2024-10-18

La Cassazione ritorna sul tema degli adempimenti richiesti per l’esercizio dei diritti sociali da parte degli eredi del socio defunto

Avv. Michele Brunetta e Dott.ssa Francesca Bertasi

Studio Legale e Tributario IOOS

Con sentenza di data 29 gennaio 2024, n. 2624 la Corte di Cassazione ha inteso fare chiarezza sul rapporto tra detenzione di partecipazioni sociali cadute in successione e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, per ribadire la centralità degli adempimenti pubblicitari prescritti dal codice civile.

Il tema giuridico posto all’attenzione della Suprema Corte, nell’ambito di una vertenza societaria – l’attore, socio di S.r.l., aveva impugnato una delibera assembleare ed esercitato l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476, co. 3, c.c. – atteneva alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva degli eredi in difetto delle formalità prescritte dall’art. 2470, co. 2, c.c. (era stata contestata la legittimazione delle eredi del de cuius, le quali si erano costituite in giudizio dopo avere accettato l’eredità, senza però avere ancora depositato presso la Camera di commercio competente la documentazione attestante l’avvenuto trasferimento mortis causa della proprietà della quota).

La Corte, ribadito – in linea con i propri precedenti al riguardo – che la legittimazione individuale straordinaria all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. è riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., ha osservato al riguardo che «È il socio l’unico soggetto dotato di tale legittimazione straordinaria, sicché se egli viene meno per decesso senza che gli subentri l’erede in veste di socio […] si determina l’improcedibilità dell’azione.».

In proposito, merita ricordarsi come ai sensi dell’art. 2469 c.c. le partecipazioni di S.r.l. sono liberamente trasferibili inter vivos e mortis causa, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Sul punto, la Corte ha precisato che il trasferimento della quota «è valido ed efficace inter partes, indipendentemente dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, previste affinché il trasferimento acquisti efficacia nei confronti della società.». Sussiste in altri termini un potenziale disallineamento tra il momento dell’acquisto della titolarità della partecipazione da parte dell’erede del socio defunto (che ha luogo al momento dell’accettazione, anche implicita, dell’eredità, ed ha effetto retroattivo dal momento del decesso del de cuius), e quello in cui egli può esercitare i diritti sociali (il che avviene solo con gli adempimenti pubblicitari prescritti dall’art. 2470 c.c.). Ne consegue che «l’acquisto della qualità di socio presuppone, simultaneamente, tanto l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, quanto il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese previsto dall’art. 2470, comma 1, c.c., in mancanza del quale il trasferimento non è opponibile alla società.».

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, pertanto, è solo a valle degli adempimenti pubblicitari che le eredi, pur già titolari delle partecipazioni, hanno formalmente assunto la qualità di socio, indispensabile per proseguire l’azione sociale di responsabilità avviata dal de cuius.

Alle medesime conclusioni di cui sopra deve peraltro giungersi per l’ipotesi di trasferimento della quota inter vivos, che risulta valido ed efficace inter partes dalla stipula dell’atto notarile di compravendita della partecipazione, ma diviene opponibile alla società (come anche ai terzi) solamente a valle dell’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese.

Si segnala come il principio enunciato dalla Cassazione sia stato immediatamente recepito dai Giudici del merito: a titolo esemplificativo, la recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Impresa, 11 giugno 2024, n. 1202, ha confermato che «è invalida la delibera assunta con il solo voto favorevole determinante dell’erede di uno dei soci della società, in quanto soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato ad esercitare i diritti sociali, per carenza dei requisiti soggettivi, ove non risulti provato che questi abbia accettato l’eredità e provveduto alle formalità previste dall’art. 2470 c.c.».

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