COVID-19: QUALI STRUMENTI HA IL DATORE DI LAVORO?
Con il recente Decreto “Cura Italia”, il Governo ha previsto le seguenti misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi in caso di sospensione dell’attività lavorativa per provvedimenti normativi di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Di seguito, analizziamo in modo schematico e per punti le principali novità che impattano lavoratori e aziende.
SMART-WORKING
RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
Secondo la dottrina attualmente maggioritaria è eccezionalmente possibile per il datore di lavoro “imporre” ai dipendenti l’uso di ferie arretrate e permessi già maturati. Per le ferie relative all’esercizio in corso è, invece, consigliabile avere il consenso dei dipendenti, poiché la possibilità di imporre l’utilizzo delle stesse è dibattuto. Va sottolineato che, nel caso in cui il datore di lavoro ritenga di richiedere la cassa integrazione in deroga, è necessario prima esaurire gli strumenti di flessibilità ordinari, ossia ferie e permessi retribuiti.
Il datore di lavoro ottiene così anche di ridurre i monti ferie accumulati negli anni dai dipendenti, mentre questi mantengono intatta la loro retribuzione.
- Introduzione del Part-time
È possibile ridurre temporaneamente l’orario di lavoro, in ragione dei ridotti carichi di lavoro determinati dall’attuale emergenza sanitaria. L’esatto orario di lavoro deve essere definito nell’accordo concluso con il singolo dipendente. È da favorire il part-time verticale, perché riducendo gli spostamenti e le giornate di presenza in azienda, tende a limitare il rischio di contagio.
Per il datore l’introduzione del part-time implica la possibilità di limitare i costi del personale e corrispondentemente per il dipendente implica una – in alcuni casi forte – riduzione della retribuzione.
MISURE PREVISTE DAL D.L.“CURA ITALIA”
- Permessi legge 104/92
- Giorni di congedo per figli di età non superiore a 12 anni e servizi baby-sitting
- Congedo per figli di età compresa tra 12 e 16 anni
AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DAL D.L.“CURA ITALIA”
Cassa integrazione ordinaria per “Emergenza COVID-19”
-Campo di applicazione
Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, edilizia e affini.Imprese artigiane dell’edilizia e affini
-Lavoratori destinatari
Operai, Impiegati, Intermedi, Equiparati, Apprendisti con contratto professionalizzante.I lavoratori devono risultare assunti e destinati all’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGO alla data del 23 febbraio 2020.
-Richiesta ed erogazione della prestazione
La concessione della prestazione va richiesta alla sede INPS competente territorialmente. La domanda di concessione, specificamente per l’evento “emergenza Covid-19”, può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.L’erogazione della prestazione viene anticipata dall’azienda e rimborsata dall’INPS.
-Misura del trattamento
La misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto, entro il limite massimo di euro 998,18, per retribuzioni sino ad euro 2.159,48, e di euro 1.199,72, per retribuzioni superiori a tale limite.
-Durata Massima
La richiesta di intervento di CIGO per l’”emergenza Covid-19” in esame può riguardare un periodo massimo di 9 settimane.
-Informazione e consultazione sindacale
L’impresa è tenuta ad informare e consultarele rappresentanze sindacali richiedendo alle stesse un esame congiunto che dovrà tenersi, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla richiesta.
-Ferie e CIGO (norme generiche)
Nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa sussiste la possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue. L’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
-Malattia e CIGO (norme generiche)
La CIGO sostituisce in caso di malattia intervenuta successivamente alla sua attivazione l’indennità di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista in capo all’azienda. Il lavoratore non è quindi tenuto comunicare lo stato di malattia.
Se il dipendente è in malattia nel momento di intervento della CIGO si possono verificare due ipotesi:
- se la CIGO riguarda la totale sospensione delle prestazioni lavorative e totalità del personale occupato presso il medesimo reparto/ufficio cui appartiene il lavoratore in malattia, anche quest’ultimo si considera in CIGO;
- se la CIGO riguarda una parziale riduzione delle attività o la sospensione delle prestazioni di parte del personale occupato nel medesimo reparto/ufficio cui appartiene il lavoratore in malattia, quest’ultimo continua a beneficiare dell’indennità di malattia.
-Assegni familiari e CIGO (norme generiche)
Ai lavoratori in CIGO spetta l’assegno per il nucleo familiare.
Sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO o CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, mentre la soglia dimensionale viene verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedenteL’assegno ordinario, invece, può essere concesso solo ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.Le aziende aderenti al Fondo di Integrazione Salariale, per quanto riconducibile all’”emergenza Covid-19”, nel corso del corrente anno, faranno riferimento agli interventi posti in essere in ambito CIGO.
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Doveri di informazione e obblighi per i dipendenti
Il datore informa i lavoratori e chiunque entri in azienda consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, depliants informativi riguardo l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali; l’obbligo di dichiarare se vi siano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, contatto con persone positive nei 14 gg. precedenti); l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità (distanza di sicurezza, lavaggio frequente mani etc.); l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di sintomi.
- Regolamentazione di ingressi e uscite
Il datore di lavoro può misurare la temperatura di chi entra in azienda, facendo attenzione al rispetto della normativa in materia di data protection. Il datore deve inoltre vietare l’ingresso a chi ha sintomi o è stato a contatto con soggetti positivi al CoViD-19 e scaglionare ingressi e uscite, così da evitare assembramenti eccessivi. Se possibile, è consigliabile dedicare una porta di entrata e una di uscita e garantire la presenza di detergenti segnalati.
- Rapporti con fornitori e trasportatori
Il datore di lavoro deve prevedere procedure di ingresso, transito e uscita, percorsi e tempistiche predefinite, per evitare il contatto con il personale. Gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non deve essere consentito loro l’accesso agli uffici. A tale scopo devono essere individuati servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno. In ogni caso va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.
- Pulizia e igiene aree di lavoro e comuni
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti. L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Per gli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi devono essere previsti l’accesso contingentato, la ventilazione continua, ed un tempo ridotto di permanenza, nonché il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone. Negli spogliatoi è necessario predisporre luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie. Vanno, poi, garantite la sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
- Ulteriori misure di protezione dei dipendenti
- Devono essere chiusi tutti i reparti tranne quelli di produzione e per i quali non sia possibile lo smart-working;
- Vanno rimodulati livelli produttivi;
- Va predisposto un piano di turnazione dei dipendenti della produzione.
- Azioni in caso di dipendenti con sintomi / che risultino positivi
In caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria emersi sul posto di lavoro, il dipendente deve immediatamente informare l’ufficio personale, il quale deve procedere immediatamente al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il dipendente non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nella infermeria aziendale e il datore di lavoro deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. In caso di positività, l’azienda collaborerà per individuare gli eventuali “contatti stretti” della persona risultata positiva al tampone COVID-19.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
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