Rinunzia al preavviso da parte del datore di lavoro in caso di dimissioni del lavoratore
Con ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, la Cassazione, fornendo una lettura innovativa in tema di preavviso, ha affermato che, in caso di dimissioni presentate dal lavoratore con regolare periodo di preavviso (lavorato), il datore di lavoro (parte non recedente) può rinunciare a tale periodo, in tal modo ponendo immediatamente termine al rapporto lavorativo, senza pagare la relativa indennità sostitutiva.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, un dirigente aveva lamentato in giudizio il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso da lui rispettato nel dimettersi, ma al quale il datore di lavoro aveva rinunciato.
La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, anzitutto, ha rilevato che “in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore”; dunque, secondo la S.C., quando il datore di lavoro non ha necessità di giovarsi di tale lasso temporale per rimpiazzare il lavoratore dimissionario, viene meno la funzione stessa del preavviso, con conseguente facoltà del datore di rinunziare a tale periodo e contestuale cessazione del rapporto.
Inoltre, la Corte, aderendo “alla tesi dell’efficacia obbligatoria del preavviso, la quale configura il preavviso quale mero obbligo (accessorio ed alternativo) dell’esercizio del
recesso”, secondo cui “la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile”, ha affermato che “dalla natura obbligatoria dell’istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia – come nel caso di specie – rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente; la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell’obbligazioni indicate nell’art. 1173c.c.”.
A cura di avv. Enzo Pisa
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