2021-09-27

Il nuovo regime per le operazioni vincolate nelle società quotate e le operazioni infragruppo

A cura dell’Avv. Chiara Scarpelli

Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato in data 13 aprile è stata pubblicata la Legge 5/2021, del 12 aprile, che modifica il testo unico della legge sulle società di capitali, approvato dal Regio Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, e altri regolamenti finanziari, per quanto riguarda la promozione del coinvolgimento a lungo termine degli azionisti nelle società quotate.

Si tratta di una riforma attesa da tempo che porta il recepimento nel diritto spagnolo del contenuto della direttiva UE 2017/828 del Parlamento europeo del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda la promozione dell’impegno a lungo termine degli azionisti nelle società quotate.

La citata Legge introduce altre modifiche al regime giuridico delle società di capitali, non direttamente collegate al recepimento della direttiva (UE) 2017/828.

E’ il caso, ad esempio, del regime delle assemblee esclusivamente telematiche, applicabile a tutte le società di capitali (nuovo art. 182 bis LSC), del divieto per le società quotate di nominare persone giuridiche come amministratori, ad eccezione degli amministratori proprietari che rappresentino enti del settore pubblico (art. 529 bis.1 e disposizione aggiuntiva Dodici della LSC modificata), del riconoscimento nell’ordinamento spagnolo di azioni di voto supplementari per la fedeltà, o delle riforme della legge spagnola sulle società riguardanti i collocamenti accelerati di azioni e obbligazioni convertibili nei mercati regolamentati e nei sistemi commerciali multilaterali.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle società non quotate si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, il concetto di persona legata all’amministratore persona fisica del regime generale dell’articolo 231 LSC è stato esteso per avvicinare la sua definizione al concetto di parte vincolata nelle società quotate e per includere uno scenario abbastanza comune nella pratica, come quello del conflitto di interessi indiretto o con terzi, includendo così:

-le società in cui l’amministratore ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione che conferisce un’influenza significativa (più del 10% del capitale o dei diritti di voto o una partecipazione che conferisce la presenza nell’organo di gestione), o detiene una posizione nell’organo di gestione o nell’alta direzione in esse o nella loro società madre;

– i soci che l’amministratore rappresenta nell’organo di gestione.

È stato quindi introdotto nella LSC l’articolo 231 bis per regolare l’approvazione delle operazioni infragruppo.

 

In primo luogo, bisogna considerare che la legge limita l’applicazione di questo regime a quelle operazioni realizzate da una società con la sua casa madre o un’altra società del suo gruppo che sono soggette a un conflitto di interessi. In altre parole, questo regime non sarebbe applicabile alle transazioni con la società madre che detiene il 100% del capitale, con una società controllata al 100% o con una società “sorella” in cui la struttura di entrambe le società coinvolte sia comune; tutto ciò nella misura in cui non vi sia un conflitto di interessi a causa della mancanza di interessi contrastanti.

La disciplina in esame si applicherà solo alle transazioni nelle quali vi sia un socio maggioritario della controllata che sia anche parte della società obbligata ad approvare la transazione, dando così origine ad un conflitto di interessi.

Tali operazioni infragruppo soggette a conflitto di interessi devono essere approvate dall’assemblea generale (i) quando, per la loro stessa natura, ciò sia richiesto dalla legge o (ii) quando il valore dell’operazione o l’importo totale dell’insieme delle operazioni previste in un accordo quadro o in un contratto è pari o superiore al 10% del patrimonio totale della società. Tutte le altre transazioni devono essere approvate dal consiglio di amministrazione.

Il dovere di astensione degli amministratori della casa madre viene eliminato e il meccanismo di protezione della società controllata e del resto dei suoi soci si ottiene attraverso l’inversione dell’onere della prova in tribunale.

Eccezionalmente, e questa è una delle novità pratiche più rilevanti di questo nuovo regime, viene prevista la possibilità di semplificare il regime di approvazione di alcune tipologie di operazioni previste dalla direttiva (UE) 2017/828 per le società quotate: l’organo di gestione può delegare l’approvazione delle operazioni infragruppo soggette a conflitto di interessi a organi delegati o a membri dell’alta dirigenza, purché si tratti di operazioni effettuate nel corso dell’ordinaria amministrazione, comprese quelle derivanti dall’esecuzione di un accordo quadro o contratto, e purché siano concluse a condizioni di mercato. Per poter effettuare tale delega, l’organo di gestione deve prima stabilire una procedura interna per la valutazione periodica del rispetto dei requisiti per la delega.

Per quanto riguarda il nuovo regime delle operazioni infragruppo applicabile alle società quotate, è stato introdotto un nuovo capitolo VII bis nel titolo XIV della legge sulle società di capitali (articoli 529 vicies a 529 tervicies).

Queste operazioni sono definite in conformità con gli International Financial Reporting Standards nell’articolo 529 vicies e il regime di divulgazione di queste operazioni (529 unvicies) e la loro approvazione (529 duovicies) sono regolati separatamente.

Le operazioni con parti vincolate sono cosi definite come le operazioni effettuate dalla società o dalle sue filiali:

  • con i consiglieri;
  • con soci che detengono il 10% o più dei diritti di voto o che sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione;
  • con qualsiasi altra persona considerata parte vincolata

ed è espressamente stabilito che le seguenti non sono considerate operazioni con parti vincolate:

  • quelle realizzate dalla società con società interamente controllate, poiché non c’è conflitto di interessi;
  • quelle relative all’approvazione dei contratti degli amministratori esecutivi e dei dirigenti;
  • quelle stipulate dagli istituti di credito sulla base di misure destinate a salvaguardare la loro stabilità,
  • quelle stipulate da una società con le sue controllate o partecipate, a condizione che nessun’altra parte collegata alla società abbia un interesse in tali controllate o partecipate.

Quest’ultima è l’eccezione che, come nel regime generale dell’articolo 231 bis LSC, è stata introdotta, al fine di limitare l’applicazione del nuovo regime delle operazioni con parti vincolate alle sole operazioni in cui può effettivamente sussistere un conflitto di interessi

L’assemblea deve sempre deliberare le operazioni infragruppo il cui importo o valore è pari o superiore al 10% del totale delle attività della società quotata. Il potere di approvare tutte le altre operazioni infragruppo spetta al consiglio di amministrazione, che non potrà delegare questo potere.

Le eccezioni a tale divieto di delega sono costituite dalle operazioni tra società che fanno parte dello stesso gruppo che sono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a condizioni di mercato e le operazioni concluse nell’ambito di contratti le cui condizioni standard sono applicate in massa ad un alto numero di clienti, effettuate a prezzi o tariffe generalmente fissati dal fornitore del bene o del servizio in questione e il cui importo non superi lo 0,5 % del fatturato netto della società.

In questi casi non è richiesta una relazione del Comitato di Controllo, ma deve essere implementata una procedura interna di reporting e controllo periodico, in cui il Comitato di Controllo avrà un ruolo chiave, al fine di verificare la correttezza e la trasparenza delle operazioni e il rispetto dei criteri legali applicabili.

Il Comitato di controllo dovrà quindi assistere il Consiglio di amministrazione nel definire, approvare e attuare un processo di segnalazione e approvazione delle operazioni con parti vincolate e analizzare e preparare una relazione – di natura giuridica, commerciale ed economica – relativa alle operazioni che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea, per determinare se un’operazione sia equa e ragionevole dal punto di vista della società e dei soci che non risultano parti vincolate, dando conto dei presupposti su cui si basa la valutazione e dei metodi utilizzati.

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