2020-03-26

I contratti ai tempi del Coronavirus

I contratti ai tempi del Coronavirus

  1. INTRODUZIONE

La presente è la quarta di una serie di brevi note che Orsingher Ortu – Avvocati Associati si propone di rendere disponibili a supporto dell’impresa in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito della, e in relazione alla, diffusione dell’infezione da Covid-19 (Coronavirus). Di seguito alcune indicazioni circa la funzione e l’utilità della inclusione di clausole cosiddette di Material Adverse Change (o, più semplicemente, M.A.C.) nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di partecipazioni sociali o di complessi aziendali. Risulterà peraltro evidente dalle brevi notazioni svolte che questo tipo di clausole può risultare molto utile anche in altre tipologie contrattuali della pratica del commercio.

  • Abstract

Il Coronavirus ha indotto la maggior parte degli operatori a sospendere trattative in attesa dell’evolversi della situazione.

Con il semplice passare del tempo, questo si è tradotto o si tradurrà in definitiva cessazione.

Le clausole che prevedono a beneficio di una o più parti la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale al ricorrere di eventi predeterminati potrebbero essere impiegate per rendere accettabile il rischio di stipulare il contratto (grazie alla prospettiva di poterne uscire all’occorrenza). Esse presentano, rispetto alle generali previsioni di legge, sicuri vantaggi in termini di

  • Libertà: estrema libertà nella individuazione degli eventi futuri che danno il diritto di uscire dal contratto
  • Certezza applicativa: insindacabilità della natura straordinaria o imprevedibile degli eventi (che diviene irrilevante)
  • Flessibilità: possibilità di attribuire il diritto a più o tutte le parti del contratto (anche stabilendo circostanze diverse per ciascuna di loro)
  • Economicità e tempestività: non è necessario attendere i tempi e sostenere i costi di un giudizio per sciogliersi dal contratto
  1. I RIMEDI DEL CODICE CIVILE

La legge italiana fornisce degli strumenti volti a porre rimedio a gravi situazioni intervenute successivamente alla stipulazione di un contratto. Come è evidente, i rimedi predisposti per situazioni abnormi, in linea di principio, possono ed anzi debbono svolgere anche un ruolo incentivante dello sviluppo dei rapporti contrattuali (nel senso che la presenza del rimedio rende più accettabile per l’operatore l’assunzione del rischio del loro verificarsi). Tuttavia, il codice civile italiano si rivela da questo punto di vista alquanto inefficace in quanto attribuisce alla parte di un contratto ad esecuzione continuata o periodica oppure a d esecuzione differita, la possibilità di uscire dal vincolo contrattuale se ed in quanto, per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa.

Per la norma di legge è necessario che la parte interessata presenti una domanda al giudice competente e sarò dunque il giudice a pronunciare la risoluzione del contratto, se e solo se, con i tempi di un giudizio come tristemente noto non proprio celeri, riterrà che nella specie ricorrono i requisiti non solo di straordinarietà bensì anche di imprevedibilità.

3.   LE CLAUSOLE MAC

Ebbene, le clausole MAC consentono alle parti di disciplinare in maniera diversa i loro rapporti, precisamente nel senso di:

– escludere la necessità di ricorrere ad un Giudice perché il rapporto contrattuale venga sciolto (il Giudice potrà semmai essere adito dalla parte che dovesse contestare l’effettivo ricorrere dei presupposti indicati nella clausola ma, frattanto, il rapporto sarà sciolto per effetto della semplice dichiarazione in tal senso della parte cui tale facoltà è stata convenzionalmente attribuita);

– predeterminare con significativa libertà il numero e la natura degli eventi da cui scaturisce la possibilità di sciogliersi dal contratto (così rendendo irrilevante qualsiasi giudizio successivo circa la loro natura imprevedibile e straordinaria);

– attribuire all’una, all’altra, ad entrambe o a tutte le parti del contratto il diritto di invocare la clausola; – formulare clausole di diversa portata a valere per le diverse parti del rapporto avuto riguardo al loro concreto interesse.

4.  CONCLUSIONE

Poco o nulla sembrerebbe importare al lettore di sapere che le clausole di MAC debbono essere redatte in maniera da potersi considerare, a norma di codice civile, condizioni risolutive (con espressa previsione, se questo è l’effetto desiderato, del fatto che sono poste nell’interesse di una, dell’altra o dell’altra parte ancora del rapporto contrattuale); nulla o quasi sembrerebbe importare al lettore che il patto non debba essere scritto come una clausola risolutiva espressa (che presuppone l’inadempimento dell’altra parte e conseguentemente l’accertamento il suo carattere colpevole). Si tratta tuttavia di aspetti dal significativo rilievo pratico in fase di eventuale applicazione.

Un buon legale sarà inoltre in grado di ritagliare la previsione secondo l’effettiva esigenza dell’imprenditore, come testimoniato dall’ampia e variegata casistica della pratica commerciale

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