EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: SOCIETARIO E SOCIETÀ QUOTATE
- Decreto Cura Italia
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. decreto “Cura Italia”, in seguito “Decreto Cura Italia” o “DL”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.
Tra le misure del Decreto Cura Italia, si segnala in particolare l’articolo 106, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, contenente talune previsioni, applicabili alle società di capitali, volte a fronteggiare l’impatto del Covid- 19 sulle assemblee e sulle decisioni dei soci.
Tali previsioni consentono sostanzialmente alle società di prorogare il termine per la convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché di facilitare la partecipazione dei soci ricorrendo a mezzi alternativi alla presenza di persona, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020(1) (i.e. con il quale sono state introdotte, al fine di ridurre il rischio di contagio, apposite restrizioni allo svolgimento di attività che comportino la presenza di più persone in un unico luogo).
Di seguito viene illustrata, in dettaglio, la disciplina dettata dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, siccome applicabile, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la diversa data, se successiva, sino alla quale resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci
Il comma 1 dell’articolo 106 prevede un maggior termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
In particolare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice Civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È quindi possibile, per tutte le società, prorogare il termine ordinario di 120 giorni(2); e ciò indipendentemente dal fatto che lo statuto contempli o meno una clausola che consenta di avvalersi del termine di 180 giorni (nel caso di società che redigono il bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all’attività della società).
Modalità di intervento e di esercizio del voto
Il comma 2 dell’articolo 106 contempla la facoltà per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici di prevedere, dandone apposita indicazione nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione(3), anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del Codice Civile senza che vi sia la necessità che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio siano presenti nello stesso luogo(4).
I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 106 contengono regole specifiche per talune tipologie di società, e in particolare:
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- Pianificazione della continuità operativa – tutti i partecipanti ai mercati finanziari, comprese le infrastrutture, dovrebbero essere pronti ad applicare i loro piani di emergenza, compreso l’impiego di misure di continuità operativa, per garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi
- Informativa di mercato – gli emittenti dovrebbero comunicare al più presto qualsiasi informazione rilevante riguardante gli impatti dell’epidemia COVID-19 sui loro fondamentali, sulle loro prospettive o sulla loro situazione finanziaria in conformità con gli obblighi di trasparenza dettati ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di
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- i) e ii) ed inferiore alle soglie di cui all’art. 120 comma 2 del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data”.Informativa finanziaria – gli emittenti dovrebbero fornire trasparenza sugli impatti reali e potenziali di COVID-19, per quanto possibile sulla base di una valutazione sia qualitativa che quantitativa della loro attività, della loro situazione finanziaria e dei risultati economici nella loro relazione finanziaria di fine anno (2019), se questi non sono stati ancora finalizzati o altrimenti nell’informativa finanziaria infra- annuale.
- Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6, DL): anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”), all’art. 135- duodecies del TUF e all’articolo 2539, comma 1, del Codice Civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentanteSocietà a responsabilità limitata (art. 106, comma 3, DL): è consentita, anche in deroga all’articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, che l’espressione del voto avvenga anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; per effetto di tale deroga, pertanto, le società a responsabilità limitata potranno avvalersi delle modalità di espressione del voto sopra indicate, non solo nell’ipotesi in cui non vi sia, in statuto, un’apposita previsione, ma altresì (i) con riferimento alle modifiche dell’atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni checomportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale o una modificazione rilevante dei diritti dei soci, (ii) nel caso previsto dall’articolo 2482- bis, comma 4, del Codice Civile(5) o (iii) sia richiesto da parte di un numero qualificato di amministratori o soci di utilizzare il meccanismo della deliberazione assembleare.
- Società con azioni quotate e società ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, commi 4 e 5, DL): le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), anche ove lo statuto disponga
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, in deroga alle disposizioni vigenti che riconoscono al socio la facoltà di conferire la delega al rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4(6).
Tali disposizioni, per espressa previsione del comma 5 dell’articolo 106 del DL, sono rese applicabili anche alle società ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. È previsto inoltre che non trovi applicazione l’articolo 135-undecies, comma 5, del TUF.
Infine, il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del TUF, è fissato dal DL al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
1. Delibera CONSOB – Comunicazioni ex art. 120 TUF
CONSOB, con delibera del 17 marzo 2020, ha disposto, con riferimento a talune società ad elevata capitalizzazione specificamente individuate in allegato alla predetta delibera, che per un periodo di tempo di tre mesi (salvo revoca anticipata) gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all’articolo 120 del TUF scattino anche in ipotesi di superamento delle seguenti soglie: (i) 1% per le società di cui alla Sezione A dell’elenco allegato e (ii) 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 w-quater.1 del TUF, di cui alla Sezione B(8) dell’elenco allegato.
Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall’art. 119-bis del regolamento adottato con delibera CONSOB n. n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
La delibera dispone altresì che, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, chiunque, alla data di entrata in vigore della stessa, “detenga una partecipazione al capitale votante delle società quotate di cui all’allegato elenco superiore alle soglie sopra previste sub
- Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6, DL): anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”), all’art. 135- duodecies del TUF e all’articolo 2539, comma 1, del Codice Civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentanteSocietà a responsabilità limitata (art. 106, comma 3, DL): è consentita, anche in deroga all’articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, che l’espressione del voto avvenga anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; per effetto di tale deroga, pertanto, le società a responsabilità limitata potranno avvalersi delle modalità di espressione del voto sopra indicate, non solo nell’ipotesi in cui non vi sia, in statuto, un’apposita previsione, ma altresì (i) con riferimento alle modifiche dell’atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni checomportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale o una modificazione rilevante dei diritti dei soci, (ii) nel caso previsto dall’articolo 2482- bis, comma 4, del Codice Civile(5) o (iii) sia richiesto da parte di un numero qualificato di amministratori o soci di utilizzare il meccanismo della deliberazione assembleare.
1. Raccomandazioni ESMA
L’ESMA, in data 11 marzo 2020, a seguito dell’esame della situazione del mercato e delle misure di emergenza adottate dai soggetti sottoposti a vigilanza, ha formulato talune raccomandazioni ai partecipanti ai mercati finanziari, tra le quali:
- i) e ii) ed inferiore alle soglie di cui all’art. 120 comma 2 del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data”.Informativa finanziaria – gli emittenti dovrebbero fornire trasparenza sugli impatti reali e potenziali di COVID-19, per quanto possibile sulla base di una valutazione sia qualitativa che quantitativa della loro attività, della loro situazione finanziaria e dei risultati economici nella loro relazione finanziaria di fine anno (2019), se questi non sono stati ancora finalizzati o altrimenti nell’informativa finanziaria infra- annuale.
2. Emittenti STAR – Avviso di Borsa
Con Avviso di borsa n. 5319 in data 11 marzo 2020, Borsa Italiana ha ricordato che al fine di mantenere la qualifica di STAR gli emittenti devono, tra l’altro, “rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio”, con la precisazione che “gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma 1, del TUF entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio” (articolo 2.2.3, comma 3, lettera a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
Avendo ricevuto richieste di chiarimenti da parte di alcuni emittenti STAR nel contesto dell’attuale situazione legata al Covid-19, Borsa Italiana conferma la permanenza degli obblighi sopra richiamati, salvo che sussistano oggettivi impedimenti.
In tale ultima evenienza, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti interessati di fornire tempestiva disclosure al mercato circa i tempi previsti per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, esplicitando la natura dell’impedimento.
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