COCUZZA & ASSOCIATI
La nuova legge sul Whistleblowing: quale “tenuta” per il segreto e la riservatezza?
di Claudio Cocuzza
Pochi giorni fa è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Tale legge, nella parte privatistica, modifica – innovandolo – il DLG 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai dipendenti.
Ai sensi della nuova disciplina, le società che adottano il Modello Organizzativo previsto dal DLGS 231/2001 devono infatti prevedere uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e vi deve essere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.
Sono, poi, previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
La nuova legge sulle segnalazioni, introdotta nell’ambito del DLGS 231/2001 fa eco all’art. 38 del DLGS 231/2007 in tema di antiriciclaggio, ove si afferma che “i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione”.
A differenza, però, delle disposizioni sulle segnalazioni inserite nel DLGS 231/2001, il DLGS 231/2007 prevede espressamente che “in ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante […] quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l’autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede”.
Le segnalazioni, dunque, effettuate in sede di DLGS 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) rimangono riservate solamente fino a quando un Pubblico Ministero non si occupa della fattispecie segnalata: al momento della chiusura dell’indagine e del rinvio a giudizio dell’indagato il nome del segnalante verrà conosciuto da tutti coloro che sono interessati dal procedimento penale.
Le segnalazioni, invece, effettuate nell’ambito del DLGS 231/2007 (antiriciclaggio), sono tutelate per così dire “ad oltranza” e l’identità del segnalante non sarà – nella maggioranza dei casi – rivelato neppure nel corso del procedimento penale.
Certamente il legislatore – sulla base dell’esperienza acquisita in tema di DLGS 231/2007 – poteva adottare un testo sulle segnalazioni in ambito DLGS 231/2001 migliore e più vicino allo spirito della legge stessa. Ciò anche per stimolare in misura maggiore le segnalazioni.
Era sufficiente ispirarsi alle disposizioni contenute nel DLGS 231/2007: ma così non è stato fatto. Peccato, un’occasione perduta per rendere il sistema più coerente.
Fortunatamente, il legislatore si è però ricordato, della fortissima diatriba sorta in sede di approvazione del testo del DLGS 231/2007 in tema di riservatezza delle informazioni acquisite dai professionisti ed in particolare degli avvocati, che ha portato ad affermare in ambito antiriciclaggio il principio per il quale gli avvocati che acquisiscono informazioni in tema di riciclaggio che in astratto dovrebbero essere segnalate, sono esentati da tale obbligo quando tali affermazioni sono state acquisite in sede di disamina di una fattispecie contenziosa o pre-contenziosa.
Infatti, anche nel DLGS 231/2001 il legislatore ha precisato che non è obbligato a segnalare all’Organismo di Vigilanza violazioni di legge o di protocolli colui che sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.
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