2024-06-20

LA TRAPPOLA DEL GIUDICATO ESTERNO E L’APPLICABILITA’ AL PROCESSO TRIBUTARIO

BTA – BAUDO Tax & Accounting

Dott. Paolo Gelao

La sentenza definitiva fa stato tra le stesse parti anche per annualità diverse.

È questo il principio di diritto frutto dell’attuale orientamento della Cassazione, al quale bisogna prestare molta attenzione quando si decide di non impugnare una sentenza di merito. Infatti, la stessa, una volta passata in giudicato, è compiutamente in grado di fare stato con espresso riferimento a medesime fattispecie già decise da un giudice. Con conseguenti effetti non reversibili se si intende ridiscutere annualità successive, caratterizzate dal medesimo caso di specie.

Dello stesso tenore alcune pronunce della giurisprudenza di merito; vedasi, pro multis, la Sentenza 3078/2023 emanata dalla CGT di secondo grado della Lombardia, che ha statuito come: “meritevole di accoglimento è, invero, l’eccezione di giudicato esterno, riproposta in sede di gravame dal contribuente: con numerose sentenze che non risulta abbiano formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ufficio, con riferimento agli anni di imposta precedenti a quello in discussione, prodotte in primo grado dal contribuente e riguardanti rispettivamente gli anni d’imposta 2002, 2006, 2011, 2013 e 2014), nonché da ultima quella prodotta in sede di gravame, ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio relativa all’anno 2012, che hanno uniformemente riconosciuto la deducibilità degli oneri oggetto di controversia. Orbene, tali decisioni, ancorché relative ad anni d’imposta precedenti a quello di cui si discute, fanno stato, tra le parti anche con riferimento agli anni successivi ancora sub iudice, alla stregua dell’orientamento interpretativo espresso in proposito dalla Corte di legittimità, secondo cui in relazione alle imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno, formatosi su alcune annualità, si produce con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ovvero fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità abbiamo carattere stabile o tendenzialmente permanente”.

Ne deriva quindi, inequivocabilmente, che il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta, ormai obsoleto e superato, non potrà giammai impedire, contrariamente a quanto sostenuto in questi anni dagli Uffici, che il giudicato relativo ad uno di essi, faccia stato anche per gli altri; ovviamente, se e quando attiene ad elementi costitutivi o a qualificazioni giuridiche di fatti immutate. Ergo, in presenza di un’identità della causa petendi e del petitum, di un’obbligazione tributaria dedotta in giudizio che presenta gli stessi elementi costitutivi (presupposti) e di una richiesta processuale fondata sulla base degli stessi. Fatta salva la facoltà di eccepire eventuali intervenuti mutamente, in fatto o in diritto.

La portata è comunque quantomai ampia, l’eccezione circa l’intervenuta formazione del giudicato può essere eccepita per la prima volta in Cassazione ed è anche rilevabile d’ufficio.

Questo anche in considerazione della natura del processo tributario, inteso come giudizio non sull’atto, ma sul rapporto, e del fatto che il giudicato si forma sulle questioni e non sugli atti.

In definitiva, la Corte di Giustizia milanese, preso atto di quanto avvenuto in riferimento alle annualità precedenti, compiutamente e coerentemente riproposte agli atti dall’interessato contribuente, non poteva che statuire l’accoglimento della doglianza di parte, ritenendola perfino assorbente.

Da ultimo, l’ulteriore elemento di assoluta novità e di portata universale, del caso trattato, consiste nella rilevanza indiziaria attribuita ai precedenti comportamenti amministrativi e di prassi tenuti dagli Uffici; in presenza delle medesime situazioni e qualificazioni oggettive, infatti, sempre con riferimento alle annualità precedenti, anche (i) la mera assenza di esiti scaturenti da un controllo 36-ter  DPR 600/73, (ii) l’intervenuto riconoscimento del rimborso delle somme indebitamente versate su istanza ex art. 38 DPR 602/1973 (indebito) oppure a seguito di procedura instaurata ai sensi dell’art. 17-bis 546/1992 (reclamo/mediazione; ora abrogato), devono essere intesi come elementi costitutivi della potenziale intervenuta formazione del giudicato esterno; il tutto a seguito di una quantomai manifesta acquiescenza di controparte, in termini di ragioni di diritto, oltre che, per logica, di merito.

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