Proposte VI Direttiva Antiriciclaggio e Regolamento
Il 20 luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato un corposo pacchetto di proposte legislative intese a fortificare e uniformare tra gli Stati membri le norme esistenti a contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Incluso nel pacchetto di proposte legislative del 20 luglio vi sono la proposta VI Direttiva e il relativo Regolamento.
Una volta adottate in forma definitiva ed implementate nei vari Stati membri, queste norme avranno un significativo impatto, inter alia: (i) sul monitoraggio, da parte di qualsiasi Stato membro dei flussi finanziari all’interno della EU; (ii) sul monitoraggio delle operazioni di cessione di partecipazioni societarie e di beni immobili; (iii) sulle comunicazioni da effettuare sui beneficiari effettivi di persone giuridiche; e (iv) sugli adempimenti da adottare da parte dei soggetti interessati all’atto dell’instaurazione del rapporto professionale e in occasione di operazioni straordinarie (“know your customer”). Per gli enti che lo abbiano adottato, è prevedibile che le procedure e gli adempimenti concernenti il modello organizzativo, legge 231/01, debbano essere di conseguenza aggiornati.
Tra le varie proposte, quelle della creazione di una EU Authority con compiti di coordinamento e supervisione sull’applicazione delle norme da parte degli Stati membri, la limitazione a livello europeo dell’uso del contante e di altri strumenti al portatore (con il limite, salvo alcune eccezioni, di €10.000, limite peraltro già adottato ed ampiamente ridotto a €1.000 dall’Italia), regole sul pagamenti in criptovalute, e
l’emanazione, ovvero precisazione, di regole comuni sulle informative e monitoraggio di clienti, operazioni straordinarie, e beneficiari effettivi.
BENEFICIARI EFFETTIVI
Per quanto più in particolare riguarda i beneficiari effettivi di persone giuridiche in genere, già oggi (ai sensi delle precedenti IV e V Direttive Antiriciclaggio) banche, istituti finanziari, società di gestione, notai, avvocati, commercialisti, agenti immobiliari, cambiavalute, società fiduciarie, società di crowdfunding, commercianti di opere d’arte, ed altri soggetti indicati, devono adottare sistemi interni di controllo,
individuazione e monitoraggio della clientela e di operazioni rilevanti, tra cui quella dell’individuazione del beneficiario effettivo. In base al nuovo proposto Regolamento le persone giuridiche dovranno individuare, conservare le informazioni, indicare e comunicare, sia ai soggetti richiedenti che ne abbiano diritto e sia al Registro Imprese, il proprio beneficiario effettivo. Società quotate su mercati regolamentati che impongano obblighi informativi equivalenti con quelli dell’EU, sarebbero, ai sensi del Regolamento, esenti dalle norme di comunicazione sul beneficiario effettivo.
Nonostante le precedenti Direttive comunitarie, la nozione di beneficiario effettivo non appare uniforme nei vari Stati membri. Al fine di ampliare ed uniformare la regolamentazione in materia, il nuovo Regolamento precisa che per beneficiario effettivo si intende una persona fisica che detiene più del 25% delle azioni o altri diritti di voto (incluse eventuali azioni al portatore) ovvero che esercita il controllo attraverso altri mezzi, precisando che l’analisi deve essere condotta a livello di ciascuna società appartenente alla catena di controllo. Per c controllo attraverso altri mezzi s’intende: (i) il diritto di nominare o rimuovere più del 50% dei membri del consiglio di amministrazione o amministratori; (ii) la capacità di esercitare un’influenza significativa sull’amministrazione, inclusi diritti di veto, diritti in merito a distribuzione di dividenti o cessione di beni; (iii) controllo anche attraverso patti formali o informali con altri soci o enti, patti parasociali,
accordi di voto, ecc.; (iv) contatti con familiari di amministratori o consiglieri che possiedono o controllano la società; (v) uso di formali o informali accordi di natura fiduciaria.Norme particolari sono dettate per i trusts.
Qualora non si possa individuare un beneficiario effettivo secondo i criteri sopra elencati, bisognerà comunicare il nominativo del soggetto che abbia i poteri di amministrare la persona giuridica, pur senza peraltro indicare tale soggetto come beneficiario effettivo. A questo proposito, il proposto Regolamento sembra eliminare l’evidente forzatura interpretativa, che sembra prevalente in Italia, di individuare sempre e comunque in una persona fisica il beneficiario effettivo anche se questo non esiste in concreto. In caso il beneficiario effettivo non possa essere individuato, si dovrà conservare documentazione atta a dimostrare le azioni intraprese al fine di identificarlo.
La proposta VI Direttiva riafferma l’obbligo per gli Stati membri di istituire un registro, generalmente e salvo alcune eccezioni consultabile pubblicamente, dove vengono indicati i beneficiari effettivi. Per quanto riguarda l’Italia, questo obbligo viene assolto tramite la creazione di un’apposita sezione del Registro delle Imprese. Le modalità attuative relative alle comunicazioni, ai dati e alle informazioni da fornire dovranno essere disciplinate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, non ancora emanato.
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