AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: PUBBLICATO IL DECRETO “CURA ITALIA”
È stato pubblicato nella notte il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto anche come “Cura Italia”, che contiene svariate disposizioni per far fronte alle esigenze economiche del sistema produttivo conseguenti all’emergenza COVID-19. Elenchiamo brevemente le principali novità che interessano i datori di lavoro: INTEGRAZIONE SALARIALE PER EMERGENZA COVID Il decreto prevede misure di sostegno al reddito generalizzate a favore dei lavoratori occupati in aziende/datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica. Detto sostegno si realizza attraverso il finanziamento/estensione della Cassa Integrazione Ordinaria, dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi e del Fondo di Integrazione Salariale e con la reintroduzione della Cassa Integrazione in Deroga per i settori/datori di lavoro attualmente scoperti. Gli ammortizzatori in questione (ad eccezione della Cassa Integrazione in Deroga sulla cui disciplina si rinvia ai singoli accordi a livello regionale) hanno le seguenti caratteristiche comuni:
- Causale unica “Covid-19” – evento transitorio e non imputabile;
- Ammontare: pari al trattamento ordinario di integrazione salariale (80% della retribuzione con massimali);
- Durata: massimo 9 settimane anche non continuative;
- Periodo: compreso tra il 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020;
- Destinatari: tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- Procedura: informazione e consultazione sindacale in forma telematica da esaurirsi entro tre giorni;
- Termini di presentazione della domanda: entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione;
- Non è dovuto il contributo addizionale né si applicano gli ordinari limiti di utilizzo.
Una valutazione caso per caso è necessaria per determinare a quale ammortizzatore sociale ricorrere, tenuto conto che i finanziamenti sono soggetti a limiti di spesa e che le domande saranno accolte secondo l’ordine di presentazione delle stesse. SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI, TERMINI DI DECADENZA E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
- Sono sospesi per i prossimi 60 giorni i termini per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91, nonché le procedure di conciliazione ex art. 7 L. 604/66 (pre Jobs Act) pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- Sono vietati con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto e per 60 giorni tutti i licenziamenti per motivi economici.
- L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di licenziamento, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata con l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri specializzati.
- Sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020;
- Sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’art. 7 L. 68/99 (obblighi in materia di assunzioni obbligatorie).
LAVORO AGILE
- I lavoratori dipendenti disabili gravi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla data del 30 aprile 2020, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione stessa;
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
INFORTUNIO E MALATTIA
- Riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per i casi accertati di infezione da CoVid in occasione di lavoro: il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
- Il periodo trascorso in quarantena o in regime di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di malattia, con applicazione del relativo trattamento economico e senza che quest’ultimo rilevi ai fini del comporto. Il certificato di malattia è redatto dal medico curante e contiene gli estremi del provvedimento ospedaliero che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria. Qualora invece il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di riferimento al provvedimento ospedaliero.
- Parimenti il periodo di assenza dal lavoro di quei lavoratori gravemente disabili, immunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita è equiparato al ricovero ospedaliero.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
- Contributi alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, da far valere nell’ambito dei progetti finanziati da INAIL e Invitalia ai sensi dell’art. 11 comma 5 del d.lgs. 81/08. La misura ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi.
CONGEDI E INDENNITÀ PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA. BONUS BABY-SITTER
- Riconosciuto il diritto a fruire di un apposito congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, ai fini di assistere i figli minori di 12 anni (anche in caso di affidamento), quale conseguenza della sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l’infanzia disposta con il DPCM del 4 marzo 2020. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori purché nessuno dei due benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, risulti essere disoccupato, non lavoratore o ammesso alla disciplina del lavoro agile. Nel caso in cui, a seguito della decretata sospensione delle attività didattiche, i genitori abbiano iniziato a fruire del congedo parentale, il periodo già fruito attraverso tale forma di congedo sarà convertito nel nuovo congedo in parola, con la conseguenza che quest’ultimo non sarà imputato al periodo di congedo parentale, né indennizzato come tale.
- I genitori lavoratori dipendenti con figli di età superiore ai 12 anni, ma inferiore ai 16, potranno astenersi dall’attività lavorativa per il periodo di sospensione delle attività didattiche,mantenendo il proprio posto di lavoro, senza però avere diritto all’indennità.
- Durante l’intero periodo di congedo sarà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
- In alternativa alla fruizione del congedo e alla corresponsione della relativa indennità, è prevista la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00.
PERMESSI PER ASSISTENZA AI DISABILI
- Incremento di 12 giornate dei permessi retribuiti riconosciuti per l’assistenza dei figli disabili, con riferimento ai mesi di marzo e aprile 2020. La misura è cumulabile con la fruizione del periodo di congedo per sospensione dell’attività didattica, per il quale non trova inoltre applicazione il limite dei 12 anni in caso di figlio disabile in situazione di gravità accertata.
NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI (qui il documento)
- Integrato con l’obbligo per l’interessato di auto-dichiarare – oltre alle comprovate ragioni lavorative, di necessità, ecc. – di non trovarsi in quarantena ovvero di non essere risultato positivo al CoVid-19.
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