2019-04-18

BAKER MCKENZIE

Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Indici dello sfruttamento lavorativo: ecco le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la pubblicazione della Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso note le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

La finalità delle Linee guida è quella di dare un contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo, in relazione a due fattispecie criminose:

  1. intermediazione illecita, con cui si punisce chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L’INL individua quali elementi costitutivi di entrambe le fattispecie:

(i) lo sfruttamento lavorativo, e

(ii) l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore, che si identifica con la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della persona che diviene così la vittima del reato.

Proprio in relazione all’ultima figura di incriminazione, l’INL ha provveduto a definire eventuali indici utili all’ispettore per individuare, durante un accertamento, ipotesi di sfruttamento lavorativo. A tal riguardo, si fa riferimento a:

  1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Alla luce di quanto sopra, l’INL si premura di specificare che, benché nel sentire comune il reato in questione sia spesso associato unicamente alle attività agricole, non manca di prospettare il possibile ricorso ad esso anche in altri settori. Un esempio è quello dei servizi, da parte di alcune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita con vantaggi in termini di abbattimento abnorme dei costi di lavoro a danno dei lavoratori coinvolti e degli stessi istituti assicurativi e previdenziali.

Infine, nel caso in cui gli indici di sussistenza dello sfruttamento lavorativo non diano evidenza dell’elemento della “reiterazione”, integrante la fattispecie più grave penalmente rilevante, l’INL ricorda che esiste un presidio sanzionatorio amministrativo e a tal riguardo potrà attivare la procedura sanzionatoria amministrativa.

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