2019-02-11

NICOLINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

WEB TAX 2019 IN ITALIA

Tra le novità della Legge di Bilancio 2019 ( L.145/2018)  c’è l’imposta sui servizi digitali; essa va a sostituire la “vecchia” web tax introdotta dalla L. 205/2017, peraltro mai entrata in vigore. L’imposta sui servizi digitali (nuova Web Tax) è applicata quindi nella misura del 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili delle grandi imprese del web.   L’imposta entrerà in vigore a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM attuativo della disciplina (art. 1 co. 47 della L. 145/2018). 

Soggetti passivi

L’imposta sui servizi digitali si applica nei confronti delle imprese che, da sole o a livello di gruppo, realizzano nel corso di un anno solare, congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. 

Tali requisiti sono stati  mutuati nella sostanza dalla proposta di Direttiva COM(2018)148final sulla Digital Service Tax comunitaria, la quale si applicherebbe alle imprese con ricavi a livello mondiale superiori a 750 milioni di euro e ricavi prodotti nell’Unione europea superiori a 50 milioni di euro. 

Soggetti non residenti senza stabile organizzazione

Disciplina particolare riguarda le società non residenti volta a combattere i fenomeni di elusione fiscale: infatti secondo l’art. 1 co. 43 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019-, i soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia e senza una partita IVA italiana che nel corso di un anno solare integrano i requisiti dimensionali di cui sopra, devono richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai soli fini dell’imposta sui servizi digitali.

I soggetti residenti in Italia che fanno parte dello stesso gruppo di tali soggetti non residenti sono solidalmente responsabili con questi ultimi per gli obblighi legati all’imposta sui servizi digitali.

Territorialità dell’imposta

La territorialità dell’imposta sui servizi digitali è quindi legata alla “localizzazione” in Italia degli utenti finali dei servizi assoggettati all’imposta. Pertanto:

  • la web tax è dovuta se i fruitori dei servizi digitali (“privati”, imprese o di qualunque natura) si considerano localizzati in Italia;
  • l’imposta non è, invece, dovuta se gli utenti si considerano localizzati all’estero.

L’imposta è dovuta indipendentemente dalla residenza del fornitore dei servizi, che può essere italiana o estera. Da ciò ne deriva quindi che la territorialità dell’imposta è, quindi, stabilita in funzione della localizzazione dell’utente e non di quella del fornitore dei servizi web. Ove l’utente finale non si consideri localizzato in Italia secondo i parametri normativi, l’imposta non è dovuta. La norma inoltre esclude dall’imposta i ricavi derivanti da servizi digitali resi nei confronti delle società appartenenti ad uno stesso gruppo.

 Aliquota e base imponibile

L’imposta è dovuta nella misura del 3% dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre solare (art. 1 co. 41 della L. 145/2018). 
I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette (art. 1 co. 39 della L. 145/2018). 

Dichiarazione e versamenti

Il periodo d’imposta della tassazione sui servizi digitali è l’anno solare (art. 1 co. 40 della L. 145/2018). I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione di un’apposita dichiarazione annuale dei servizi tassabili entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (ovvero, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente). 
L’imposta è versata dai soggetti passivi entro il mese successivo a ciascun trimestre solare (art. 1 co. 42 della L. 145/2018). 

Le modalità applicative del nuovo tributo saranno comunque stabilite da un apposito DM attuativo, da emanare entro il 30.4.2019. 

Lo Studio rimane a disposizione per gli approfondimenti sull’argomento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

ti potrebbe interessare

2024-11-22

IL PRESTITO CONVERTIBILE IN SPAGNA: UNO STRUMENTO D’INVESTIMENTO FLESSIBILE

Pavia & Ansaldo Studio Legale Max Pacifici   Il prestito convertibile è uno strumento di finanziamento che consente di trasformare i fondi prestati a una società in...

2024-11-22

Cambiano le regole per il risarcimento dei danni in favore del lavoratore in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dichiarato illegittimo

IOOS Studio Legale e Tributario Avv. Enzo Pisa Col decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”, entrato in vigore il giorno successivo, il...

2024-11-22

Minor Hotels Europe & Americas Delivers Strategic Growth with 52% Increase in Net Recurring Profit, Reaching EUR 141 Million Year-to-Date

Minor Hotels Europe & Americas announces exceptional financial performance for the first nine months of 2024, posting EUR 1,789 million in revenue, a 10.9% growth over the same period...

DESCUBRE
MÁS

Para recibir más información sobre el mundo
de la Cámara de Comercio de España en Italia,
completa el formulario y ponte en contacto con nosotros


    He leído y acepto la política de privacidad.