2023-01-24

L’estensione della moratoria contabile in Spagna: un’ulteriore misura a supporto degli investimenti

A cura di Avv. Javier Vicente e Avv. Beatrice Bandini

Il Regio Decreto-Legge 20/2022, del 27 dicembre, entrato in vigore lo scorso 28 dicembre, ha esteso la cosiddetta “moratoria contabile”, stabilendo che le perdite delle società relative agli esercizi finanziari 2020 e 2021 non saranno prese in considerazione, ai fini della configurazione dell’ipotesi di causa legale di scioglimento per perdite, per quanto riguarda gli esercizi 2022 e 2023 e anche fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024.

Generalmente, ai sensi dell’articolo 363 lettera (e), comma 1 della Legge Sulle Società di Capitali (“LSC”), le società di capitali spagnole devono essere sciolte in caso di perdite che riducano il patrimonio netto a meno della metà del capitale sociale, a meno che quest’ultimo non venga aumentato o ridotto in misura sufficiente e a condizione che non sia opportuno avviare una procedura fallimentare.

Nonostante quanto sopra, sulla scia della crisi sanitaria causata dal Covid-19, l’articolo 18 del Regio Decreto-Legge 16/2020, del 28 aprile, sulle misure procedurali e organizzative per affrontare il COVID-19 nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia, abrogato e sostituito dall’articolo 13 della Legge 3/2020, del 18 settembre, sulle misure procedurali e organizzative per affrontare il COVID-19 nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia, aveva stabilito l’istituzione di una moratoria contabile per escludere le perdite relative all’esercizio 2020 ai fini della determinazione dell’esistenza della sopraindicata causa legale di scioglimento, poi estesa anche alle perdite derivanti dall’esercizio 2021.

Con la misura qui oggetto di esame, dato l’impatto durevole della crisi sanitaria sui risultati aziendali nel corso del 2021 e del 2022, accentuati dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina, il citato regime è stato ulteriormente prorogato affinché le aziende afflitte da difficoltà transitorie possano ristabilire il loro equilibrio finanziario, evitando lo scioglimento.

In tal senso, segnaliamo due profili di rilievo: (1) la moratoria riguarda solo il regime di scioglimento per perdite previsto dalla LSC e non deve essere confusa con la “moratoria fallimentare”, scaduta il 30 giugno 2022: pertanto, se i requisiti stabiliti dalla legge fallimentare sono soddisfatti, la società dovrà depositare la relativa richiesta di dichiarazione di insolvenza; e (2) se, escludendo le perdite relative agli anni 2020 e 2021, i risultati degli esercizi 2022, 2023 o 2024 evidenziano perdite che riducono il patrimonio netto a meno della metà del capitale sociale, dovrà essere comunque convocata un’assemblea dagli amministratori o da qualsiasi socio entro due mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, in conformità con l’articolo 365 LSC, per sciogliere la società, a meno che il capitale non venga aumentato o ridotto in misura sufficiente, con le eccezioni recentemente previste dalla legge in relazione alle procedure di ristrutturazione aziendale.

In ogni caso, sebbene la moratoria non debba essere scambiata per un sostegno incondizionato alle imprese le cui difficoltà possono andare oltre quelle causate dagli eventi degli ultimi anni, essa porterà indubbiamente sollievo a molte delle aziende che, sebbene temporaneamente colpite, potranno, anche grazie a questa misura, evitare il prematuro scioglimento.

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