COCUZZA & ASSOCIATI
Reso dei prodotti nell’ambito delle reti in franchising
profili contrattuali
a cura di Giulia Comparini e Alessandro Cappai
È sempre opportuno che il franchisor disciplini contrattualmente in maniera precisa e dettagliata i termini e le condizioni relativi al reso dei prodotti nell’ambito della propria rete di franchising.
È infatti ormai sempre più frequente l’esigenza per i franchisor di permettere ai propri clienti di restituire la merce da loro acquistata, sia in caso di difetto che in caso di “ripensamento”, in qualsiasi negozio collegato al proprio brand, e quindi anche negli store in franchising.
Preliminarmente, è necessario distinguere tra i due tipi di reso citati.
Reso di prodotti difettosi o non conformi: in questa ipotesi è lo stesso Codice del Consumo a stabilire i termini per far valere la garanzia legale di conformità da parte del cliente il quale avrà soltanto l’obbligo di presentare lo scontrino o altro documento equipollente attestante l’avvenuto acquisto della merce, chiedendo la riparazione o la sostituzione bene ovvero la riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Ove poi il venditore abbia concesso una garanzia ulteriore, la cd. garanzia convenzionale, al proprio cliente i termini previsti dalla garanzia convenzionale (più favorevole per il cliente) prevarranno su quella legale.
Reso di prodotti quale conseguenza dell’esercizio da parte del consumatore del cosiddetto diritto di recesso per “ripensamento”: in questo caso sempre il Codice del Consumo concede al cliente che acquisti fuori dai locali commerciali (ad esempio on-line) e non in un negozio fisico la possibilità di cambiare idea esercitando appunto il diritto di recesso, senza fornire particolari giustificazioni, entro quattordici giorni dalla data in cui la merce gli è stata consegnata. Se la merce è stata consegnata al domicilio del cliente il ritiro della medesima avviene solitamente ad opera e a spese del medesimo; negli altri casi, il cliente può restituire la merce anche ad un terzo indicato dal venditore nei 14 giorni successivi dalla data di esercizio del diritto di recesso. Entro il medesimo termine, condizionatamente alla restituzione della merce, il cliente ha diritto di essere rimborsato di tutti i pagamenti effettuati al venditore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna.
Reso di prodotti per effetto della clausola “soddisfatti o rimborsati”: questa tipologia di reso prescinde dalla difettosità del bene ed è frutto di una libera politica commerciale del venditore, il quale resta libero di stabilirne termini e condizioni che devono essere pubblicizzate chiaramente al consumatore.
Esposte brevemente le tipologie del reso merce in generale, andiamo ora ad affrontare una problematica che sta prendendo piede nell’ambito delle reti in franchising e che riguarda la possibilità per il cliente di restituire la merce, acquistata on-line o tramite un canale di vendita diretto, presso un negozio in franchising.
La peculiarità di questa soluzione deriva dalla circostanza che il franchisee è un soggetto terzo, ed autonomo rispetto al rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra il franchisor ed il proprio cliente (sia che tale rapporto si sia perfezionato on-line che per il tramite di un canale di vendita diretto) ed è proprio per questo che è importante per il franchisor inserire nel contratto con il franchisee clausole contrattuali adeguate a disciplinare i termini e le condizioni del reso merce presso il negozio di quest’ultimo.
Cerchiamo quindi di esporre qui di seguito i profili essenziali di tali clausole.
In primo luogo, è opportuno prevedere nel contratto l’obbligo e l’impegno del franchisee di accettare resi di prodotti acquistati dal cliente in altri negozi della rete, siano essi diretti o in franchising o provenienti da acquisti on-line, nonché di custodirli e disporne con diligenza secondo quanto contrattualmente previsto.
In secondo luogo, è indispensabile che lo stesso franchisee si assuma l’onere di verificare di volta in volta, diligentemente, che esistano in concreto le condizioni affinché il cliente possa procedere al reso delle merci acquistate e ciò, sia attraverso l’esame dello scontrino fiscale o di altro documento equipollente relativo all’acquisto, sia esaminando le condizioni concrete del bene restituito: buono stato, presenza dei difetti denunciati, etc..
Una volta chiarito ciò, risulta imprescindibile disciplinare le conseguenze del reso merce, ossia capire che cosa accada esattamente ai prodotti restituiti.
Le soluzioni ipotizzabili, nonché l’ampiezza degli obblighi a carico del franchisee, possono essere diversi a seconda della tipologia di reso. Ed infatti nell’ipotesi di reso di prodotti difettosi le soluzioni ipotizzabili sono, alternativamente: la riparazione del prodotto difettoso, la sostituzione, la riduzione del prezzo del prodotto o, nei casi più gravi, la restituzione al cliente dell’intero prezzo pagato e la conseguente risoluzione del contratto.
Pertanto, qualora il prodotto reso sia difettoso, sarà necessario prevedere contrattualmente a chi spetterà l’eventuale riparazione del medesimo (ove possibile) e, nell’ipotesi di sostituzione, la restituzione al franchisee di quanto corrisposto al cliente (spetterà poi alle parti decidere nel contratto le relative modalità) e a chi spetterà l’onere di smaltimento del prodotto, se al franchisor o al franchisee.
Ciò non esclude che si possa prevedere in ogni caso l’obbligo del franchisee di inviare i prodotti ricevuti al franchisor, che rimborserà al primo le spese sostenute e si occuperà direttamente delle merci restituite.
Diverso è il caso dei prodotti restituiti dai clienti in perfetto stato. In questa ipotesi, è opportuno coordinare i meccanismi del reso merce sulla base della disciplina del contratto di franchising.
Difatti, con il contratto di franchising si può prevedere che il franchisee acquisti anticipatamente la merce che vende. Tuttavia, è anche assai frequente che al contratto di franchising venga associato un contratto di commissione alla vendita o un contratto estimatorio, per cui l’affiliato riceve la merce in conto deposito e ne paga il prezzo una volta venduta ai clienti finali, assumendosi nel mentre l’obbligo di custodirla e mantenerla in perfetto stato.
Nella prima ipotesi, è possibile prevedere nel contratto che il franchisee trattenga la merce e la acquisti, mettendola in vendita nel proprio negozio.
Nel secondo caso, all’affiliato potrà essere data la possibilità di restituire la merce o trattenerla in conto deposito pagandone il prezzo successivamente alla futura rivendita.
Inoltre, il franchisee che sopporta l’onere dei resi, dovrà ricevere un corrispettivo aggiuntivo in relazione ai resi accettati. Questo corrispettivo, potrà essere rappresentato, ad esempio, da una deduzione del relativo importo dalle royalties dovute al franchisor o da uno sconto sui futuri acquisti di prodotti. Oltre a ciò, andranno rimborsate al franchisee le somme eventualmente corrisposte al cliente per effetto del reso merce nonché le spese di conservazione e, se del caso, di smaltimento del bene oggetto del reso.
Risulta evidente che le situazioni problematiche che possono sorgere con il reso merce sono molte e andrebbero tutte attentamente analizzate e regolamentate nel contratto di franchising al fine di limitare eventuali problematiche di tipo fiscale nonché contenziosi con i propri franchisee.
In conclusione, dunque, è consigliabile che ogni operatore valuti le necessità del caso concreto e rediga, con il supporto del proprio legale, un contratto di franchising idoneo a tutelare adeguatamente i propri interessi.
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