2022-12-19

D.LGS 10 Ottobre 2022 N. 149 – Riforme in materia di mediazione e negoziazione assistita

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n.149/2022 entrato in vigore il 18 ottobre 2022.

Questo decreto dà attuazione alla Legge 26 novembre 2021, n.206 recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Gli obbiettivi sono la semplificazione e razionalizzazione del processo civile.

Subiscono modifiche il processo civile di cognizione, il processo di esecuzione, i procedimenti speciali e gli strumenti alternativi di composizione delle controversie.

L’art. 35 del menzionato D.Lgs prevede che le disposizioni dello stesso hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data con la precisazione che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori vigenti.

Per quanto riguarda la giustizia alternativa (Mediazione, Negoziazione Assistita e Arbitrato) le modifiche sono introdotte nel Capo IV (art. 7-10).

Il presente articolo si concentra in particolare sulle modifiche introdotte in materia di Mediazione e Negoziazione Assistita, alla luce della Relazione illustrativa al D. Lgs n. 149/2022 pubblicata in G.U. del 19.10.2022.

A) MEDIAZIONE

L’art. 7 del sopramenzionato D.Lgs contiene le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’art. 2 di tale D. Lgs dispone che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili secondo le disposizioni del menzionato decreto.

E’ modificato l’art. 2, comma 2, D. Lgs n. 28/2010 che attualmente dispone “Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla carta di servizi”

Le parole “e di conciliazione” sono state inserite dal D. Lgs 149/ 2022.

Si introducono anche modifiche all’art. 4 D. Lgs n. 28 del 2010 che dispone che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti.

L’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 2010 amplia le ipotesi di ricorso obbligatorio, in via preventiva alla procedura di mediazione ed in particolare alle controversie in materia di:
– Condominio;
– Diritti reali;
– Divisione;
– Successioni ereditarie;
– Patti di famiglia;
– Locazione;
– Comodato;
– Affitto di azienda;
– Risarcimento del danno derivante di responsabilità medica e sanitaria;
– Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
– Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
– Associazione in partecipazione;
– Consorzio;
– Franchising;
– Opera;
– Rete;
– Somministrazione;
– Società di persone;
– Subforniture.

Viene poi eliminata la distinzione tra domanda ed istanza di mediazione.

Il comma 2 dell’art. 5 ribadisce che il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che quando tale condizione non è rispettata, la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza e non oltre la prima udienza dalla parte convenuta.

Con il menzionato D.Lgs 149/2022 vengono altresì introdotti gli articoli da 5 bis a 5 sexies del d. lgs n. 28 del 2010.

Nell’art. 5 bis si precisa che quando una delle azioni previste dall’art. 5 comma 1 è proposta con ricorso monitorio, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il decreto ingiuntivo.

Con riferimento all’art. 5 ter, sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all’amministratore del condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione.

L’art. 5 quater disciplina la mediazione demandata dal giudice disponendo che il medesimo debba provvedervi con ordinanza motivata nella quale potrà dare atto delle circostanze considerate per l’adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza.

Si precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all’udienza fissata nell’ordinanza di mediazione demandata, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

L’art. 5 quinquies del D. Lgs n. 28 del 2010 prevede la valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice.

In particolare, viene stabilito in capo al magistrato un vero e proprio obbligo di curare la propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione mediante la frequentazione di appositi corsi.

L’art. 5 sexies regola la mediazione su clausola contrattuale o statutaria stabilendo che quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’art. 8 del D.Lgs n. 28 del 2010 è stato sostituito al fine di fissare i principi fondamentali che regolano la procedura davanti al mediatore.
– E’ stato reso più flessibile il termine per il primo incontro tra le parti;
– Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo;
– Le parti sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione ma, in presenza di giustificati motivi possono delegare un proprio rappresentante;
– Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, ciascuna parte deve essere assistita dal proprio avvocato;
– Il mediatore deve adoperarsi affinché sia raggiunto un accordo di conciliazione;
– Il mediatore può avvalersi di esperti.

B) NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L’art. 9 del D.Lgs 149/2022 contiene le modifiche al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Merita particolare attenzione l’art. 2 ter che (sempre a decorrere del 30 giugno 2023) disporrà che per le controversie individuali di lavoro (fermo restando quanto previsto dall’art. 412 ter relativo alla conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda.

Il D.Lgs. 149/2022 prevede altresì la possibilità, con il consenso delle parti espresso nella convenzione di negoziazione assistita, di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia nonché dichiarazioni delle controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.

Al fine di favorire e semplificare la procedura di negoziazione assistita è stato elaborato un apposito modulo da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Il D.Lgs. 249/2022 introduce anche la possibilità per le parti di partecipare alla negoziazione assistita da remoto.

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