2022-03-21

La tutela del diritto d’autore nell’era tecnologica: l’Italia recepisce la Direttiva Copyright

Lo scorso 12 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 177/2021, con cui il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva Copyright 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, apportando modifiche significative alla Legge sul Diritto d’Autore.
La Direttiva Copyright è stata emanata con l’intento di adeguare gli strumenti di tutela del diritto d’autore alle nuove forme di condivisione e sfruttamento sul web dei contenuti protetti. Il D.lgs.
177/2021, ricalcando il testo della Direttiva, ha introdotto nella Legge sul Diritto d’Autore (“l.d.a.”)alcune nuove disposizioni di particolare interesse. Tra queste, sono significative le disposizioni volte a regolare i diritti connessi per la pubblicazione online di opere giornalistiche, quelle riguardanti text and data mining e, infine, le norme riferite all’utilizzo, da parte di prestatori di servizi di condivisione online, di contenuti protetti.

I DIRITTI CONNESSI PER LA PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE OPERE GIORNALISTICHE

Il nuovo art. 43-bis l.d.a. riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. Sono esclusi, tuttavia, gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, i collegamenti ipertestuali e le singole parole o estratti molto brevi.
In ragione di tale riconoscimento, gli editori hanno diritto a ricevere, da parte delle piattaforme che utilizzano le loro pubblicazioni online, un compenso per i due anni successivi alla pubblicazione dell’opera. A tale scopo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”) dovrà adottare un apposito regolamento, che indichi i criteri per la determinazione dell’equo compenso.

IL TEXT AND DATA MINING

Per text and data mining si intende l’estrazione automatizzata, mediante l’utilizzo di software, di grandi quantità di dati o testi in formato digitale, con lo scopo di ricavarne determinate informazioni. In questo modo, la possibilità di entrare in conflitto con contenuti protetti dal diritto d’autore è molto elevata, presupponendo la riproduzione, anche solo temporanea, delle fonti utilizzate.
A tal proposito, dunque, è intervenuto l’art. 70-ter l.d.a.. Esso stabilisce un’eccezione al diritto d’autore in favore di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio. Questi ultimi hanno la facoltà di riprodurre un’opera per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di un testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in rete o banche dati, nonché di comunicare al pubblico gli esiti della ricerca, ove espressi in nuove opere originali, senza alcuna limitazione.

L’art 70-quater l.d.a., invece, consente, in generale, le riproduzioni ed estrazioni da opere contenute in rete o in banche di dati, a cui si ha legittimamente accesso, per poter procedere all’estrazione del testo e di dati. In questo caso, però, l’estrazione è permessa a condizione che l’utilizzo delle opere non sia stato riservato dai titolari dei diritti. Le riproduzioni e le estrazioni vanno conservate solamente per il tempo strettamente necessario ai fini dell’estrazione del testo e di dati. È indispensabile, inoltre, l’adozione di adeguati livelli di sicurezza.

UTILIZZO DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONDIVISIONE ONLINE

Il Decreto ha, inoltre, inserito, all’interno della l.d.a., il Titolo II-quater, “Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”. Le disposizioni normative ivi contenute sono, probabilmente, quelle che creeranno maggiori problemi interpretativi, considerato il burrascoso iter di approvazione del corrispondente art. 17 della Direttiva.
L’art. 102-sexies l.d.a. stabilisce, infatti, che i prestatori di servizi di condivisione online debbano ottenere un’autorizzazione, da parte dei titolari, alla condivisione di opere o materiali protetti dal diritto d’autore e caricati dagli utenti stessi, anche nel caso in cui gli atti compiuti non abbiano finalità commerciali o non generino ricavi significativi. Ai sensi del successivo art. 102-septies l.d.a., laddove tale autorizzazione non venga richiesta o rilasciata, i prestatori di servizi sono ritenuti responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico delle opere e degli altri materiali protetti. Tuttavia, la stessa disposizione prevede un’esclusione di responsabilità, nel caso in cui i prestatori di servizi dimostrino di aver compiuto i massimi sforzi, per ottenere l’autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere relativamente alle quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti. Inoltre, devono dimostrare di aver tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e di aver compiuto i massimi sforzi, per impedirne il caricamento in futuro.

CONCLUSIONE

Il Decreto si propone di conciliare, da un lato, l’incentivazione dell’innovazione e l’accessibilità delle informazioni, e, dall’altro, la tutela dei diritti spettanti agli autori delle opere protette. Sin
dall’emanazione della Direttiva Copyright, erano state sollevate perplessità circa l’ambiguità di certe espressioni utilizzate dal Legislatore e circa gli oneri che, a seguito dell’implementazione della Direttiva, ricadrebbero sulle società dell’informazione e di condivisione di contenuti online.
La riforma ha, infatti, definito, una decisiva forma di responsabilizzazione dei provider dei servizi.
Permangono alcuni dubbi. Innanzitutto, sembra necessario che tutti i provider si dotino di tecnologie avanzate per l’analisi dei contenuti, a meno di non impiegare risorse umane a tale scopo. Tali tecnologie, oltre ad essere costose, non sono, allo stato, in grado di distinguere quei contenuti per cui sono previste eccezioni all’applicazione del diritto d’autore. Ci si chiede, inoltre, se il timore di una sanzione da parte dei service provider non rischi di portare ad una eccessiva compressione del diritto di espressione degli utenti

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