2021-01-08

Ancora sui riders

A cura di Dott. Giovanni Belli

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3570 dello scorso 24 novembre, affrontando la questione relativa alla natura del rapporto di lavoro dei riders che effettuano servizio di consegna gestito da una piattaforma digitale, lo ha qualificato come rapporto di lavoro subordinato.
Tale pronuncia s’inserisce con dirompenza nel dibattito, riguardante il tema della qualificazione dei riders come lavoratori autonomi o subordinati, che investe la problematica più ampia della tutela dei lavoratori che operano nel contesto della gig economy, segnando una nuova tappa dell’evoluzione giurisprudenziale, avviatasi con alcune prime sentenze che hanno collocato tali lavoratori nell’area del lavoro autonomo (Tribunale Torino n. 778 del 07.05.2018 e Tribunale Milano n. 1853 del 10.09.2018) e proseguita con successive decisioni che, invece, hanno riconosciuto ad essi l’applicazione dello statuto protettivo proprio del lavoratore subordinato, tramite la mediazione della nozione di eterorganizzazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, che prevede l’applicazione di tale disciplina a collaborazioni comunque ritenute autonome (Corte Appello Torino n. 26 del 04.02.2019).
Quest’ultima linea interpretativa ha ricevuto, con la sentenza n.1663/2020, l’avallo della Corte di Cassazione, che, peraltro, non ha escluso l’ammissibilità di accertamenti diretti al riconoscimento della subordinazione.
Il Tribunale palermitano s’è posto su questa scia, valorizzando a questi fini le decisioni che in ambito europeo e in altri ordinamenti erano già giunte a qualificare i rapporti di lavoro in questione come rapporti di lavoro subordinato, sul presupposto che le piattaforme digitali altro non sarebbero che imprese produttrici di servizi.
Il percorso ermeneutico su cui poggia la decisione in commento è esplicitamente retto da due postulati.
Con il primo il Tribunale ha inteso distinguere la fase genetica del rapporto di lavoro da quella esecutiva, ritenendo quest’ultima elemento valutabile in sé ai fini della qualificazione del rapporto in esame.
Brevemente, il percorso argomentativo, partendo dai fatti allegati in giudizio, rinviene un’assoluta mancanza di autonomia della prestazione del lavoratore ricorrente, che, per eseguirla, aveva sempre dovuto incardinarsi in maniera precisa rispetto all’organizzazione predisposta dall’algoritmo del sistema informatico, identificandosi quell’organizzazione nella piattaforma digitale.
L’ulteriore fondamento argomentativo è dato dal riferimento alla nozione di subordinazione espressa nella sentenza n. 30/1996 della Corte Costituzionale, la quale indica, come elemento dirimente ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, la presenza della doppia alienità della prestazione di lavoro, da un lato, rispetto al risultato che essa produce, unicamente nei confronti del datore di lavoro e, dall’altro, rispetto a tale posizione in cui tale prestazione si colloca all’interno dell’organizzazione produttiva; l’obiettivo è dare rilievo all’incardinamento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa piuttosto che al fenomeno della soggezione alle direttive puntuali del datore, c.d. eterodirezione, che caratterizza ancora oggi la nozione maggioritaria di subordinazione.
In questo quadro, il Giudice del Lavoro di Palermo si spinge, poi, ad affrontare il problema della qualificazione del recesso, giungendo a considerare la sospensione dal software come vero e proprio licenziamento, intimato oralmente e quindi nullo, con applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 L. 300/1970 (regime che lo rende parificabile al licenziamento discriminatorio e più grave del disciplinare).

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