Le nuove regole per i VASP (Virtual Asset Service Providers) alla luce del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
a cura di Avv. Priscilla Merlino e Dott. Andrea Marcucci
Il Decreto VASP (Virtual Asset Service Providers), Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 Febbraio 2022, è l’ultimo step di una riforma più ampia con cui il legislatore italiano ha inteso iniziare a regolamentare il fenomeno delle cripto valute. Tale ciclo di rinnovamento, avviato con il recepimento della Quarta Direttiva AML attraverso l’introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all’art. 17-bis, D.Lgs. 141/2010 e delle definizioni di soggetti prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale nel D.Lgs 231/2007, comporterà, a partire del 18 Maggio del presente anno, l’avvio di operatività dell’apposito registro destinato ai prestatori di tali servizi.
Invero, elemento centrale di tale riforma è l’introduzione dell’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), relativo ai soggetti che esercitano l’attività di cambiavalute (già contenuto al comma 1 dell’art. 17-bis D.Lgs. 141/2010), per i prestatori, anche online, di servizi di portafoglio digitali e, più in generale, di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Tale disposizione era rimasta inattuata per lungo tempo, in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale (il decreto VASP, per l’appunto) volto alla creazione dell’apposito registro, nonché alla definizione delle modalità e delle tempistiche per effettuare tale iscrizione. Ovvio corollario dell’inizio di operatività del Registro tenuto dall’OAM, è la sanzionabilità, come abusive, delle attività svolte dai soggetti che non si sono debitamente registrati.
Più nello specifico, il Decreto VASP, attuativo del comma 8-ter dell’art. 17-bis, D.Lgs. 141/2010, definisce le modalità operative attraverso le quali i prestatori di servizi di portafoglio digitale e, più in generale, di tutti quei servizi funzionali all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali, devono adempiere all’obbligo di iscrizione e comunicazione presso l’OAM. Tali adempimenti rappresentano le modalità di realizzazione della comunicazione obbligatoria, da effettuarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. 141/2010, per lo svolgimento sul territorio nazionale di tali attività.
Come stabilito dall’art. 3 del Decreto VASP, l’iscrizione obbligatoria a cui sono soggetti gli operatori di valute virtuali, può essere svolta mediante la comunicazione telematica all’OAM di alcuni dati, tra cui, i dati anagrafici della persona fisica o della persona giuridica che svolge il servizio, il tipo di attività svolta, la tipologia di servizio offerto, da effettuarsi attraverso l’apposito portale messo a disposizione, previa registrazione nello stesso. L’OAM sarà poi tenuto, entro un massimo di 15 giorni, ad effettuare le verifiche necessarie chiedendo, eventualmente e contestualmente ad una sospensione del procedimento di verifica per un massimo di 10 giorni, le opportune integrazioni documentali. Un eventuale esito negativo della verifica, dovuto tanto alla mancata integrazione, entro i termini, della documentazione richiesta, quanto alla mancanza dei requisiti necessari per effettuare l’attività di cambiavalute, determinerà l’impossibilità di iscriversi presso l’apposito registro e di esercitare l’attività.
Il regime ordinario sopra descritto si applica a tutti quei soggetti che, al momento dell’attivazione del registro, non svolgono servizi inerenti a valute virtuali. Per tutti coloro che, invece, alla data di attivazione dell’apposita sezione, già esercitano tali attività viene previsto, così come disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Decreto VASP, un regime transitorio. Quest’ultimo consente agli operatori di adempiere all’obbligo di iscrizione presso la sezione speciale entro 60 giorni dall’attivazione della stessa, senza la necessità di attendere l’esito positivo della verifica per svolgere la propria attività. Resta, in ogni caso, applicabile la disposizione secondo la quale, in caso di esito negativo del controllo, l’iscrizione al registro sarà negata e l’eventuale svolgimento dell’attività verrà considerata abusiva.
Oltre a tali adempimenti iniziali da effettuarsi una tantum, il Decreto VASP prevede (art. 5) che i prestatori di servizi di portafoglio digitale e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale siano tenuti a comunicazioni trimestrali all’OAM relativamente alle operazioni effettuate in Italia con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi del cliente e, più in generale, dei dati sintetici relativi all’operatività del client.
Tali dati, oltre che trasmessi al Ministero dell’Economia e della Finanza, saranno conservati dall’OAM per un periodo di dieci anni e messi a disposizioni delle autorità, quali la Guardia di Finanza, in caso di necessità.
L’OAM stesso, in data 14 Aprile 2022, ha messo a disposizione sul proprio sito due guide operative destinate agli operatori, con cui sono identificate le modalità attraverso le quali sarà possibile registrarsi al portale OAM ed effettuare la comunicazione telematica dei dati richiesti, onde adempiere all’obbligo di iscrizione ex art. 17-bis, D.Lgs. 141/2010.
Gli adempimenti sopra descritti e i servizi definiti nelle guide operative non possono essere, ad oggi, ancora effettuati in quanto non è stato ancora creato l’apposito registro, che dovrebbe essere attivato entro il 18 Maggio 2022, così come stabilito dal Decreto VASP e confermato da un comunicato stampa dell’OAM datato 18 Febbraio 2022.
Con l’attivazione del Registro presso l’OAM, gli operatori attivi sul territorio nazionale dovranno dotarsi di appositi presidi organizzativi e strutturali (basti pensare che gli operatori esteri dovranno avere almeno una stabile organizzazione in Italia) per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto VASP (in particolare le informazioni trimestrali), sebbene al momento gli stessi non paiono particolarmente onerosi. Nel futuro, anche a seguito dell’adozione del regolamento della Commissione Europea, relativo ai mercati delle criptoattività (Regolamento MiCA), potrebbero essere adottate forme di regolamentazione più stringenti, sebbene la principale incognita appaia la capacità del legislatore di riuscire a definire e regolamentare puntualmente
una materia che, per natura, muta e si evolve in continuazione.
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