EMERGENZA COVID-19: IL GOVERNO EMANA IL DECRETO LEGGE N. 18/2020 DISPONENDO IL RINVIO D’UFFICIO DI TUTTE LE UDIENZE NON URGENTI E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI SINO AL 15 APRILE 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“DL n. 18/2020”) che, per quanto rileva ai fini del presente contributo, integra e sostituisce alcune previsioni contenute nel Decreto Legge n. 11/2020 (“DL n.11/2020”) recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Considerando il persistere della situazione di emergenza sanitaria, il nuovo provvedimento ha prorogato sino al 15 aprile 2020 il periodo di applicazione delle misure d’urgenza previste all’art. 1 del DL n. 11/2020 (c.d. “periodo cuscinetto”).
Sono quindi rinviate tutte le udienze già fissate in tale periodo e sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (tra cui, ad esempio, l’adozione di provvedimenti giudiziari, il deposito della relativa motivazione, la notifica e il deposito degli atti introduttivi dei giudizi e dei procedimenti esecutivi nonché le impugnazioni).
Ciò si applica a tutti i procedimenti pendenti avanti le corti civili italiane, ferme restando le identiche eccezioni previste dall’art. 2 comma 2 lett. g) del DL n. 11/2020 rispetto alle quali le disposizioni del nuovo decreto non trovano applicazione.
Viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2020 il periodo concesso ai capi degli uffici giudiziari per l’adozione delle misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Oltre a disporre la proroga del periodo cuscinetto, il testo del nuovo DL n. 18/2020 sembra risolvere definitivamente alcuni significativi dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 11/2020.
In primo luogo, facendo maggiore chiarezza circa l’ambito di applicazione del periodo di sospensione dei termini processuali, il nuovo provvedimento, all’art. 83, prevede che tale sospensione venga applicata a “qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” eliminando l’infelice riferimento ai “procedimenti indicati al comma 1” previsto dall’abrogato art. 1 co. 2 del DL n. 11/2020, ed escludendo dunque un’ipotetica applicazione di detta sospensione ai soli procedimenti le cui udienze siano oggetto di differimento d’ufficio.
La nuova formulazione dell’art. 83 co. 2 del DL n. 18/2020 si pone in continuità con l’interpretazione autentica del previgente art. 1 co. 2 del DL n. 11/2020 indicata dallo stesso Governo nella relazione tecnica che ha accompagnato il Disegno di Legge n. 1757 di conversione del DL n. 11/2020 di cui si è già parlato nel precedente articolo (link).
In tale relazione, infatti, veniva precisato che il comma 2 dell’art. 1 del DL n. 11/2020 deve essere espressamente considerato quale “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti” (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato). Infatti, tale disposizione “dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
Sempre per quanto riguarda il calcolo dei termini processuaIcivilistici, il DL n. 18/2020 affronta, inoltre, la questione dei c.d. “termini a ritroso”, che non erano stati trattati nel testo del precedente DL n.11/2020.
Sul punto, sempre all’art. 83 del DL n. 18/2020, viene espressamente previsto che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. Questa disposizione colma un’importante lacuna del precedente provvedimento.
Infine, il nuovo DL n. 18/2020 estende la sospensione prevista durante il periodo cuscinetto ai “procedimenti di mediazione e negoziazione assistita” nonché a “tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti”, purché tali procedimenti:
- siano stati instaurati entro il 9 marzo 2020;
- il loro esperimento costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Le novità apportate in tema di giustizia penale dall’art. 83 del nuovo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
Il DL n. 18/2020 introduce alcune importanti novità anche con riferimento ai procedimenti penali, andando a sostituire alcune delle previsioni contenute nel precedente DL n. 11/2020.
In particolare, così come per i procedimenti civili, l’articolo 83, comma 1, del DL n. 11/2020 prevede il rinvio d’ufficio di tutte le udienze (salvo alcune specifiche eccezioni di cui si dirà a breve) a data successiva al 15 aprile 2020, nonché la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno, previa adozione di specifici provvedimenti organizzativi.
Il DL n. 18/2020 prevede infatti – sulla falsariga del precedente D.L. n. 11/2020 – che i Capi degli Uffici Giudiziari adottino “le misure organizzative […] necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute […], al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”, a far data dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020.
Il DL n. 18/2020 prevede inoltre la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo di rinvio eventualmente disposto dal Giudice. L’art. 83, comma 8, prevede infatti la sospensione dei termini di prescrizione “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 [i provvedimenti organizzativi dei Capi degli Uffici Giudiziari, ndr]”.
Il Decreto Legge precisa inoltra che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso “per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”. Dalla formulazione di tale disposizione sembrerebbe desumersi che i termini di prescrizioni sono sospesi fino alla data dell’udienza di rinvio e, qualora l’udienza venisse fissata in data successiva al 30 giugno, la prescrizione ricomincerà in ogni caso a decorrere a far data dal 1° luglio 2020.
La stessa disciplina trova applicazione anche in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e di quelle interdittive.
Per quanto riguarda invece i termini processuali, il secondo comma dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 ne prevede la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sia con riferimento ai procedimenti in corso sia a quelli non ancora instaurati.
Il D.L. n. 18/2020 riporta anche alcuni esempi di termini processuali che devono considerarsi sospesi: “si intendono sospesi […] i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni”.
Il D.L. n. 18/2010 ha peraltro precisato – ponendo così fine ai dubbi interpretativi che erano sorti dopo l’emanazione del DL n. 11/2020 – che, in relazione ai termini processuali computati a ritroso che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione (si pensi, ad esempio, alla scadenza prevista per il deposito della lista testi, che deve essere obbligatoriamente depositata almeno 7 giorni liberi prima della prima udienza dibattimentale), “è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. In sostanza, quindi, l’udienza dovrà essere fissata dal Giudice in modo tale da evitare che la scadenza processuale ricada nel periodo di sospensione.
La sospensione dei termini non opera, tuttavia, in relazione ad alcuni procedimenti penali che rivestono i caratteri di urgenza (ossia quelli con imputati in stato di custodia cautelare), di particolare gravità (procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata) o quelli relativi all’applicazione di misure di prevenzione.
In ogni caso, anche in relazione a tali procedimenti, il D.L. n. 18/2020 prevede che il Giudice penale possa disporre la celebrazione del dibattimento “a porte chiuse”, ossia senza la presenza del pubblico, “quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene”.
Specifiche misure sono state inoltre individuate anche in relazione alla partecipazione dei detenuti alle udienze. In particolare, il D.L. n. 18/2020 prevede che, nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia disposta la partecipazione a distanza per “i detenuti, gli internati e i soggetti sottoposti a misure cautelari”.
Sempre al fine di contenere il contagio, l’articolo 83, comma 16, del DL n. 18/2020 prevede alcune specifiche disposizioni relative ai colloqui con le persone detenute, implementando specifiche modalità di interazione a distanza. Il secondo comma di tale disposizione riconosce inoltre ai Magistrati di Sorveglianza la possibilità di sospendere, dal 9 marzo fino al 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
Da ultimo, nel Decreto n. 21/2020 sono previste alcune misure per il contenimento dei contagi nelle carceri, volte a ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari, favorendo la detenzione domiciliare.
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