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Le Sezioni Unite precisano il regime dell’onere della prova nei giudizi relativi alla garanzia per vizi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 3 maggio 2019 n. 11748, è intervenuta in tema di onere della prova nei giudizi relativi alla garanzia per vizi della cosa venduta, affermando che la prova della sussistenza dei vizi grava in capo all’acquirente.
Nel caso esaminato dalla Corte una società, acquirente di una partita di beni, si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il pagamento degli stessi, sostenendo che i beni presentavano vizi tali da renderli inidonei all’uso a cui erano destinati. L’opposizione veniva rigettata, in quanto (inter alia) l’opponente non aveva provato la sussistenza degli asseriti vizi.
Sino al 2013, la giurisprudenza era costante nell’affermare che, nelle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti (e delle eventuali conseguenze dannose) fosse in capo al compratore.
La sentenza Cass. civ., n. 20110/2013 ribaltava tale impostazione, sostenendo che tra le obbligazioni del venditore rientra quella di consegnare un bene immune da vizi e che, pertanto, in presenza degli stessi, si configura un caso di inadempimento contrattuale. Si applicava, dunque, il regime probatorio delle azioni di inadempimento: il creditore (l’acquirente) sarà tenuto unicamente a provare la fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento (o inesatto adempimento), mentre il venditore (anche per il principio di prossimità della prova) dovrà provare di aver consegnato un bene privo di vizi.
Punto dirimente, pertanto, è accertare se tra le obbligazioni del venditore rientra effettivamente anche quella di consegnare una cosa immune da vizi. In esito ad una puntuale analisi delle norme sulla vendita, nel caso in esame le Sezioni Unite hanno precisato, da un lato, che il venditore ha l’obbligo di consegnare il bene venduto “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477 c.c.), dall’altro, che la garanzia legale si sostanzia non nell’obbligazione del venditore di consegnare una cosa immune da vizi, bensì nella soggezione dello stesso all’eventuale azione dell’acquirente.
La Corte ha chiarito, pertanto, che la consegna di beni viziati non costituisce inadempimento (o più correttamente, inesatto adempimento) di una obbligazione del venditore: il principio giuridico affermato dalla sentenza del 2013 non potrà, quindi, trovare applicazione. Al contrario, in ossequio ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova, sarà l’acquirente a dover provare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Peraltro, ha precisato la Corte, questo approccio è anche più rispettoso del principio di prossimità della prova: invero, nel caso contrario il venditore sarebbe gravato dalla (difficile, se non impossibile) prova negativa di aver consegnato un bene (peraltro ormai non più nella propria disponibilità) privo di vizi.
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