in realtà l’applicazione in via analogica della tutela della responsabilità solidale anche al personale del subfornitore.
D’altra parte, continua la Consulta, “l’eccezionalità della responsabilità solidale del committente è tale rispetto alla disciplina della responsabilità civile, ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura”.
Invero, la previsione della responsabilità solidale del committente trova la propria ratio nella necessità di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione rechino danno ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto commerciale; pertanto, chiarisce la Corte, “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In conclusione, la portata dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso che il committente deve ritenersi obbligato in solido anche con il subfornitore per quanto riguarda i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo.
In attesa di ulteriori pronunce e di indicazioni operative sul punto, particolare attenzione dovrà, dunque, essere prestata dal committente nella individuazione di soggetti fornitori affidabili, al fine di limitare quanto più possibile eventuali rischi di rivendicazioni da parte del personale indiretto.
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