2020-03-23

EMERGENZA COVID-19: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Ampliamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 49 del Decreto Legge n. 18, denominato Cura Italia, del 17 marzo 2020 prevede nuove misure a sostegno della liquidità finanziaria delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito
  • viene elevato a €5 milioni l’importo massimo garantito per singola impresa
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di €1,5 milioni. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di €1,5 milioni
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che nascono da operazioni di rinegoziazione del debito, sempre che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10% del debito residuo del finanziamento in essere
  • nel caso in cui le banche o altri intermediari finanziari abbiano accordato la sospensione delle rate, o della sola quota capitale, a fronte dell’emergenza, la durata del Fondo viene estesa di conseguenza
  • ai soli fini dell’accesso al Fondo, la probabilità di inadempienza delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario di valutazione di cui alla parte IX, lettera A del Decreto Ministeriale del 12/02/2019. Sono escluse in ogni caso le imprese che presentino posizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che siano “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
  • la garanzia del Fondo può essere elevata del 50% (70% nel caso di intervento di più garanti) sulla quota della tranche junior di portafogli di investimenti appartenenti a imprese danneggiate direttamente dall’emergenza oppure appartenenti per almeno il 60% a filiere e settori colpiti dall’epidemia
  • i nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo inferiori a €3.000, in favore delle persone fisiche esercenti attività di impresa e professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19 sono garantiti gratuitamente e senza valutazione dal Fondo all’80%, nel caso di garanzia diretta, e al 90%, in caso di riassicurazione
  • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo per sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Con successivo decreto possono essere individuate ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.

Misure per il credito all’esportazione

Ai sensi dell’art. 53 del decreto legge Cura Italia per l’anno 2020, il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE spa, società attiva nell’export credit, al fine di sostenere il credito all’esportazione nei settori interessati dall’emergenza sanitaria (non più, dunque, solo a favore del settore turistico).

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

L’art. 54 del citato Decreto Legge estende per un periodo di 9 mesi l’ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, a causa della chiusura o restrizione della propria attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica. Per l’accesso al Fondo non è necessario presentare l’attestazione ISEE. Il Fondo, su richiesta del mutuante provvede al pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione dei pagamenti rateali. A tale fine, al Fondo sono assegnati €400 milioni.

Misure di sostegno finanziario alle imprese

In forza dell’art. 55 del decreto Cura Italia, nel caso in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (ovvero quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a: • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, i predetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti fino a un massimo di nominali €2 miliardi, tenendo conto anche delle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo, anche indiretto. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi, non concorrono alla formazione del reddito di impresa e possono essere utilizzati in compensazione senza limiti di importo ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure ceduti oppure chiesti a rimborso. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato il rischio o lo stato effettivo di dissesto, oppure lo stato di insolvenza.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come “deteriorate”, grazie alla previsione dell’art. 56 del decreto Cura Italia, potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario, previa comunicazione:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati i contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
  3. sono sospesi fino al 30 settembre 2020 i pagamenti delle rate dei mutui, di altri finanziamenti a rimborso rateale e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Inoltre, viene dilazionato il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla comunicazione sopracitata deve essere allegata la dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una temporanea riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il Fondo generale di garanzia per le PMI, con una dotazione estesa per €1.730 milioni, garantisce per un importo pari al 33%:

  • i maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020 rispetto all’importo utilizzato all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lett. a)
  • i prestiti e i finanziamenti non rateali di cui alla lett. b)
  • i mutui e i finanziamenti a rimborso rateale o canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e sospesi fino al 30 settembre 2020 di cui alla lett. c).

Sospensione dei termini per il rimborso del Fondo 394/81

L’art. 58 del Decreto Legge 18/2020 dispone la sospensione, fino a 12 mesi, dei pagamenti delle quote capitali e delle quote interessi delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati rilasciati tramite il Fondo istituito con Legge 394/1981 in scadenza nel 2020 con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Si ricorda che in data 19 marzo è stata redatta un’altra circolare, la numero 9, con il dettaglio delle principali misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese adottate dal decreto Cura Italia. Potete scaricare il documento dal nostro sito, nel caso in cui non l’abbiate ricevuta. I nostri professionisti hanno fatto approfondimenti specifici legati alla emergenza anche su altre tematiche, quali le disposizioni emergenziali in materia di Giustizia, le proroghe per la crisi d’impresa, le norme per lo smart working, i provvedimenti per il settore spettacolo-cinema-audiovisivo. Tutte le circolari sono disponibili sul nostro sito nella pagina Covid-19.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

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