2020-03-03

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LE CONDOTTE DISCRIMINATORIE TENUTE DAI SUOI DIPENDENTI

Nel nostro panorama giuridico, vige l’obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti, garantendo un ambiente lavorativo nel quale i medesimi non siano vittime di soprusi, di trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori.

Combinando tale obbligo con il principio secondo cui il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito commesso dai suoi dipendenti nell’esecuzione delle mansioni a loro affidate, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 2 del 24 gennaio del 2020, ha condannato una società per gli atti discriminatori a sfondo raziale commessi da un suo dipendente nei confronti di altri due colleghi. I due lavoratori, di origine africana, avrebbero subito, per mano del collega identificato come il responsabile della pizzeria, insulti, offese e agli stessi si sarebbe riservato un trattamento umiliante e degradante in più occasioni. Tra gli episodi denunciati, emerge quello in cui il responsabile avrebbe costretto i colleghi di colore a sollevarsi la maglietta per spruzzare su di essi il deodorante, riprendendo e postando su Facebook la scena. L’istruttoria ha dato conferma di gran parte delle condotte discriminatorie lamentate e la società è stata condannata, congiuntamente al dipendente autore degli atti discriminatori, al risarcimento del danno subito dai due soggetti vittime delle molestie, quantificato nella misura del 50% delle retribuzioni mensili dei dipendenti per il periodo intercorso tra la data di assunzione e l’ultimo atto discriminatorio denunciato. Il Tribunale ha anche ordinato alla società di adottare misure atte a rimuovere gli effetti delle condotte illecite e a prevenire ulteriori comportamenti di tal genere, sensibilizzando la coscienza dei propri dipendenti.

Nello specifico, non si contesta alla società una condotta di partecipazione attiva all’illecito materialmente posta in essere, bensì si attribuisce alla stessa la responsabilità di non aver adeguatamente adempiuto all’obbligo di vigilanza, non avendo a tal riguardo assicurato un ambiente lavorativo inclusivo ed accogliente per ogni dipendente. L’adozione di un regolamento aziendale contenente sanzioni verso gli autori di atti di discriminazioni, e la sottoposizione ai dipendenti di questionari, non sono state ritenute misure sufficienti per escludere la responsabilità della società. Infatti, secondo il Tribunale, la società non ha adottato misure per verificare il rispetto del regolamento, né ha svolto opportune verifiche o indagini sulla base delle risposte fornite da alcuni dipendenti all’interno dei questionari. Secondo i giudici, inoltre, la reiterazione dei plurimi e diversi atti discriminatori perpetuati a danno dei due dipendenti, renderebbe difficile credere che tali abituali comportamenti illeciti fossero sconosciuti alla società.

L’ordinanza del Tribunale di Milano va, però, coordinata con altre pronunce secondo le quali il datore di lavoro non risponde del danno cagionato al dipendente qualora dimostri di aver adeguatamente ed efficacemente adempiuto al suo obbligo di vigilanza. Conseguentemente, solo l’adozione di misure concrete ed efficaci nella prevenzione di comportamenti illeciti potranno assolvere il datore di lavoro dalla sua responsabilità per gli atti commessi dai dipendenti.

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