COCUZZA & ASSOCIATI
La Corte di Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno da Straining ex art. 2087 c.c.
di Avv. Domenica Cotroneo
“Lo stress forzato inflitto dal superiore gerarchico al lavoratore, attraverso azioni ostili finalizzate a discriminarlo […] si configura come straining che rappresenta una «forma attenuata di mobbing» […] e giustifica la pretesa risarcitoria del danno patito fondata sull’art. 2087 cod. civ.”
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3977 del 19 febbraio 2018 che mette a fuoco il fenomeno c. d. di straining, una “nuova” tipologia di rischio, ancora molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, seppur teorizzata per la prima volta già nel 2005 dal Tribunale di Bergamo
Il termine straining, coniato dal dott. H. Ege, psicologo specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, individua una situazione di grave disagio lavorativo in cui la vittima (il lavoratore), subisce da parte dell’aggressore (lo strainer), almeno un’azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo.
Perché si possa parlare propriamente di straining, la vittima deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo strainer, la cui azione è diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera ritorsiva, vessatoria e discriminante. È quindi tipico di tale situazione che lo strainer si identifichi con il superiore gerarchico della vittima.
Il fenomeno è spesso confuso con altra tematica conflittuale, molto più conosciuta e spesso presente in ambito lavorativo: vale a dire il mobbing.
Lo straining, tuttavia, si differenzia dal mobbing proprio in virtù delle modalità con cui si realizza la condotta vessatoria.
In particolare, si parla di mobbing in presenza di una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo. Si deve invece parlare di straining in presenza di una sola azione vessatoria, i cui effetti persistano nel tempo.
Pensiamo, per esempio, al demansionamento, alla dequalificazione, all’isolamento o alla privazione degli strumenti di lavoro: si tratta di situazioni altamente stressanti seppur non necessariamente ripetute nel tempo e tutte suscettibili di generare straining in chi le subisce.
Naturalmente affinché il danno derivante da tali condotte sia rilevante è necessario che la condotta incriminata sia intenzionale e sia posta in essere con lo scopo preciso di provocare un peggioramento permanente della condizione lavorativa delle persone coinvolte.
Lo straining, è dunque, una condizione psicologica posta a metà strada tra il mobbing e il semplice stress occupazionale.
Nel nostro ordinamento non si ravvisano molti precedenti in materia e l’analisi e lo sviluppo di tale fattispecie restano, ad oggi, per lo più di matrice dottrinale.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha fatto il punto al riguardo, fornendo ulteriori ed interessanti precisazioni in merito all’indennizabilità del danno correlato.
Protagonista della vicenda è una docente dichiarata inidonea all’insegnamento e perciò assegnata alla segreteria di una scuola.
A seguito di alcune discussioni col dirigente scolastico, a cui la docente aveva rappresentato una carenza di organico e la necessità destinare ulteriore personale all’espletamento dei servizi amministrativi, si sarebbe generato un clima di conflitto con la dirigenza scolastica stessa.
In particolare il dirigente scolastico avrebbe reagito alle rimostranze dell’impiegata con delle condotte giudicate ritorsive, vale a dire: “sottraendole gli strumenti di lavoro”; “attribuendole mansioni didattiche, sia pure in compresenza con altri docenti e nonostante l’accertata inidoneità”; “privandola, infine, di ogni mansione e lasciandola totalmente inattiva”.
Il tribunale di prime cure e la corte d’appello accoglievano il ricorso e confermavano che la condotta, seppure non propriamente mobizzante, integrava un’ipotesi di straining, ossia di: “… stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio”.
I giudici territoriali ravvisavano quindi una situazione di grave stress inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con intento vessatorio e discriminate, rilevante ai fini dell’ordinamento e tutelabile ex art. 2087 cod civ. seppur tale condotta non integrava talune delle caratteristiche proprie del mobbing (vale a dire la sistematicità e la reiterazione dei comportamenti vessatori nel tempo).
Ritenendo la decisione ingiusta, il Ministero dell’Istruzione ha fatto ricorso in Cassazione.
La Cassazione partendo da un’interpretazione estensiva all’art. 2087 c.c., è arrivata a dichiarare che l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e l’integrità psicofisica del lavoratore negli ambienti di lavoro non riguarda solo il campo della “prevenzione antinfortunistica in senso stretto” ma è volto anche ad “impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona”.
Pertanto, in virtù dell’obbligo suddetto, il datore di lavoro deve “… non solo astenersi da ogni condotta che sia finalizzata a ledere detti beni, ma anche impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona”.
Secondo la Cassazione, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro, di cui all’art. 2087 c.c., sorge in questo caso così come in tutti i casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile “all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali” del datore di lavoro, “o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede” da parte del medesimo.
Nel loro ragionamento gli ermellini hanno chiarito che lo straining deve essere considerato “una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie” e che le azioni che lo integrano, laddove “si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 c.c.”.
Dunque, la Cassazione ha rigettato il ricorso del MIUR integralmente confermando la decisione dei giudici di merito.
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