MISURE A SOSTENGO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data (il “Decreto”), ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate tra l’altro alla salvaguardia del sistema produttivo ed economico del paese, tra le quali alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario (artt. 49-59 del Decreto) che sono oggetto di questa prima informativa. Si precisa peraltro che il Decreto è soggetto a conversione in legge e, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione.
SOSTEGNO AL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE
- FONDO DI GARANZIA PMI
Innanzitutto, il Decreto è intervenuto in deroga sull’operatività del fondo centrale di garanzia per le PMI istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (il “Fondo di garanzia PMI”). La finalità del Fondo di garanzia PMI è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e talora si sostituisce alle garanzie procurate dalle imprese.
L’articolo 49 del Decreto prevede che per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, in deroga alle vigenti disposizioni, si applicano le seguenti misure:
- la gratuità della garanzia del Fondo di garanzia PMI, con sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo di garanzia PMI, ove previste;
- l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
- l’aumento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di garanzia PMI di importo fino a 1,5 milioni di euro;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione la garanzia del Fondo di garanzia PMI sulle diverse tipologie di operazioni, con incentivo anche all’impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;
- l’allungamento automatico della garanzia per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, correlata all’emergenza COVID-19;
- l’applicazione esclusiva del modulo economico finanziario ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo di garanzia PMI (con esclusione quindi del modulo “andamentale”, consentendo così di ammettere al Fondo di garanzia PMI anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’emergenza COVID-19), con esclusione in ogni caso delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria;
- l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo di garanzia PMI con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico/alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo di garanzia PMI del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, a fronte di specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19;
- l’ammissibilità alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, gratuitamente e senza valutazione, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, di nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo di garanzia PMI per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo di garanzia
L’articolo 49 del Decreto prevede altresì che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa dell’Unione europea in tema di aiuti di stato.
- GARANZIA DELLO STATO SU ESPOSIZIONI ASSUNTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Inoltre, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, l’articolo 57 del Decreto prevede l’estensione della garanzia dello Stato alle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa di detta emergenza.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.
La definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato e la relativa procedura di escussione nonché l’individuazione dei settori nei quali operano le imprese colpite dall’emergenza COVID-19, ai fini dell’applicabilità della norma in commento sono comunque rimesse all’emanazione di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
- GARANZIA DELLO STATO IN FAVORE DI SACE
Infine, allo scopo di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turistico interessato dall’impatto dell’emergenza sanitaria, l’articolo 53 del Decreto autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE e su istanza di quest’ultima, per operazioni nel settore crocieristico, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
SOSTEGNO FINANZIARIO MEDIANTE SOSPENSIONE E PROROGA DI FINANZIAMENTI
- MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, l’articolo 56 del Decreto prevede una moratoria straordinaria volta al sostegno finanziario delle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, colpite dall’epidemia di COVID-19, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020) classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, dette imprese possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è inoltre facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
Le operazioni oggetto delle predette misure di sostegno sono ammesse, su richiesta del soggetto finanziatore e senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI. La garanzia che ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito, copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
La garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in ragione del carattere di evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia formalmente riconosciuto all’epidemia da COVID-19.
- SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81
Con riferimento ai finanziamenti agevolati concessi dal fondo per i finanziamenti all’internazionalizzazione gestito da SIMEST istituito ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 28 maggio 1981, n. 251 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) (il “Fondo 394/81”), l’articolo 58 del Decreto prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, fino a 12 mesi, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE RIFERITE AD ALCUNI COMPONENTI RELATIVI A CREDITI DETERIORATI OGGETTO DI CESSIONE
L’articolo 55 del Decreto consente alle società che cedano a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti commerciali o finanziari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d’imposta, le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
La norma definisce crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti i crediti il cui mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
I crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ceduti secondo le procedure degli articoli 43bis o 43ter del D.P.R. n. 602/1972, o chiesti a rimborso, non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Al fine di procedere alla trasformazione in credito d’imposta, le società interessate dovranno esercitare l’opzione, entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti, che avrà efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
La previsione in esame non si applicano:
- a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
23 Marzo 2020
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