2020-10-14

Congedo Covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti in caso di quarantena scolastica dei figli

A cura di Dott.ssa Elena Bissoli

La riapertura delle scuole determinerà nei prossimi mesi una maggiore difficoltà negli equilibri tra vita familiare e lavoro dei genitori a causa della possibile disposizione della quarantena scolastica dei figli conviventi minori degli anni 14.
Sulla questione è intervenuto l’art. 5 del D.L. 111/2020, in vigore dallo scorso 9 settembre, rubricato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”, che ha previsto il c.d. “congedo Covid-19” per i genitori lavoratori dipendenti, le cui modalità di fruizione sono state recentemente illustrate dall’INPS con propria circolare n. 116 del 2 ottobre 2020.
In particolare, tale norma fa riferimento all’ipotesi di quarantena fiduciaria del figlio minore di anni 14, convivente con il genitore, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente nel caso di contatto verificatosi all’interno del complesso scolastico (normalmente pari a 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto del figlio con il soggetto positivo).
Anzitutto, il primo comma dell’art. 5 D.L. cit. prevede che il genitore lavoratore dipendente possa svolgere, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio studente e laddove possibile, la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Il successivo secondo comma stabilisce che, soltanto nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di smart working, uno dei genitori, oppure entrambi ma in giorni diversi, può astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Durante detto periodo di assenza dal lavoro il genitore potrà fruire del congedo Covid-19 per i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020 con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione spettante in base a quanto disposto dall’art. 23 d.lgs. 151/2001 unitamente alla copertura contributiva figurativa.
La domanda volta ad ottenere il congedo in esame dovrà essere trasmessa all’INPS in modalità telematica e potrà avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo anche antecedenti alla data di presentazione della domanda purché sempre compresi nel periodo nel quale è possibile fruire del congedo.
Nella domanda dovranno poi essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena scolastica disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
La circolare INPS n. 116/2020 chiarisce, inoltre, quali sono le ipotesi di compatibilità e di incompatibilità tra la fruizione del congedo da parte di un genitore e altre tipologie di assenza dal lavoro relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo.
Nello specifico, i casi di compatibilità si verificano qualora l’altro genitore convivente sia in malattia, in maternità/paternità per altro figlio, in ferie, in aspettativa non retribuita, sia un soggetto c.d. “fragile”, stia fruendo di permessi e congedi per assistere disabili gravi, sia affetto da una patologia invalidante tale da comportare un’invalidità totale o un’inabilità.
Diversamente, le situazioni di incompatibilità, nelle quali l’indennità in esame non verrà concessa, si realizzano nel caso in cui l’altro genitore stia già fruendo del congedo Covid-19, del congedo parentale, di riposi giornalieri, stia svolgendo la propria attività lavorativa in modalità agile, sia a casa durante le giornate di pausa contrattuale nel caso di part-time e lavoro intermittente, stia beneficiando di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, NASPI, ecc.
Si precisa, infine, che a fronte di domande presentate da entrambi i genitori conviventi con il minore, per i medesimi giorni, l’Ente previdenziale procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima e che, invece, non rilevano le tipologie di assenza del genitore non convivente con il figlio per cui si richiede il congedo Covid-19.

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