COCUZZA & ASSOCIATI
Licenziamenti illegittimi: la Corte Costituzionale si pronuncia sulla compatibilità della tutela indennitaria introdotta dal Job’s Act con i principi della Costituzione italiana
di Domenica Cotroneo
Con sentenza n. 194 del 9 novembre 2018, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, co. 1, del D. Lgs. n. 23/2015 (c.d. Job’s Act), sia nel testo originario che nel testo recentemente modificato dal D.L. 12.7.18 n. 87, convertito nella legge 9.8.18, n. 96 (c.d. Decreto Dignità).
Il giudizio di incostituzionalità colpisce, principalmente, i criteri che la norma identifica ed indica per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista per le ipotesi di licenziamento illegittimo.
Attualmente, infatti, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 aprile 2015, in caso di licenziamento illegittimo, anche in talune ipotesi per le quali in passato era prevista la reintegra nel posto di lavoro, viene riconosciuta un’indennità risarcitoria il cui ammontare è parametrato all’anzianità di servizio maturata dal dipendente al momento del licenziamento (c.d. sistema a tutele crescenti).
La forbice entro cui l’indennità può variare, inizialmente contenuta tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, è stata ampliata dal Decreto Dignità ed oggi si estende tra il minimo di 6 ed il massimo di 36 mensilità.
La Consulta ha tuttavia ritenuto che l’anzidetta indennità risarcitoria non realizzi un equilibrato componimento degli interessi in gioco (vale a dire la libertà dell’imprenditore di scegliere come organizzare la propria impresa e il diritto del lavoratore a non essere ingiustamente licenziato) e, pertanto, secondo la Corte, l’indennità, per come attualmente quantifica, non costituisce un adeguato ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore ingiustamente licenziato, né un adeguato deterrente per il datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.
La vicenda da cui la sentenza in commento origina, riguarda una lavoratrice assunta in regime di “tutele crescenti”, licenziata per giustificato motivo oggettivo, che aveva fatto ricorso al Tribunale di Roma lamentando l’ingiustificatezza del provvedimento espulsivo.
La società convenuta in giudizio, incapace di dimostrare la fondatezza del licenziamento, era stata condannata dal Giudice di primo grado che aveva statuito la “non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” e ritenuto applicabile la tutela indennitaria quantificata in quattro mensilità.
Lo stesso Giudice, con ordinanza del 26 luglio 2017, aveva anche sollevato la questione di legittimità costituzionale del sistema risarcitorio previsto dal Job’s Act sotto una molteplicità di aspetti.
In primo luogo in relazione alle modalità di quantificazione dell’indennità, evidenziando che la previsione di un ammontare “così modesto, fisso e crescente solo in base alla anzianità di servizio” non costituiva un adeguato ristoro per i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e illegittimamente licenziati. Altresì l’indennità risultava anche inadeguata, sul piano dissuasivo e sanzionatorio, considerato che l’importo risultava talmente “contenuto” da trasformarsi, di fatto, in un incentivo all’inadempimento dell’impegno assunto dalle imprese con la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In seconda istanza, il Giudice eccepiva la violazione dell’art. 3 della Costituzione (“Pari dignità sociale dei cittadini”), dal momento che l’applicazione del Job’s Act creava differenze “irragionevoli e sproporzionate” tra vecchi e nuovi assunti, anche nella stessa azienda.
Ed in ultimo in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, della Costituzione, il giudice riteneva violato il parametro di cui all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea secondo cui “ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
A valle di un esame complesso ed articolato delle normative coinvolte, la Consulta ha concluso dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, del Job’s Act, sia nel testo originario che nel testo successivamente modificato dal Decreto Dignità, ma limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
In particolare, la Corte non ha considerato rilevante, ai fini del proprio giudizio, l’ampliamento della forbice di calcolo, passata da 4 a 6 mensilità nel limite minimo e da 24 a 36 mensilità nel limite massimo dell’ultima retribuzione di riferimento, per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Non è infatti il quantum entro cui stabilire l’indennità a destare il giudizio di illegittimità quanto il meccanismo di determinazione dell’indennità, ritenuto rigido e automatico, sganciato dal pregiudizio oggettivamente prodotto dal licenziamento e tale da precludere qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice.
Quanto sopra, a giudizio della Consulta, è sufficiente a ritenere l’impianto di calcolo dell’indennità in aperta violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché inidoneo a garantire sia un adeguato strumento di dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente che ad assicurare al lavoratore ingiustamente licenziato un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subìto.
Per converso la sentenza in esame stabilisce esplicitamente la piena compatibilità con la Costituzione Italiana della sanzione indennitaria in luogo della reintegra, mantenendo quindi un sostanziale allineamento del sistema di tutela italiano a quello europeo ed internazionale in genere.
Le ulteriori doglianze sono state giudicate infondate.
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