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Il patto di famiglia
di Sandro Sclafani
Nel seguente articolo intendiamo fornire una breve panoramica in merito al cosiddetto “Patto di Famiglia”, un importante strumento giuridico introdotto dal Legislatore nel nostro ordinamento attraverso la Legge 14 febbraio 2006 n. 55 (Artt. 768-bis e ss. del Codice Civile).
Tale istituto è stato introdotto per agevolare il “passaggio generazionale” nelle aziende italiane, che assai frequentemente hanno una struttura familiare.
Caratteristiche del Patto di Famiglia
Il Patto di Famiglia è un contratto previsto dal Codice Civile con il quale un soggetto titolare di un’impresa o di partecipazioni societarie, trasferisce (in tutto o in parte) l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti.
In pratica, il Patto di Famiglia “anticipa” la successione dell’imprenditore, consentendo il “passaggio generazionale” all’interno dell’impresa stessa garantendone così la continuità d’impresa. Viene pertanto assicurato il trasferimento del bene produttivo (l’azienda) salvaguardando al tempo stesso l’unità familiare.
Il Patto di Famiglia non è un testamento, ma è il contratto con cui un imprenditore “anticipa” la propria successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dell’azienda ai discendenti, in quanto l’effetto traslativo si realizza immediatamente, in previsione della propria successione, nell’ottica della continuità di impresa.
Il Patto di Famiglia costituisce un importante strumento nel nostro panorama giuridico, poiché introduce un’espressa deroga legislativa al divieto dei patti successori ex art. 458 del Codice Civile (i.e. la norma secondo la quale non producono alcun effetto – sono nulli – gli accordi che hanno ad oggetto la disposizione dei diritti ereditari provenienti da una successione non ancora aperta: esempio A vende a B la quota di eredità del proprio padre C, ancora in vita).
Ambito di applicazione
Il Patto di Famiglia è un contratto da redigersi, a pena di nullità, per atto pubblico (da stipularsi pertanto innanzi al Notaio). All’atto notarile partecipano, oltre all’imprenditore e ai figli beneficiari (detti anche “assegnatari”), necessariamente anche: a. il coniuge dell’imprenditore stesso; b. tutti quei soggetti che avrebbero la qualifica di legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione testamentaria dell’imprenditore (in sostanza, tutti coloro che sarebbero eredi di diritto se l’imprenditore morisse in quello stesso istante).
Pur non prevedendo, l’art. 768-ter, la presenza dei testimoni, ma essendo il Patto di Famiglia un atto pubblico, si ritiene indispensabile secondo un’interpretazione prudenziale, la presenza di testimoni. Il coniuge e i legittimari hanno diritto a percepire, dai figli assegnatari, una somma a titolo di liquidazione del valore delle quote di legittima (in alternativa, la liquidazione può avvenire in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro): quanto ricevuto viene imputato alla quota di legittima. Si tratta, insomma, di un “anticipo” dell’eredità. La liquidazione può avvenire anche con un contratto successivo, purché collegato al Patto di Famiglia e con la presenza degli stessi partecipanti.
Quando si può impugnare il Patto di Famiglia
Il contratto di Patto di Famiglia è impugnabile, anche se non facilmente. Prima di descrivere i casi in cui il Patto di Famiglia può essere sottoposto al vaglio del Giudice, è bene ricordare che il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un procedimento di mediazione (la c.d. mediaconciliazione). Tale tentativo deve svolgersi dinnanzi a un ente di conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia, con la necessaria assistenza da parte di un avvocato. Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, quanto ricevuto dal coniuge e dai legittimari non può essere oggetto di collazione o di un’azione di riduzione. In secondo luogo, se il Patto di Famiglia è stato stipulato approfittando di un “vizio del consenso” (ex artt. 1427 e ss., ossia se qualcuno era in errore, o è stato costretto a sottoscrivere il patto con violenza o con l’inganno), ai sensi dell’art. 768-quinquies l’azione di annullamento del patto è possibile ed è concessa a ciascun partecipante (quindi non solo esperibile da parte del coniuge o dei legittimari, ma anche da parte dell’imprenditore o dei figli assegnatari) e si prescrive nel termine di un anno. Ancora, se il coniuge o alcuni legittimari non partecipano al Patto di Famiglia e poi effettivamente l’imprenditore muore, essi possono chiedere ai figli assegnatari la corresponsione della somma dovuta a titolo di liquidazione più gli interessi legali: se i figli non versano tale somma, il Patto di Famiglia può essere impugnato, ma di nuovo entro il termine di un anno.
Come si può sciogliere o modificare il patto di famiglia
Il Patto di Famiglia può essere sciolto o modificato, in due modi: a. con un nuovo Patto di Famiglia; b. se il patto stesso lo prevede, con una dichiarazione di recesso da parte di un partecipante a cui segue una dichiarazione delle altre persone certificata dal Notaio.
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È necessario che allo scioglimento o alla modifica partecipino tutte le persone che avevano preso parte al primo Patto di Famiglia.
Possibili benefici fiscali
Sono previste interessanti agevolazioni fiscali in presenza di trasferimento di partecipazioni nell’ambito di un Patto di Famiglia.
In generale, il trasferimento delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario sconta l’imposta sulle donazioni, con le seguenti modalità:
• 4% se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (con franchigia di € 1.000.000 per ciascun beneficiario);
• 6% se a favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta o collaterale (entro il 3° grado).
In presenza di determinati presupposti, i trasferimenti delle partecipazioni sono riconducibili tra quelli non soggetti ad imposta. In particolare, è prevista l’esenzione nel caso vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
• gli assegnatari devono proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni (mediante rilascio di apposita dichiarazione all’atto del trasferimento);
• il trasferimento delle quote o delle azioni in società di capitali deve consentire di acquisire o integrare il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 , del Codice Civile.
Conclusioni
Il Patto di Famiglia rappresenta, pertanto, un’interessante opportunità messa a disposizione dal Legislatore al fine di conciliare il diritto dei legittimari / eredi con l’esigenza dell’imprenditore di garantire stabilità all’attività imprenditoriale, nonché una successione non aleatoria ai propri discendenti, dando così spazio all’autonomia privata nel superare il divieto dei patti successori al fine di garantire e tutelare la dinamicità dell’impresa evitando potenziali contestazioni in sede di eredità, e potendo altresì beneficiare di importanti agevolazioni fiscali in presenza di determinati requisiti.
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