2020-03-06

EMERGENZA CORONAVIRUS: PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE

Premessa

Il Decreto Legge 2.3.2020 n. 9 emesso per il sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Tra i principali interventi desideriamo segnalare:
• la sospensione di alcuni adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette
• il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero, prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria
• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia
• in materia di lavoro, la previsione di misure tutelative per la cassa integrazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.
Di seguito, il dettaglio dei provvedimenti di maggiore interesse.

Proroga comunicazione dei dati per le dichiarazioni precompilate 2019
Con riferimento alla proroga dell’invio dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019, l’Agenzia delle Entrate ne ha definito l’ambito di applicazione (con proprio comunicato stampa n. 14 del 03.03.2020).
In particolare, la proroga si applica al termine entro cui:
• i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica
• gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) devono inviare i dati per la dichiarazione precompilata.
Il nuovo termine per l’invio dei dati sopra individuati è fissato al 31 marzo 2020.
È altresì prorogato al 5 maggio 2020 – dalla precedente data del 15 aprile – il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia.
Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
Tali proroghe investono la generalità dei contribuenti e non solo i soggetti residenti nella “zona rossa”, così individuata dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 20201.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Per i cittadini residenti o che operano nei Comuni in “zona rossa” e per le imprese con sede legale/operativa situata nei Comuni medesimi, è stato previsto lo slittamento al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020) del termine per i seguenti pagamenti:
• somme derivanti da cartelle, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.
• rata della “Rottamazione-ter” in scadenza il 28 febbraio 2020 e rata del “Saldo e stralcio”, in scadenza il 31 marzo 2020.

Sospensione dei pagamenti delle utenze
Viene prevista la possibilità da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas e della gestione dei rifiuti urbani, di provvedere alla sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere per i Comuni della “zona rossa”.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Nei Comuni della “zona rossa” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 e potranno essere regolati anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni in “zona rossa” e beneficiarie di mutui agevolati concessi da Invitalia è prevista la possibilità di godere di una sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Al fine di poter beneficiare di tali misure, i soggetti devono presentare la richiesta a Invitalia entro il 1° maggio 2020.

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle Camere di Commercio
Nei Comuni indicati come “zone rosse” sono sospesi fino al 30 aprile 2020:
1. i termini per i versamenti relativi al diritto annuale alla Camera di Commercio
2. i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
• le domande di iscrizione alle Camere di Commercio
• le denunce al REA
• il modello unico di dichiarazione ambientale
• la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa.
Inoltre, per i contraenti di polizze assicurative residenti o aventi sede legale in uno dei Comuni della “zona rossa” è prevista la temporanea sospensione del termine per il versamento dei premi in scadenza nel periodo che intercorre tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.
Il versamento delle somme in argomento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali operate in qualità di sostituti di imposta.
I versamenti in oggetto dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro 31 maggio 2020. Tale sospensione si applica alla generalità dei soggetti che svolgono attività di cui sopra e non solo a coloro che risiedono nella “zona rossa”.

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
Viene previsto il rinvio d’ufficio (con alcune eccezioni) a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni in “zona rossa”.
Viene altresì prevista la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi Comuni.
Si segnala che identici provvedimenti di sospensione e rinvio delle udienze erano già stati adottati dai competenti Consigli dell’Ordine degli Avvocati, di concerto con i Presidenti dei Tribunali, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Indennità lavoratori autonomi
È riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro in favore di
• collaboratori coordinati e continuativi
• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
• lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa)
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni in “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
Tale indennità viene corrisposta per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. E non concorre alla formazione del reddito.

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
Per i soggetti che hanno stipulato contratti di viaggio ovvero acquistato pacchetti turistici ovvero programmato gite scolastiche, il decreto in commento, stanti i limiti alla mobilità delle persone imposti ex lege da cui deriva l’impossibilità di usufruire della prestazione dovuta, prevede due possibili rimedi:
1) il rimborso del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione
2) emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.
I soggetti che beneficiano di tale norma sono:
• i destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento)
• coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio
• i titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Lavoro
In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro, per i datori di lavoro che abbiano la sede nella “zona rossa” o che abbiano unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, il decreto prevede:
• l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
• la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Fondo di garanzia
Il decreto prevede l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni siti nella “zona rossa”.
La garanzia sarà concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

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