EMERGENZA COVID-19: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
Premessa
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 – cd. “Cura Italia” con il quale il Governo ha messo in atto, tra le altre, alcune misure di sostegno per contrastare l’impatto determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel presente documento sono analizzate le principali previsioni contenute nel Titolo IV concernente le famiglie e le imprese.
Rimessione in termini per i versamenti
Fatto salvo quanto descritto nei successivi paragrafi, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo u.s., sono prorogati al 20 marzo 2020.
Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e dell’I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020.
La disposizione prevede un ampliamento del novero dei soggetti coinvolti rispetto la prima formulazione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la norma si applica a:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, 323, e centri per il benessere fisico
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- In particolare, per tutti i soggetti citati in precedenza, ad eccezione delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti in oggetto dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche potranno usufruire della sospensione fino al 31 maggio 2020 (salvo per l’I.V.A. che rimane ancorata al mese di marzo 2020 – originaria scadenza del 16 aprile 2020). I versamenti dovranno quindi essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso dal 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Per quanto riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, rimangono fermi quelli previsti dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. A titolo esemplificativo, la trasmissione della dichiarazione annuale I.V.A. in scadenza il prossimo 30 aprile, rispetterà il nuovo termine del 30 giugno p.v..
Per quanto riguarda i versamenti, la norma effettua una distinzione in base all’ammontare dei ricavi o compensi. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel
periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a contributi previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e IVA.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non subiranno le ritenute d’acconto sui ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.
Trattasi di ritenute d’acconto di cui agli artt.25 e 25 bis DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari).
Le ritenute non operate saranno versate direttamente dai soggetti destinatari dell’agevolazione senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I soggetti interessati alla disposizione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto che qui si commenta.
Premio per i lavoratori dipendenti
È prevista l’erogazione di un premio di Euro 100 in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ad Euro 40.00 che nel mese di marzo 2020 svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (i.e., non in smart working).
Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione in F24.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è previsto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il credito spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo pari ad Euro 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di Euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’epidemia, è previsto il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24. Il credito non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, ossia, commercio al dettaglio e servizi alla persona.
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
L’art. 66 del DL 18/2020 dispone che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono detraibili in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza, sono integralmente deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa, senza alcun limite massimo. Ai fini dell’Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori L’art. 67, comma 1, del DL “Cura Italia” prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Vengono quindi sospese, da parte degli Uffici degli enti impositori, tutte le attività amministrative di:
- liquidazione
- controllo
- accertamento
- riscossione
- contenzioso
Non rientrano, invece, nella sospensione i termini concernenti le attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e il controllo formale ad opera degli Uffici.
Sono altresì sospesi i termini per la risposta degli Uffici alle istanze di interpello, comprese le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione integrativa (art. 11, L. n. 212/2000; art. 6, D.Lgs. n. 128/2015; art. 2
D.Lgs. n. 147/2015) e, in particolare, viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello su richiesta dell’Ufficio (ex art. 3 D.Lgs. n. 156/2015).
La sospensione prevista per la risposta alle istanze di interpello si applica anche alle altre attività di consulenza e, in particolare:
- alle risposte dell’Agenzia alle richieste di adesione al regime di adempimento collaborativo (c.d. “cooperative tax compliance”, art. 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015)
- all’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. 50/2017)
- alle procedure di ruling internazionale di accordi preventivi per le imprese esercitanti attività internazionale (art. 31-ter, D.P.R. 600/1973) e di rettifica diminutiva del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art.31-quater, D.P.R. n. 600/1973)
- alla procedura di ruling relativa al Patent Box (art. 1, commi 37-43, n. 190/2014).
Come disposto dal comma 2 dell’art. 67, dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020, cominciano a decorrere i termini per le risposte degli Uffici alle istanze di interpello di cui sopra, presentate durante il periodo di durata della sospensione.
La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, durante il periodo di sospensione, è “consentita esclusivamente per via telematica”, mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (solo per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, è consentito l’inoltro delle istanze alla casella di email div.contr.interpello@agenziaentrate.it).
Sono inoltre sospese, fino alla data del 31 maggio 2020, le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza consistenti nella risposta degli Enti impositori alle istanze formulate in sede giudiziale di accesso alla Banca Dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c, e 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp. att. cpc).
Per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 67, ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
A fronte della sospensione delle attività degli uffici, pertanto, agli Enti impositori viene concessa una proroga generalizzata dei termini di accertamento di due anni con riferimento alle attività di controllo e accertamento in scadenza al 31.12.2020.
L’articolo in esame sembra disporre una sospensione dei termini operante esclusivamente in favore del fisco: il primo comma è esplicito, infatti, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività “da parte degli enti impositori”.
È logico dubitare quindi che detta sospensione possa valere per i termini, non processuali, relativi ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni e le richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura (PVC) delle operazioni da parte degli organi di controllo previste dall’art. 12, comma 7,
- 212/2000; ovvero, la produzione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997.
Deve ritenersi, infine, che le attività connesse ai procedimenti di accertamento con adesione siano escluse dalla applicazione della disposizione in esame.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
L’art. 68 concerne la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio, dei carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione.
Nel dettaglio la sospensione riguarda i pagamenti derivanti da:
- cartelle di pagamento
- atti di accertamento esecutivi previsti dall’art.
29 D.L. 78/2010 (IVA, imposte sui redditi e IRAP)
- ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (L. 160/2019)
- atti dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali (art. 30 L. 78/2020)
- ingiunzioni di cui al Regio Decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. In caso di versamento nel periodo di sospensione non si procederà, comunque, a rimborso.
L’ultimo capoverso del primo comma richiama l’art. 12 del DLgs. 159/2015: nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, pertanto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione anche in favore degli agenti della riscossione.
In assenza di esplicito rinvio agli atti non compresi nell’elenco di cui al primo comma sono escluse dalla sospensione le scadenze dei pagamenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relative a:
- avvisi inviati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972
- derivanti dal controllo formale ai sensi dell’art.36 ter del DPR 600/1973 (c.d. avvisi bonari)
- atti di accertamento con adesione ex articoli 7 e 8 del Lgs. 218/1997
- atti di conciliazione di cui agli articoli da 48 a 48ter del Lgs. 546/1992.Il terzo comma dispone, infine, il differimento al 31 maggio 2020 della rata, scaduta il 28 febbraio scorso, relativa alla cosiddetta rottamazione-ter nonché della rata in scadenza il prossimo 31 marzo 2020 nell’ambito del saldo e stralcio.
Si evidenzia che in considerazione delle nuove misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia” l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato del 17 marzo 2020, ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo dei propri sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Rimangono invece attivi il servizio online, i servizi telefonici e quelli di comunicazioni tramite i canali di posta elettronica.
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