Il Codice della crisi e gli adeguati assetti per le imprese
Con l’entrata in vigore – a partire dal 15 luglio 2022 – delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), le imprese devono istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili in linea con le prescrizioni del novellato art.2086 del Codice Civile ed adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale) e che consentano agli imprenditori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale1.
Soggetti interessati
I soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative sono:
▪ le società di persone e di capitali;
▪ gli imprenditori individuali.
In altre parole, tutte le imprese devono dotarsi di un assetto organizzativo che consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, almeno in un orizzonte temporale di dodici mesi.
Caratteristiche
Il comma 3 dell’art.1 del citato D.Lgs. definisce le caratteristiche che deve presentare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che deve essere in grado di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui all’art.13, comma 2).
Con specifico riferimento alla lettera b) sopra riportata, pertanto, le imprese dovrebbero essere in grado di predisporre flussi di cassa prospettici o budget di tesoreria, da aggiornare periodicamente; tali documenti, difatti, rappresentano gli strumenti principali al servizio del monitoraggio della sostenibilità del debito e della rilevazione di taluni “segnali”, quali:
▪ l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
▪ l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
▪ l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
▪ l’esistenza di una o più esposizioni debitorie verso i seguenti enti:
- Inps: ritardi di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: i) al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e ad € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; ii) ad € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati;
- Inail: in caso di debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati superiori ad € 5.000;
- Agenzia delle Entrate: in caso di debiti IVA scaduti e non versati, risultanti dalle comunicazioni LIPE, superiori ad € 5.000;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e superiori ad € 100.000 per le imprese individuali, ad € 200.000 per le società di persone e ad € 500.000 per altre società.
Le imprese meno strutturate possono, eventualmente, ricorrere all’utilizzo di indicatori semplificati, quali la stima dell’Ebitda prospettico come indice della capacità dell’impresa di produrre risorse finanziarie al servizio degli impegni assunti, con riferimento all’arco temporale dei dodici mesi successivi.
Si segnala, infine, che l’istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito dalla procedura di composizione negoziata della crisi, introdotto dal D.L. n.118/2021, con conseguente:
▪ eliminazione del sistema di allerta basato sull’utilizzo di specifici indici/indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale, finanziario dell’impresa;
▪ soppressione dell’OCRI2
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