2020-05-27

COVID-19 e Antitrust: Le iniziative dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

A cura di Avv. Eva Cruellas Sada, Dott. Giacomo Dalla Valentina e Dott.ssa Alice Rinaldi

 
1. Introduzione
La crisi determinata dalla pandemia di Covid-19 ha richiesto l’adozione di misure senza precedenti anche in relazione all’applicazione del diritto della concorrenza. A livello nazionale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha messo in atto una serie di iniziative volte a supportare le imprese e proteggere i cittadini durante l’attuale crisi.
2. La Comunicazione dell’AGCM sugli accordi di cooperazione
L’AGCM ha pubblicato il 24 aprile 2020 una comunicazione (la “Comunicazione AGCM”) con la quale ha definito il proprio approccio nella valutazione di accordi di cooperazione tra imprese volti a fronteggiare i problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19 legati alla scarsità, alla distribuzione e al trasporto dei beni e servizi essenziali.
La Comunicazione AGCM fa seguito e si pone nel solco di quanto previsto nella recente comunicazione della Commissione europea sulla cooperazione tra imprese per rispondere a problemi sull’approvvigionamento di prodotti essenziali nel contesto della pandemia di Covid-19 (il “Quadro Temporaneo”) e negli orientamenti formulati dalla Rete Europea della Concorrenza nel comunicato del 23 marzo 2020 (il “Comunicato ECN”) e dall’International Competition Network l’8 aprile 2020.
In linea con il Quadro Temporaneo della Commissione europea, la Comunicazione AGCM, operativa a partire dal 24 aprile 2020 fino a successiva comunicazione, mira, in primo luogo, a fornire orientamenti sui criteri che verranno considerati rilevanti dall’AGCM al fine di valutare i progetti di cooperazione tra imprese e, in secondo luogo, a dar conto della procedura transitoria introdotta dall’AGCM per fornire alle imprese assicurazioni di conformità in relazione a singoli progetti di cooperazione.
a. Orientamenti per la valutazione della cooperazione tra imprese durante la pandemia

L’AGCM riconosce, innanzitutto, che le circostanze eccezionali attuali possono comportare la necessità per le imprese di cooperare per affrontare, o quanto meno mitigare, le conseguenze più drammatiche della crisi, a beneficio della collettività.

A tale proposito, in linea con quanto previsto nel Quadro Temporaneo e nel Comunicato ECN, la Comunicazione AGCM precisa che l’Autorità non interverrà attivamente nei confronti di misure necessarie, temporanee e proporzionate per favorire la produzione e l’adeguata distribuzione di beni e servizi essenziali che durante la crisi potrebbero scarseggiare.

Al riguardo, il Quadro Temporaneo della Commissione europea aveva fatto riferimento (seppur in via esemplificativa) alle ipotesi di cooperazione volte a far fronte alla mancanza di medicinali, mentre la Comunicazione AGCM menziona espressamente sia il settore sanitario sia quello agro-alimentare, riconoscendone quindi l’essenzialità.

In relazione alle forme di cooperazione ritenute ammissibili, l’Autorità fa riferimento ai seguenti ambiti:

    • nei rapporti tra concorrenti, conformemente al Quadro Temporaneo, la Comunicazione AGCM ritiene che, in linea di massima, non solleva problemi di natura concorrenziale l’affidamento ad associazioni di categoria o a soggetti terzi indipendenti di funzioni di coordinamento relative alla fornitura di prodotti essenziali. Anche al di là di tale ipotesi, l’AGCM prevede di poter valutare “con maggiore flessibilità” forme di cooperazione astrattamente più problematiche, laddove queste siano proporzionate, temporanee e necessarie per agevolare la produzione di farmaci o dispositivi importanti per il contrasto del virus o di beni e servizi ritenuti essenziali.
    • nei rapporti verticali (ossia quelli tra imprese operanti a diversi livelli della catena produttiva e distributiva), prendendo spunto dal Comunicato ECN, l’AGCM ricorda che i fornitori hanno la facoltà di fissare prezzi massimi per i propri prodotti, potendo in tal modo limitare fenomeni speculativi nella determinazione dei prezzi a livello distributivo.


b. Le modalità (temporanee) per la valutazione preventiva dei progetti di cooperazione

Anche nella scelta degli strumenti e delle modalità individuate per fornire indicazioni alle imprese, la Comunicazione AGCM si allinea con quanto previsto nel Quadro Temporaneo, riconoscendo che al fine di garantire una più efficace e tempestiva reazione alla crisi determinata dal Covid-19 le imprese possono necessitare di supporto nell’autovalutazione dei progetti di cooperazione.

A tal fine, oltre a dirsi disponibile a fornire assistenza informale alle imprese o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, l’AGCM ha previsto la possibilità di fornire, eccezionalmente e a propria discrezione, assicurazioni di conformità (c.d. comfort letter) sulla compatibilità con il diritto antitrust di specifiche forme di cooperazione.

Tale previsione, peraltro, si pone in rapporto di complementarietà con l’analogo strumento disciplinato dal Quadro Temporaneo, atteso che la procedura di comfort letter dell’AGCM riguarda esclusivamente la conformità delle iniziative di cooperazione tra imprese alla legge antitrust nazionale.

3. La sospensione dei termini procedimentali e per il pagamento delle sanzioni
L’articolo 103 del c.d. Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti amministrativi destinati a decorrere tra il 23 febbraio e il 15 maggio, la cui data finale sarà dunque posticipata di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.
L’Autorità ha pubblicato una comunicazione sull’interpretazione della suddetta disposizione nella quale ha chiarito che la sospensione ex lege è applicabile ai termini di chiusura dei procedimenti e delle fasi endo-procedimentali, nonché ai termini concernenti i singoli adempimenti procedimentali e a quelli che regolano l’inizio del procedimento. Di conseguenza, qualsiasi notifica, comunicazione o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio 2020. Peraltro, l’AGCM ha escluso da tale sospensione: i) i termini dei procedimenti cautelari; ii) quelli entro cui le imprese devono ottemperare alle diffide dell’Autorità; e iii) i termini per conformarsi alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di una concentrazione.
Per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni (anche in forma rateale), l’Autorità ha disposto, da un lato, la proroga fino al 1° ottobre 2020 dei termini per il pagamento delle sanzioni in materia di concorrenza e, dall’altro, la sospensione fino al termine della sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle sanzioni in materia di tutela del consumatore.
4. Le iniziative dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette
Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela del consumatore, l’Autorità ha agito tempestivamente avviando numerosi procedimenti per contrastare le pratiche commerciali scorrette tese a fare leva sull’emergenza sanitaria, concentrandosi in particolare sulle vendite online di prodotti rilevanti nell’ambito della pandemia di Covid-19. L’AGCM ha adottato diverse misure, tra cui:

  • la sospensione della vendita online non autorizzata di prodotti farmaceutici, spesso abbinata alla pubblicizzazione ingannevole delle proprietà preventive e/o curative degli stessi;
  • la richiesta ai gestori dei principali motori di ricerca e browser di attivarsi contro la vendita online non autorizzata di farmaci per il Covid-19, tramite la trasmissione della lista degli URL delle farmacie non autorizzate individuate dalla Guardia di Finanza e la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca;
  • l’avvio di indagini nei confronti delle piattaforme di commercio online relative all’utilizzo di claim ingannevoli sull’efficacia di alcuni prodotti igienico-sanitari e all’ingiustificato e consistente aumento dei prezzi degli stessi;
  • l’avvio di verifiche su potenziali abusi nella prestazione dei servizi il cui utilizzo è aumentato durante la crisi quali, ad esempio, le donazioni online , l’assistenza legale per le azioni di risarcimento dei danni alla salute e i test per gli anticorpi al Covid-19.

Da ultimo, con riferimento al settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l’AGCM ha avviato in data 7 maggio 2020 un’indagine preistruttoria mediante l’invio di richieste di informazioni ad operatori della GDO al fine di acquisire dati sull’andamento dei prezzi – sia di vendita al dettaglio sia di acquisto all’ingrosso – di generi alimentari di prima necessità, detergenti, disinfettanti e guanti20. Tale richiesta, riferita a circa 3.800 punti vendita, è volta ad accertare l’esistenza di eventuali fenomeni di sfruttamento dell’emergenza sanitaria da parte degli operatori della GDO.
5. Conclusioni
Dall’analisi delle iniziative intraprese a livello nazionale in risposta all’attuale crisi, si evince, da una parte, che la linea d’azione dell’AGCM è improntata, conformemente con l’approccio adottato a livello di Unione europea, a una maggiore flessibilità nella valutazione degli accordi di cooperazione tra imprese per far fronte agli effetti problematici della pandemia.
Dall’altra, l’Autorità sta mostrando fermezza e tempestività nell’applicazione delle norme a tutela dei consumatori nei confronti di iniziative volte a sfruttare la crisi per porre in essere pratiche abusive a scapito dei consumatori.
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Avv. Eva Cruellas Sada ECruellas@gop.it

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