EMERGENZA OLTRECHÉ SANITARIA ANCHE GIURIDICA. COVID-19 PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE ALL’INTERNO DI UN CONTRATTO?
- Premessa
Principio internazionalmente riconosciuto è pacta sunt servanda, ovverosia che i contratti devono essere adempiuti da entrambe le parti.
La forza maggiore consente eccezionalmente ad una parte di liberarsi dalla prestazione e dalla conseguente responsabilità della medesima.
A livello generale sono considerate cause di forza maggiore quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, le quali determinino un impedimento che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della stipula del contratto, né poteva evitare o superare.
L’epidemia da Covid19, oltre ai danni economici, fa scaturire questioni giuridiche che possono compromettere la solidità degli accordi commerciali nazionali e transnazionali.
Sono di fatti nell’ultimo periodo in aumento i casi di scioglimento dei contratti, disdette da contratti di locazione, problemi di indennizzi, blocchi di fornitura di materie prime, ritardi o impossibilità di consegnare prodotti o semplicemente impossibilità di far fronte agli impegni contrattualmente previsti.
Nei contratti di fornitura e di appalto, sia nazionali che internazionali, è abbastanza frequente l’inserzione di c.d. clausole standard che prevedono, quali cause di “forza maggiore”, eventi meteorologici estremi, sommosse, guerre o invasioni, azioni governative o normative, compresi scioperi, terrorismo o l’imposizione di un embargo.
Qualche parte contrattuale ha già invocato la cosiddetta clausola di forza maggiore, altri contraenti si stanno attivando per predisporre l’inserimento di una clausola ad hoc: la c.d. clausola coronavirus. All’estero per prassi, soprattutto nei paesi anglosassoni, sono già inserite “material adverse event”, evento avverso, che copre un po’ tutte le emergenze.
Nel caso del Covid-19 si discute in questi giorni se possa rientrare nel novero delle cause di forza maggiore qualora la stessa preveda la terminologia “epidemics and/or disease” ed inoltre quando il Governo di ciascun Paese ne decreti lo Stato di emergenza sanitaria attraverso l’emanazione di appositi atti e decreti.
2. Riferimenti normativi
La prassi internazionale in materia di causa di Forza Maggiore la si rinviene nell’ art. 7.1.7 dei Principi UNIDROIT secondo cui “la parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze”.
L’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, ratificata dall’Italia fornisce una definizione di forza maggiore, intesa come “l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.”
L’ordinamento italiano, a differenza delle normative internazionali, non prevede espressamente la definizione di Causa di Forza Maggiore.
Il termine “forza maggiore” lo si rinviene all’interno del codice civile solo in alcuni casi. L’art. 1467 c.c. riconosce al debitore della prestazione la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto quando la prestazione dovuta sia “diventata eccessivamente onerosa, per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera di controllo”.
Inoltre, in materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”.
In caso ad esempio di vendite internazionali di beni stipulate dall’imprenditore localizzato in Italia con imprenditori localizzati in paesi che hanno ratificato la Convenzione, la Causa di Forza Maggiore sarà determinata in base all’art. 79 della CISG.
Sulla base di tali premesse risulta quindi ragionevole concludere che eventuali impedimenti all’esecuzione degli obblighi contrattuali causati da misure di prevenzione generale volte al contenimento della pandemia del Covid-19 debbano essere valutate con cautela, caso per caso, per comprendere se possano considerarsi Causa di Forza Maggiore o meno.
L’unico modo per poter fornire una risposta è quello di valutare con estrema attenzione il contratto stipulato.
Si dovranno esaminare da un lato l’oggetto del contratto e le singole clausole, dall’altro lato il foro competente e la legge di riferimento.
E’ ovvio che al momento ancora nessuna pronuncia giudiziale o arbitrale vi è stata in materia di coronavirus, ma è bene tenere presente che durante e a seguito dell’epidemia di SARS del 2003, diversi arbitrati e tribunali cinesi hanno riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore
3. La comunicazione della causa di forza maggiore
Nei contratti internazionali (e non solo) è previsto che la parte interessata debba dare tempestiva comunicazione all’altra parte, unitamente alla prova dell’evento di forza maggiore.
Pertanto, fino a quando la parte non comunica all’altra l’esistenza di una causa di forza maggiore, non è esonerata dall’adempiere al contratto e risponde dei danni per il ritardo.
È dunque di estrema rilevanza che la notifica della causa di forza maggiore sia tempestiva e ben motivata.
È importantissimo tenere presente che un ritardo nella comunicazione della causa di forza maggiore alla controparte potrebbe essere sanzionato con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore (ciò è ad esempio previsto all’art. 79 della Conv. Di Vienna).
In presenza di una causa di forza maggiore, le alternative potranno essere:
- La sospensione. Nei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, dove maggiore è l’interesse a conservare la relazione, è spesso previsto il rimedio della sospensione ed è indicata la durata della sospensione per un tempo breve. Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato, anche in tal caso va valutato nel dettaglio il caso di specie attraverso dei professionisti a ciò preposti. Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte o, comunque, qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale di risolvere il contratto (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).
- La rinegoziazione. La rinegoziazione è tipicamente lo strumento per ricondurre ad equilibrio le prestazioni o ad adeguare il contratto alla realtà. Anch’essa potrà essere invocata analizzando nel dettaglio il caso di
- La risoluzione. Nei contratti internazionali, molto spesso di durata, non è generalmente previsto che la causa di forza maggiore faccia cessare automaticamente la relazione contrattuale. La risoluzione del contratto è tuttavia inevitabile se la prestazione della controparte risulti impossibile o non più eseguibile. Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione (artt. 1463 e 1464 codice civile).
Conclusioni:
Alla luce di quanto sopra si evince come la situazione sia molto complessa poiché lo stesso concetto di ‘forza maggiore’ non è univoco e pertanto va valutato caso per caso.
Non è possibile, ovviamente, analizzare aprioristicamente ogni fattispecie contrattuale, tuttavia conoscere le regole del gioco anche da un punto di vista legale può aiutare a prevenire eventuali passi falsi che espongono l’azienda a contenziosi e, soprattutto, serve per negoziare o rivedere taluni contratti in essere.
Ogni clausola contrattuale deve comunque essere interpretata a seconda della Legge che regola il contratto nonché dalle prescrizioni e restrizioni che derivano dai singoli Stati ove il contratto deve essere eseguito, quindi occorrerà valutare ogni singolo caso in funzione dei due fattori sopra specificati.
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