2021-04-28

Deroga al regime delle causali per i contratti di lavoro e di somministrazione a tempo determinato

A cura della dott.ssa Elena Bissoli

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Legislatore ha introdotto un regime di a-causalità per i contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all’art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal c.d. Decreto Dignità, nella parte in cui richiede la necessaria indicazione delle ragioni giustificatrici l’apposizione del termine.

Tali contratti, pertanto, potranno essere rinnovati dopo la scadenza oppure prorogati per un periodo che determina il superamento della durata complessiva del rapporto di lavoro oltre i dodici mesi, anche senza la previsione di una causale.

Tale disciplina è stata introdotta, per i contratti di lavoro a tempo determinato, dall’art. 93 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. 77/2020, che prevedeva la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali richieste dall’art. 19 cit..

Successivamente, l’art. 8 del D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito in L. 126/2020, ha chiarito la disposizione sopra richiamata stabilendo che “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (il termine del 31 dicembre 2020 è stato, poi, prorogato al 31 marzo 2021 ad opera della Legge di Bilancio 2021).

Con riferimento a tale previsione normativa, lo scorso 3 marzo il Ministero del Lavoro, in risposta ad un’istanza di interpello, ha fornito taluni chiarimenti sulla necessità o meno d’indicare la causale durante il periodo emergenziale anche per le ipotesi di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro in somministrazione a termine.

Al riguardo, il predetto Dicastero, anzitutto, ha rappresentato che il contratto di somministrazione a termine è soggetto alla disciplina propria del contratto di lavoro a termine, con la sola esclusione di alcune disposizioni (riguardanti il c.d. stop & go, la percentuale massima di lavoratori occupati a termine e il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato); anche ai contratti di lavoro in somministrazione s’applica la disposizione che impone l’obbligo d’indicare le causali in ogni ipotesi di rinnovo o proroga qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro ecceda i dodici mesi.

Il Ministero del Lavoro, dunque, in virtù di ciò, ha affermato che l’art. 8 del c.d. Decreto Agosto debba ritenersi applicabile anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, che in via eccezionale potranno essere rinnovati o prorogati oltre i dodici mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti di legge.

Si segnala che la deroga alla disciplina delle causali è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 17 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni); peraltro, tale norma – che prevede che la deroga alla disciplina della causale dei contratti a termine, per cui sarà possibile per le imprese prorogare o rinnovare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a termine (e di lavoro in somministrazione a termine) in deroga alle condizioni previste – potrà essere applicata senza tenere in considerazione i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

Detta disposizione, pertanto, produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi a-casuali già fruiti, rimettendo tutti i datori di lavoro e gli utilizzatori in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati.

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