Amministratori in Spagna: nuovi aspetti da considerare a seguito della modifica della Legge sulle Società di Capitali
A cura di Javier Vicente e Beatrice Bandini
Lo scorso 6 settembre è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale spagnola (BOE) la Legge 16/2022, del 5 settembre, sulla riforma della Legge Fallimentare, che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre 2022.
La riforma, che recepisce nell’ordinamento spagnolo la Direttiva (UE) 2019/1023, mira a risolvere alcuni dei limiti esistenti nell’ attuale normativa fallimentare spagnola, prevedendo, in particolare, strumenti per consentire una ristrutturazione societaria tempestiva e rapida ed una ottimizzazione dei ricorsi amministrativi, in modo da decongestionare gli organi giurisdizionali.
Fra le novità, riveste particolare importanza la modifica apportata alla Legge sulle Società di Capitali (LSC) in merito all’obbligo a carico degli amministratori di convocare l’assemblea dei soci entro 2 mesi dal verificarsi di una c.d. “causa legale di scioglimento”, per adottare, appunto, una delibera di scioglimento o, qualora la società fosse insolvente, avviare una procedura fallimentare. A riguardo, si tenga presente che, sebbene le cause legali di scioglimento previste dalla LSC sono numerose, la circostanza che si verifica più frequentemente è quella relativa all’obbligo di sciogliere la società in caso di perdite che riducano il patrimonio netto a meno della metà del capitale sociale.
Tuttavia, a seguito della nuova riforma, sono state infatti introdotte due ipotesi in cui gli amministratori sono esonerati da questo obbligo, ovvero:
- qualora gli stessi abbiano regolarmente presentato istanza di fallimento della società; o
- qualora gli amministratori abbiano informato il tribunale competente dell’esistenza di trattative in corso con i creditori per raggiungere un “piano di ristrutturazione” dell’attivo, del passivo o di entrambi, inteso come una misura volta a modificare la composizione, i termini o la struttura degli attivi e dei passivi del debitore o dei fondi propri, ivi compresi la cessione di attivi, di rami d’azienda o dell’intero complesso aziendale, nonché qualsiasi modifica operativa necessaria o una combinazione di questi elementi.
L’esenzione dall’obbligo introdotta dalla riforma non è priva di importanza, in quanto la relativa inosservanza, e cioè la mancata convocazione dell’assemblea entro 2 mesi, comporta la responsabilità solidale degli amministratori per i debiti della società sorti successivamente al verificarsi della causa legale di scioglimento.
A seguito della riforma introdotta, gli amministratori non saranno più quindi responsabili se, entro il citato periodo di 2 mesi, avranno notificato al tribunale l’esistenza di una delle due ipotesi di cui sopra. In ogni caso, si segnala che, qualora l’accordo tra le parti rispetto al piano di ristrutturazione non venisse raggiunto, il periodo di 2 mesi riprenderà a decorrere dal momento in cui la comunicazione dell’inizio delle trattative cessi di aver effetto.
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto di particolare rilievo tenere presente gli obblighi e le scadenze inerenti alla convocazione dell’assemblea dei soci dal verificarsi di una “causa legale di scioglimento”, così come le nuove ipotesi di esonero da detti obblighi, soprattutto dal punto di vista degli amministratori, allo scopo di non far sorgere la propria responsabilità solidale. A tal fine, la presenza di consulenti in loco, esperti in diritto societario spagnolo, sarà certamente utile.
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