2020-03-23

EMERGENZA COVID-19: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Premessa

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 – cd. “Cura Italia” con il quale il Governo ha messo in atto, tra le altre, alcune misure di sostegno per contrastare l’impatto determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel presente documento sono analizzate le principali previsioni contenute nel Titolo IV concernente le famiglie e le imprese.

Rimessione in termini per i versamenti

Fatto   salvo   quanto   descritto   nei   successivi paragrafi,   i   versamenti   nei   confronti   delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo u.s., sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute   su   redditi   di   lavoro   dipendente   e assimilati) e dell’I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020.

La disposizione prevede un ampliamento del novero dei soggetti coinvolti rispetto la prima formulazione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la norma si applica a:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
    1. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
    2. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, 323, e centri per il benessere fisico
    3. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
    4. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
    5. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
    6. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
    7. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
    8. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
    9. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
  7. In   particolare,   per   tutti   i   soggetti   citati   in precedenza,   ad   eccezione   delle   federazioni sportive   nazionali,   gli   enti   di   promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti in   oggetto   dovranno   essere   effettuati   senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino   ad un massimo   di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive,   professionistiche   e   dilettantistiche potranno usufruire della sospensione fino al 31 maggio 2020 (salvo per l’I.V.A. che rimane ancorata al mese di marzo 2020 – originaria scadenza   del   16 aprile   2020).   I   versamenti dovranno     quindi     essere     effettuati     senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 ovvero mediante rateizzazione fino   ad un massimo   di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

    Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

    Per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio     dello     Stato,     sono     sospesi     gli adempimenti       tributari,       diversi       dai versamenti   e   diversi   dall’effettuazione   delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso dal 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

    Per   quanto   riguarda   i   termini   relativi   alla dichiarazione       dei       redditi       precompilata, rimangono fermi quelli previsti dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

    Tali   adempimenti   dovranno   essere   effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. A titolo esemplificativo, la trasmissione della dichiarazione annuale I.V.A. in scadenza il prossimo 30 aprile, rispetterà il nuovo termine del 30 giugno p.v..

    Per quanto riguarda i versamenti, la norma effettua una distinzione in base all’ammontare dei ricavi o compensi. In particolare, per i soggetti   esercenti   attività   d’impresa,   arte   o professione che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni   di   Euro   nel   periodo   d’imposta precedente a quello in corso   alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel

    periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a contributi previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute   su   redditi   di   lavoro   dipendente   e assimilati) e IVA.

    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

    Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non subiranno le ritenute d’acconto sui ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.

    Trattasi di ritenute d’acconto di cui agli artt.25 e 25 bis DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione,   di   agenzia,   di   mediazione,   di rappresentanza       di       commercio  e  di procacciamento d’affari).

    Le     ritenute     non   operate     saranno   versate direttamente         dai         soggetti         destinatari dell’agevolazione senza applicazione di sanzioni ed   interessi   in   un’unica   soluzione   entro   il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I soggetti interessati alla disposizione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto che qui si commenta.

     

     

    Premio per i lavoratori dipendenti

    È prevista l’erogazione di un premio di Euro 100 in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ad Euro 40.00 che nel mese di marzo 2020 svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (i.e., non in smart working).

    Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.I   sostituti   di   imposta   recuperano   il   premio erogato attraverso l’istituto della compensazione in F24.

    Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è previsto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

    Il credito spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo pari ad Euro 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

    Credito dimposta per botteghe e negozi

    Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle   misure   di   prevenzione   e   contenimento connesse         all’epidemia, è   previsto  il riconoscimento ai   soggetti   esercenti   attività d’impresa un credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il   credito  d’imposta   è  utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24. Il credito non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, ossia,   commercio   al   dettaglio   e   servizi   alla persona.

     

    Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

    L’art.   66   del   DL   18/2020   dispone   che   le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello   Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo   di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento     e     gestione     dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono detraibili in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

    Per i soggetti titolari di reddito di impresa le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza, sono integralmente deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa, senza alcun limite massimo. Ai fini dell’Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

    Sospensione     dei     termini     relativi all’attività degli uffici degli enti impositori L’art. 67, comma 1, del DL “Cura Italia” prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020,   dei   “termini   relativi   alle   attività   di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

    Vengono quindi sospese, da parte degli Uffici degli enti impositori, tutte le attività amministrative di:

    • liquidazione
    • controllo
    • accertamento
    • riscossione
    • contenzioso

Non rientrano, invece, nella sospensione i termini concernenti le attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e il controllo formale ad opera degli Uffici.

Sono altresì sospesi i termini per la risposta degli Uffici alle istanze di interpello, comprese le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione   integrativa   (art.   11,   L.   n. 212/2000; art. 6, D.Lgs. n. 128/2015; art. 2

D.Lgs.   n.   147/2015)   e,   in   particolare,   viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello su richiesta   dell’Ufficio   (ex   art.   3   D.Lgs.   n. 156/2015).

La sospensione prevista per la risposta alle istanze di interpello si applica anche alle altre attività di consulenza e, in particolare:

  • alle risposte dell’Agenzia alle richieste di adesione al regime di adempimento collaborativo (c.d. “cooperative tax compliance”, art. 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015)
  • all’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. 50/2017)
  • alle procedure di ruling internazionale di accordi preventivi per le imprese esercitanti attività internazionale (art. 31-ter, D.P.R. 600/1973) e di rettifica diminutiva del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art.31-quater, D.P.R. n. 600/1973)
  • alla procedura di ruling relativa al Patent Box (art. 1, commi 37-43, n. 190/2014).

Come disposto dal comma 2 dell’art. 67, dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020, cominciano a decorrere i termini per le risposte degli Uffici alle istanze di interpello di cui sopra, presentate durante il periodo di durata della sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, durante il periodo di sospensione, è “consentita esclusivamente per via telematica”, mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (solo per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, è consentito l’inoltro delle istanze alla casella di email div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Sono inoltre sospese, fino alla data del 31 maggio 2020,   le   attività   non   aventi   carattere   di indifferibilità e urgenza consistenti nella risposta degli Enti impositori alle istanze formulate in sede   giudiziale   di   accesso   alla   Banca   Dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c,   e   155-quater,   155-quinquies,   155-sexies disp. att. cpc).

Per   espressa   previsione   dell’ultimo   comma dell’art. 67, ai termini di prescrizione e decadenza relativi   all’attività   degli   uffici   degli   enti impositori si applica, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

A fronte della sospensione delle attività degli uffici,   pertanto,   agli   Enti   impositori   viene concessa   una   proroga   generalizzata   dei termini di accertamento di due anni con riferimento   alle   attività   di   controllo   e accertamento in scadenza al 31.12.2020.

L’articolo in esame sembra disporre una sospensione dei termini operante esclusivamente in favore del fisco: il primo comma è esplicito, infatti, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività “da parte degli enti impositori”.

È logico dubitare quindi che detta sospensione possa valere per i termini, non processuali, relativi ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni e le richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura (PVC) delle operazioni da parte degli organi di controllo previste dall’art. 12, comma 7,

  1. 212/2000; ovvero, la produzione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997.

Deve ritenersi, infine, che le attività connesse ai procedimenti di accertamento con adesione siano escluse dalla applicazione della disposizione in esame.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

L’art. 68 concerne la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio, dei carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione.

Nel dettaglio la sospensione riguarda i pagamenti derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • atti di accertamento esecutivi previsti dall’art.

29 D.L. 78/2010 (IVA, imposte sui redditi e IRAP)

  • ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (L. 160/2019)
  • atti dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli
  • avvisi di      addebito     emessi      dagli      Enti previdenziali (art. 30 L. 78/2020)
  • ingiunzioni di cui al Regio Decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. In caso di versamento nel periodo di sospensione non si procederà, comunque, a rimborso.

L’ultimo capoverso del primo comma richiama l’art.   12   del   DLgs.   159/2015:   nel   periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, pertanto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione anche in favore degli agenti della riscossione.

In   assenza   di   esplicito   rinvio   agli   atti   non compresi nell’elenco di cui al primo comma sono escluse dalla sospensione le scadenze dei pagamenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relative a:

  • avvisi inviati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972
  •  derivanti dal controllo formale  ai sensi dell’art.36 ter del DPR 600/1973 (c.d. avvisi bonari)
  • atti di accertamento con adesione ex articoli 7 e 8 del Lgs. 218/1997
  • atti di conciliazione di cui agli articoli da 48 a 48ter del Lgs. 546/1992.Il terzo comma dispone, infine, il differimento al 31 maggio 2020 della rata, scaduta il 28 febbraio scorso, relativa alla cosiddetta rottamazione-ter nonché della rata in scadenza il prossimo 31 marzo 2020 nell’ambito del saldo e stralcio.Si evidenzia che in considerazione delle nuove misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia” l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato   del   17   marzo   2020,   ha   dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo dei propri sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale,   che   erogano   servizi   al   pubblico. Rimangono invece attivi il servizio online, i servizi   telefonici   e   quelli   di   comunicazioni tramite i canali di posta elettronica. 

    I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

 

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