2019-12-06

BAKER MCKENZIE

Il Decreto Crisi è legge

di Francesco Cattaneo e Angela Hadil Mawed

In data 2 novembre 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge (L. n. 128/2019) di conversione con modificazioni del cosiddetto “Decreto Crisi”(di seguito, “Legge”).

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge si annovera:

(i) un rafforzamento della presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione; e

(ii) l’introduzione di livelli minimi di tutela per i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni a domicilio per conto altrui e in contesto urbano tramite l’impiego di piattaforme digitali e con l’utilizzo di cicli e motocicli (c.d. “rider”).

In particolare, in relazione al primo punto, la Legge prevede che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si debba applicare anche ai rapporti di collaborazione qualora si concretino in (i) prestazioni di lavoro prevalentemente (non più “esclusivamente”) personali, (ii) continuative e (iii) le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Oltre alla sostituzione dell’avverbio “esclusivamente” con l’avverbio “prevalentemente”, si potrà notare come la Legge abbia proceduto anche all’eliminazione del richiamo “ai tempi e al luogo di lavoro” rispetto ai quali si deve espletare l’organizzazione delle modalità di realizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente. Con tali rilevanti modifiche, il legislatore ha determinato un deciso assottigliamento della linea di demarcazione che separa la fattispecie di lavoro subordinato da quella della collaborazione coordinata e continuativa. Sarà quindi sempre più difficile (ad esclusione dei casi espressamente elencati dalla normativa) dimostrare la genuinità dei rapporti di collaborazione.

Per quanto poi riguarda i rider, la Legge introduce, a partire dal novembre 2020, dei livelli minimi di tutela, e a partire da febbraio 2020, l’obbligatorietà dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con particolare riferimento poi al compenso complessivo dei rider, l’individuazione dei criteri per la sua determinazione sarà rimessa ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, tenendo in considerazione le modalità di svolgimento della prestazione e l’organizzazione predisposta dal committente. In subordine, in caso di difetto di contrattazione collettiva in materia, il compenso complessivo non potrà in ogni caso essere calcolato sulla base delle consegne realizzate, dovendo essere invece assicurato un compenso minimo orario determinato facendo riferimento ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.

Infine, in aggiunta a ciò, la legge riconosce il diritto del rider a vedersi corrisposta un’indennità integrativa pari ad un minimo del 10% nel caso in cui la prestazione di lavoro sia svolta di notte, durante le festività o in presenza di condizioni metereologiche avverse.

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