2022-05-23

Diritto al riposto per lavoro svolto in giorno festivo infrasettimanale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29907 del 25 ottobre 2021, è tornata ad occuparsi della questione relativa alla fruizione del riposo per lavoro svolto durante il giorno festivo infrasettimanale.

Le ricorrenze festive sono espressamente previste dalla L. 260/1949 e successive modificazioni e integrazioni (L. 90/1954, L. 54/1977, D.P.R. 792/1985 e L. 336/2000); in particolare, gli artt. 1, 2 e 3 della legge del 1949 prevedono inter alia le seguenti festività: la festa nazionale della Repubblica (2 giugno), l’anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio), il primo giorno dell’anno, il giorno dell’Epifania, il giorno dell’unità nazionale (4 novembre), il giorno di Natale e il giorno 26 dicembre.

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava un dipendente aereoportuale, che – dopo aver svolto per tanti anni la propria prestazione lavorativa anche durante le festività, in base a quanto pattuito nella “lettera di assunzione che […] prevedeva l’articolazione dell’orario di lavoro su tutti i sette giorni della settimana, inclusi i festivi, con variabilità del riposo ed espresso richiamo del CCNL” – contestava d’aver goduto negli anni pregressi d’un numero limitato di giorni di riposo, coincidenti con le festività infrasettimanali, di cui alla L. 260/1949, e richiedeva che fosse accertato il suo diritto d’astenersi, sempre e comunque, dal lavoro nelle giornate settimanali coincidenti con dette festività.

La Suprema Corte, nel cassare l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna e, decidendo nel merito, nel rigettare l’originaria domanda del lavoratore, ha avuto modo di ribadire, uniformandosi a precedenti sentenze della stessa Corte (tra cui, Cass. 9176/1997), che “il senso proprio delle parole <giorni festivi> e la frase <agli effetti della osservanza del completo orario festivo”, adoperate dall’art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non poteva che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, mentre la previsione del pagamento in misura maggiorata per la prestazione lavorativa in giornate festive comproverebbe solo la rinunciabilità del diritto a godere della giornata di riposo supplementare, a differenza del diritto al riposo settimanale, tutelato, questo, oltre che da norme ordinarie, anche dal precetto costituzionale di cui all’art. 36 Cost., che ne sancisce l’irrinunciabilità. La rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo”.

Nel caso di specie, la Cassazione, interpretando il contratto di lavoro anche in base al “criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” e richiamando “la disciplina normativa di cui al contratto collettivo di settore” in cui “le parti sociali, senza negare il diritto al riposo nelle festività, hanno già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale con la necessità di assicurare l’operatività del servizio pubblico essenziale” (trasporto aereo), ha ritenuto, quindi, che il diritto al riposo per lavoro festivo infrasettimanale è rinunciabile, trattandosi d’un diritto disponibile del lavoratore.

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