CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA DA “CORONAVIRUS” SUI TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, O MARITTIMI
di Avv. Paolo Tamietti
E’ noto a tutti che tra le tante conseguenze generate dalla epidemia da “corona virus”, una delle più rilevanti è costituita dalla impossibilità di effettuare viaggi, di lavoro o di piacere.
Che succede in questi casi ?
Il passeggero che ha acquistato un biglietto aereo, ferroviario o marittimo, ha diritto al rimborso del costo del biglietto ?
A seguito della situazione verificatasi e per dare una risposta a questa domanda, il Governo Italiano, tra gli altri provvedimenti, ha emanato il Decreto Legge n. 9/2020, entrato in vigore il 2/3/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg).
L’Art. 28 del detto decreto è titolato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” e disciplina quindi in particolare la questione in oggetto.
La norma prevede che il vettore (aereo, ferroviario o marittimo) debba procedere:
-al rimborso del prezzo per il biglietto
ovvero, in alternativa
-all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Chi possono essere i beneficiari del rimborso o del voucher ?
I beneficiari possono essere coloro i quali si trovino in una delle situazioni seguenti:
- a) siano sottoposti a quarantena od a permanenza domiciliare sorvegliata;
- b) siano residenti, domiciliati o comunque destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento dalla “zona rossa”;
- c) siano contagiati dal corona virus e sottoposti a quarantena od a permanenza domiciliare sorvegliata;
- d) abbiamo programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nella cd. “zona rossa”;
- e) abbiamo programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati da provvedimenti delle autorità competenti a seguito dell’emergenza da “corona virus”;
- f) siano intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo a seguito dell’emergenza da “corona virus”.
Cosa bisogna fare per ottenere il rimborso od il voucher ?
Per poter ottenere il rimborso od il voucher è necessario che:
1) l’interessato che si trovi in una delle situazioni sopra descritte, ne dia comunicazione, facendo opportuna richiesta del rimborso o del voucher. Nel caso in cui la richiesta sia determinata dall’annullamento, sospensione o rinvio di concorso pubblico o procedure di selezione pubblica, o manifestazione od iniziativa, od evento come sopra indicato sotto la lettera e), la comunicazione/richiesta deve essere accompagnata idonea documentazione attestante la programmata partecipazione.
2) la comunicazione venga data entro 30 giorni che decorrono rispettivamente:
-dalla cessazione delle varie situazioni, per i casi indicati sopra sotto le lettere a), b, c) e d);
-dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi indicata sopra sotto la lettera e);
-dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi indicata sopra sotto la lettera f).
Quando deve avvenire il rimborso o l’emissione del voucher?
La norma prevede che il rimborso o l’emissione del voucher debba avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione.
Come deve essere eseguita la comunicazione/richiesta ?
Il provvedimento nulla prevede sulle modalità della comunicazione, per cui è lecito supporre che possa avvenire senza che siano adottate formalità particolari.
Chi sceglie tra rimborso e voucher ?
Il provvedimento non prevede nulla neppure in merito a chi spetti la scelta tra rimborso e voucher. Nel silenzio della norma è lecito supporre che la scelta avvenga a discrezione del vettore.
E’ importante precisare che la norma in esame è applicabile esclusivamente ai trasporti da eseguirsi nei periodi interessati e come definiti dalla norma medesima e sopra sintetizzati (quarantena, permanenza domiciliare, sussistenza della cd. “zona rossa”, divieto di sbarco, approdo od arrivo in paese straniero) e si riferisce a biglietti acquistati anche tramite agenzie di viaggio.
Che succede nel caso di “Pacchetto Turistico” ?
Nel caso in cui ci si trovi in uno dei casi previsti sopra sotto le lettere da a) ad f) si può esercitare diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, previsto per i medesimi periodi.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dalla legge, ovvero ancora può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Che succede nel caso di “Viaggio di Istruzione” ?
Nel caso in cui fosse programmato un “Viaggi di Istruzione”, poi sospeso dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 ai sensi delle recentissime norme dettate in occasione dell’emergenza da cd. “corona virus”, si ha diritto di recedere dal contratto. Il recesso avviene senza spese e con diritto al rimborso, ma non ad un indennizzo supplementare. Anche per il viaggio di istruzione è prevista la possibilità di eseguire il rimborso mediante l’emissione di un voucher.
* * *
Tutto quanto sopra detto dovrà “fare i conti” con le decisioni unilaterali che le compagnie aeree, agenzie di viaggio e vettori ferroviari o marittimi stanno assumendo in questi giorni.
Per quanto ovvio va infine ricordato che le normative emesse per l’emergenza in atto, salvo che ciò non sia disposto espressamente, non pregiudicano l’efficacia delle norme già in essere ed in vigore. Tra le tante si pensi all’art. 945 cod. nav. che prevede il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso del prezzo del viaggio in caso di partenza derivante da causa a lui non imputabile
Roma, 4 marzo 2020
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